Maternità surrogata. Corte costituzionale non ammette l’intervento della “madre gestazionale” nel giudizio sul riconoscimento in Italia della “paternità intenzionale”

Maternità surrogata. Corte costituzionale non ammette l’intervento della “madre gestazionale” nel giudizio sul riconoscimento in Italia della “paternità intenzionale”

Maternità surrogata. Corte costituzionale non ammette l’intervento della “madre gestazionale” nel giudizio sul riconoscimento in Italia della “paternità intenzionale”
Lo hanno stabilito ieri i giudici costituzionali esaminando il caso di un bambino, nato in Canada mediante maternità surrogata e lì riconosciuto legalmente quale figlio di una coppia di uomini italiani uniti civilmente. A sostegno del riconoscimento anche in Italia era intervenuta anche la madre gestazionale ma la Corte non ha ritenuto ammissibile il suo intervento nel giudizio costituzionale per il riconoscimento.

La Corte costituzionale, riunita ieri in camera di consiglio, ha esaminato la richiesta di intervento in giudizio presentata dalla “madre gestazionale” di un bambino, nato in Canada mediante tecniche di cosiddetta maternità surrogata e riconosciuto legalmente da una decisione giudiziaria di quello Stato quale figlio di una coppia di uomini italiani uniti civilmente. 
 
La donna – nel cui utero era stato impiantato l’ovocita di una donatrice anonima fecondato con i gameti di uno dei due uomini – aveva portato avanti la gravidanza e partorito il bambino sulla base di un accordo di maternità surrogata. 
 
Una Corte canadese ha riconosciuto come genitori i due uomini, escludendo al contempo la genitorialità sia della donatrice dell’ovulo sia della donna che aveva partorito il bambino. 
 
La Corte di cassazione italiana è ora investita del ricorso promosso dai due uomini per ottenere il riconoscimento del provvedimento canadese che designa anche il “padre intenzionale” come secondo genitore del minore. 
 
La suprema Corte – si legge nella nota della Consulta – ha però sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme italiane che, a suo avviso, impediscono tale riconoscimento. 
 
Pur non essendo parte del giudizio pendente davanti alla Cassazione, la donna ha chiesto di intervenire nel giudizio davanti alla Corte costituzionale (in programma il prossimo 27 gennaio) sostenendo di avere uno specifico interesse a che sia riconosciuta, anche nel nostro ordinamento, la sua assenza di legami genitoriali con il bambino, e conseguentemente l’inesistenza di ogni suo obbligo nei confronti dello stesso.
 
In attesa del deposito dell’ordinanza, l’Ufficio stampa della Corte costituzionale fa sapere che la richiesta di intervento nel giudizio di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile. 
 
Nel giudizio costituzionale possono infatti intervenire, oltre a chi sia già parte del giudizio a quo e al Presidente del Consiglio dei ministri, soltanto coloro che siano “titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio” (articolo 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). 
 
Nel caso in esame, la Consulta ha ritenuto che la decisione del giudizio pendente di fronte alla Corte di cassazione – che ha ad oggetto unicamente la posizione giuridica dei due uomini verso il bambino – non possa produrre effetti giuridici immediati nei confronti della donna. 
Le motivazioni dell’ordinanza saranno depositate nelle prossime settimane.

04 Dicembre 2020

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