I processi di acquisto dei farmaci
Hanno risposto, Massimo Scaccabarozzi, Presidente di Farmindustria, Assobiotec e l’Italian Biosimilars Group.
“È cura della Pubblica Amministrazione redigere i capitolati di gara secondo il Codice degli Appalti e, quindi scegliere, ove possibile, tra il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il criterio del prezzo più basso – ha detto Massimo Scaccabarozzi – crediamo che, però, nel caso dei farmaci biologici la focalizzazione sul solo prezzo comporterebbe problematiche per i pazienti e anche ripercussioni economiche, se il biologico somministrato non fosse quello scelto dal medico e quindi quello più giusto per il paziente.
“Il dibattito esclusivamente focalizzato sul prezzo – ha sostenuto Assobiotec – riflette una visione miope dell’acquirente pubblico che, massimizzando la competizione di breve periodo, penalizza una competizione nel medio termine e, forse, può indurre alcune Aziende a non mettere in commercio i propri prodotti. Ancor peggio, la miopia consiste nel non riconoscere che il prezzo è solo uno dei fattori della competizione, per quanto importante. Nell’ambito delle patologie croniche, caratterizzato da problemi di aderenza alle terapie e dalla necessità di deospedalizzare l’assistenza, stimolare l’offerta di servizi rappresenta un fattore positivo innanzitutto per il sistema sanitario stesso, oltre che per il paziente. In questo ambito, i farmaci biologici e biosimilari potrebbero rappresentare un laboratorio in cui dimostrare che non viene sottratto bensì aggiunto valore”.
“Stante la preferenza che il legislatore esprime nei confronti del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, laddove tale criterio dovesse essere eventualmente utilizzato per l’aggiudicazione degli appalti di forniture di farmaci – ha affermato l’Italian Biosimilars Group –sarà importante che Anac predisponga dei modelli standard per le stazioni appaltanti che formulino in modo appropriato i criteri qualitativi relativi al lotto o alla categoria di farmaci oggetto di gara, al fine di evitare di introdurre degli elementi distorsivi della concorrenza.
L’eventuale criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa applicato ai farmaci, per i quali l’autorizzazione all’immissione in commercio rappresenta già il requisito di qualità, sicurezza ed efficacia, dovrebbe configurarsi in modo tale da non annullare in maniera significativa la componente prezzo, in quanto gli ulteriori elementi tecnici qualitativi non possono avere un peso tale da alterare l’equilibrio concorrenziale tra farmaci perfettamente sovrapponibili.
Resta inteso che, al di là delle considerazioni sopra riportate, i farmaci possono rientrare nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore per l’aggiudicazione al prezzo più basso (art. 95, comma 4, b, D.lgs n. 50/2016)”.
17 Giugno 2016
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