Aggressioni in sanità. Datore di lavoro colpevole se non attiva evento formativo dopo l’episodio

Aggressioni in sanità. Datore di lavoro colpevole se non attiva evento formativo dopo l’episodio

Aggressioni in sanità. Datore di lavoro colpevole se non attiva evento formativo dopo l’episodio
In una sentenza di qualche settimana fa la Corte di Cassazione ha infatti condannato per omessa formazione un datore di lavoro che a seguito di infortunio subito da un prestatore d’opera, si era limitato soltanto a “correggere” il piano di lavoro e a rendere sicura una scala. E questo vale anche quando ci troviamo di fronte ad un infortunio sul lavoro quando un operatore sanitario viene aggredito durante lo svolgimento della propria attività professionale.

Un reato permanente (QS 28.6.2019) rischia anche il Datore di Lavoro in Sanità se a seguito aggressioni o violenze subite sul lavoro da un operatore del comparto non attiva un evento formativo ed informativo ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lg.vo 81/08 in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro per il dipendente oggetto dell’aggressione e per i suoi colleghi per quel determinato rischio lavorativo. In una sentenza di qualche settimana fa la Corte di Cassazione ha infatti condannato per omessa formazione un datore di lavoro che a seguito di infortunio subito da un prestatore d’opera, si era l limitato soltanto a “correggere” il piano di lavoro e a rendere sicura una scala.
 
Precisiamolo una volta per tutte. Ci troviamo di fronte ad un infortunio sul lavoro quando un operatore sanitario viene aggredito durante lo svolgimento della propria attività professionale. Così dice l’INAIL sul sito istituzionale: “L’assicurazione obbligatoria Inail copre ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni.
 
Si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo. La causa violenta è un fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità. Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche. In sintesi, una causa violenta è ogni aggressione che dall’esterno danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore.
 
L’occasione di lavoro è un concetto diverso rispetto alle comuni categorie spazio temporali riassumibili nelle espressioni “sul posto di lavoro” o “durante l’orario di lavoro”. Si tratta di tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore. A provocare l’eventuale danno possono essere: elementi dell’apparato produttivo, situazioni e fattori propri del lavoratore situazioni ricollegabili all’attività lavorativa. Non è sufficiente, quindi, che l’evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro, così come appurato dal cosiddetto esame eziologico, ossia l’esame delle cause dell’infortunio.
 
Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio.” Ecco perché il Datore di Lavoro, anche di fronte ad un’aggressione in sanità deve inoltrare la "Denuncia/comunicazione di infortunio" all'Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento. Per gli infortuni con prognosi di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, è necessario inoltrare la "Comunicazione di infortunio" (area prevenzione).  SI è avuto dalla recente sentenza della Cassazione, una ulteriore conferma dell’importanza e validità della formazione e informazione nel campo della prevenzione sul posto di lavoro. Sarebbe estremamente riduttivo e semplicistico considerare questi momenti, come qualcosa di marginale e trascurabile o più semplicemente solo estemporaneo.
 
Peraltro sul nostro giornale (QS 12.1.2019) abbiamo ampiamente documentato i danni delle aggressioni in sanità quale causa diretta di infortunio: “Decremento della produttività del personale, Aumento dell’assenteismo, Incremento di congedi per motivi di salute, Elevato turnover sono le prime conseguenze di tipo organizzativo, sociale ed economiche, cui vanno incontro gli operatori sanitari vittime di aggressioni e violenze in sanità. I danni legati a questo fenomeno, indubbiamente in costante crescita nel nostro Paese, sono dovuti a disturbi post-traumatico da stress, disturbo d’ansia generalizzato e depressione che danno luogo ad una ridotta attenzione sul lavoro, una sottovalutazione del rischio con distrazione e mancata osservanza degli obblighi per la salute e sicurezza sul lavoro.”
 
Domenico Della Porta

Domenico Della Porta

29 Giugno 2019

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