In un momento cruciale per il Ssn, segnato da carenze di personale, diseguaglianze territoriali nell’accesso alle cure e crescente disaffezione verso il lavoro nel pubblico, il Governo ha predisposto un disegno di legge delega, di cui Quotidiano Sanità ha potuto visionare una bozza, che punta a una riforma strutturale delle professioni sanitarie. Il provvedimento, collegato alla legge di bilancio 2024, rappresenta un tassello fondamentale per attuare quanto previsto dal Documento di finanza pubblica 2025 e mira a rimodulare l’intero impianto formativo, ordinamentale e responsabilistico delle professioni sanitarie, con l’obiettivo di renderlo più efficiente, inclusivo, attrattivo e rispondente ai mutamenti scientifici, tecnologici e sociali.
La proposta si articola in tre grandi ambiti: la ridefinizione dei percorsi formativi e delle competenze professionali, la promozione di misure strutturali per il rafforzamento del personale sanitario e, infine, la riforma della responsabilità professionale. In particolare, si prevede l’introduzione di nuovi incentivi per attrarre e trattenere i professionisti, la valorizzazione delle competenze mediante un sistema nazionale di certificazione, l’uso consapevole dell’intelligenza artificiale nel settore sanitario e l’istituzione di nuove scuole di specializzazione. Accanto a questi interventi, il disegno di legge propone una riformulazione organica delle norme sulla responsabilità, con l’obiettivo di superare definitivamente l’incertezza giuridica e ridurre il ricorso alla medicina difensiva, rendendo stabile il cosiddetto “scudo penale”.
Infine, il testo prevede che l’attuazione delle deleghe avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salvo esplicite coperture, e punta su un approccio incrementale, flessibile e adattivo, capace di rispondere in maniera concreta e pragmatica all’evoluzione delle professioni sanitarie e alle esigenze della popolazione.
Capo I – Il quadro delle deleghe e i criteri generali e specifici
Articolo 1: Il Governo sarà delegato ad adottare entro il 31 dicembre 2026 uno o più decreti legislativi secondo principi costituzionali e sovranazionali, coinvolgendo le Regioni tramite intesa in Conferenza permanente. Le Camere dovranno esprimere un parere entro 30 giorni, pena proroga della delega di tre mesi. Prevista anche la possibilità di interventi correttivi entro 18 mesi dall’entrata in vigore dei decreti.
Articolo 2: Vengono definiti i criteri generali della delega: incremento del personale, potenziamento della formazione specialistica, valorizzazione delle competenze, revisione delle norme incompatibili e aggiornamento dell’apparato sanzionatorio.
Articolo 3: Indica misure e incentivi per colmare i vuoti di organico. Tra questi: mantenimento in servizio, premi per chi lavora in aree disagiate, impiego di specializzandi con contratti flessibili, semplificazione delle incombenze amministrative, sicurezza sul lavoro, sistemi premianti legati alla performance e alla riduzione delle liste d’attesa, e maggiore coinvolgimento degli Ordini.
Articolo 4: Obiettivo è una pianificazione nazionale del fabbisogno formativo per specializzazioni, con snellimento delle procedure per i piani triennali regionali.
Articolo 5: Sviluppo e aggiornamento delle competenze, con un Sistema nazionale di certificazione, formazione continua più aderente ai nuovi bisogni, strategia per l’uso responsabile dell’intelligenza artificiale e revisione della formazione manageriale.
Articolo 6: Riforma del percorso di medicina generale, che diventa scuola di specializzazione, e istituzione di nuove specializzazioni non mediche, in particolare in odontoiatria forense.
CAPO II – Responsabilità professionale: arriva lo “scudo penale stabile”
Articolo 7: Sostituisce l’art. 590-sexies c.p., stabilendo che la punibilità per morte o lesioni in ambito sanitario è limitata ai soli casi di colpa grave, rendendo strutturale lo “scudo penale”.
Articolo 8: Integra la legge Gelli-Bianco del 2017, limitando la responsabilità civile quando l’intervento sanitario rispetta linee guida e tenendo conto di fattori come la scarsità di risorse o la complessità del caso clinico.
CAPO III – Copertura finanziaria
Articolo 9: I decreti attuativi dovranno essere accompagnati da relazione tecnica sulla neutralità finanziaria o da coperture esplicite. In assenza di oneri aggiuntivi, si opererà con le risorse già disponibili.
La proposta legislativa adotta un approccio incrementale, mirato a interventi settoriali ma coordinati, per garantire aggiornamento normativo coerente con l’evoluzione scientifica e tecnologica. L’obiettivo è un Ssn attrattivo, moderno e capace di rispondere ai nuovi bisogni di salute della popolazione, contrastando il fenomeno dell’abbandono professionale e della “desertificazione sanitaria”.
G.R.