Cos’è la Ria
I valori di classi e scatti in godimento al 31/12/1996 costituiscono la Ria, che entra a far parte del trattamento fondamentale del dirigente medico, utile ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine rapporto e della 13ª mensilità nonché della cosiddetta “massa salariale”, riferimento economico per la determinazione degli incrementi contrattuali.
All’interruzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa, la Ria entra far parte dei fondi accessori ed utilizzata per le indennità di posizione (articolo 9 CCNL 8 giugno 2000, secondo biennio economico). E’ stata, pertanto, utilizzata per la progressione di carriera fino all’emanazione della Legge 122/2010 con la quale è stato disposto il blocco dei fondi accessori e quindi l’alimentazione del fondo di posizione della dirigenza medica e sanitaria attraverso la Ria.
Nel 2015 il congelamento della Ria è stato interrotto per essere successivamente ripristinato con l’articolo 23 comma 2 della Legge 75/2017, cosiddetta “Madia” condizionandolo alla “progressiva armonizzazione” dei fondi accessori tramite la contrattazione collettiva.
In base ai dati del CAT 2017, la Ria media per i dirigenti del SSN, circa 134 mila, è di circa 2.000 € pro capite, quindi in totale 268 milioni.
Ovviamente in possesso reale di questa quota economica, che come detto rientra nel trattamento fondamentale, è solo il 40% dei medici e dirigenti sanitari, cioè tutti coloro che erano in servizio fino al 1996, anno in cui furono bloccati gli scatti biennali di anzianità da cui la RIA deriva. Mediamente si tratta di circa 4500/5000 € pro capite.
In base a questi dati, si può prospettare per il 2019, considerando un pensionamento di 7.000 tra medici e dirigenti sanitari, che vengano liberati circa 30/35 mln di RIA.
Negli anni tra il 2020 e il 2026, ultimo anno in cui si pensioneranno medici in possesso di RIA, si renderanno disponibili gli ulteriori 238 milioni. Il meccanismo di calcolo della Ria disponibile anno per anno è di crescita progressiva e cumulativa come richiamato anche nelle disposizioni contrattuali.
In sintesi nel 2026 dovremmo avere una disponibilità di circa 268 milioni che verrà mantenuta nel tempo senza ulteriore crescita.
Attualmente la Ria dei cessati viene contabilizzata nei fondi accessori della dirigenza dell’Area Sanità. Si tratta di una specifica disposizione contrattuale (Articolo 95, comma 4, lettera a, CCNL 2016/2018).
In gran parte non viene erogata per la limitazione prevista dal D.Lgs 75/2017, articolo 23, comma 2. Orbene, il comma appena richiamato rimane in vigore nelle more della “progressiva armonizzazione” dei trattamenti accessori disposto con il comma 1 del medesimo articolo.
Con il CCNL 2016/2018 la Dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e delle professioni sanitarie ha ottemperato al comma 1 dell’articolo 23, determinando non solo una semplificazione di tre precedenti aree contrattuali ma, altresì, armonizzando i fondi accessori che sono unici per tutte le categorie professionali afferenti. Pertanto la limitazione contenuta nell’articolo 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 non ha più motivo di applicazione, almeno per la Dirigenza dell’Area sanità.
Carlo Palermo
Segretario nazionale Anaao Assomed
22 Dicembre 2019
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