Unioni civili e convivenze di fatto. Via libera al maxiemendamento del Governo. Ecco i nuovi diritti in caso di malattia o ricovero

Unioni civili e convivenze di fatto. Via libera al maxiemendamento del Governo. Ecco i nuovi diritti in caso di malattia o ricovero

Unioni civili e convivenze di fatto. Via libera al maxiemendamento del Governo. Ecco i nuovi diritti in caso di malattia o ricovero
Il testo è stato approvato con 173 voti favorevoli e 71 contrari. Superato lo scoglio delle adozioni gay (stralciate) è ormai certa l'approvazione della legge che per la prima volta in Italia prevede norme ad hoc per le coppie dello stesso sesso e per i conviventi di sesso diverso non sposati. In caso di malattia o ricovero, anche questi ultimi hanno diritto reciproco di visita, di assistenza e accesso alle informazioni personali. Ciascun convivente potrà inoltre poi designare l'altro quale suo rappresentante in caso di malattia e di morte. IL MAXIEMENDAMENTO, LA RELAZIONE TECNICA

L'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato con 173 voti favorevoli e 71 contrarie il maxiemendamento interamente sostitutivo, del ddl 2081 in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze tra persone di sesso diverso non sposate, sul quale il Governo aveva posto la fiducia. Il testo passa ora all'esame della Camera. 

I punti dirimenti della proposta del Governo frutto della mediazione con Ncd sono lo stralcio della stepchild adoption e dell'obbligo di fedeltà.
Sulle adozioni, si legge nel maxiemendamento del Governo, "Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti". Viene quindi lasciata, in tal senso, discrezionalità ai magistrati.
 
Con le nuove disposizioni le coppie dello stesso sesso che contrarranno un "unione civile" avranno di fatto gli stessi diritti e doveri delle coppie sposate anche se il riferimento costituzionale non è all'articolo 29 che riguarda specificatamente la famiglia "come società naturale fondata sul matrimonio", ma si rifà agli articoli 2 e 3 della Carta costituzionale riguardanti le formazioni sociali.  
 
Ma la legge, come abbiamo visto, disciplina per la prima volta anche diritti e doveri delle cosiddette "convivenze di fatto", ovvero, si legge nel testo del maxiemendamento, "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile".
 
Per queste "nuove" coppie si prevede in particolare, per quanto riguarda i temi di interesse sanitario, che in caso di malattia o ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
 
Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; in caso di morte per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

Ecco il testo del maxiemendamento e la relazione tecnica

25 Febbraio 2016

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