Professioni sanitarie: libera professione solo fuori dalla propria azienda. Arriva documento Regioni su come applicare la norma

Professioni sanitarie: libera professione solo fuori dalla propria azienda. Arriva documento Regioni su come applicare la norma

Professioni sanitarie: libera professione solo fuori dalla propria azienda. Arriva documento Regioni su come applicare la norma
Elaborato dalla commissione Salute un documento per “una omogenea e coerente interpretazione e applicazione delle disposizioni legislative” introdotte dal Dl 34/2023 sul tema della libera professione per le professioni sanitarie. Ecco le indicazioni applicative, dalle attività consentite alle procedure di autorizzazione. IL DOCUMENTO

“Il personale può espletare solo prestazioni professionali al di fuori dell’azienda o ente di appartenenza, con esclusione di qualsiasi attività professionale “intramoenia”, per l’esercizio della quale sarebbe necessaria una formale previsione legislativa”. È quanto chiariscono le Regioni in un documento elaborato dalla Commissione Salute per “una omogenea e coerente interpretazione e applicazione delle disposizioni legislative” introdotte dal Dl 34/2023 sul tema della libera professione per le professioni sanitarie.

Nel documento si evidenzia infatti che “va invece ritenuto ammissibile il conferimento di incarichi libero professionali da parte di altre strutture pubbliche, anche del SSN, e l’instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con strutture private anche accreditate. Risulta altresì possibile l’esercizio di attività libero professionali a favore di singoli utenti. Inoltre, in base ad una interpretazione letterale della norma, si deve ritenere non possa essere esclusa la possibilità di instaurare rapporti di dipendenza con altre strutture pubbliche o private, salvo poi valutarne la compatibilità in sede di rilascio dell’autorizzazione ed in fase di esecuzione della prestazione per le probabili interferenze con l’organizzazione dell’Azienda datore di lavoro. Va peraltro sottolineato che la deroga alle incompatibilità non può riguardare le attività che possono configurare conflitto di interessi, e conseguentemente la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall’articolo 97, comma 1 della Costituzione”.

La procedura di autorizzazione

Il secondo comma dell’articolo 3-quater del D.L 127/2021 stabilisce l’obbligo dell’ente di appartenenza di autorizzare gli “incarichi” conferiti al personale. Tale autorizzazione va, peraltro, intesa estensivamente, cioè riferita a tutte le modalità di svolgimento della prestazione di attività esterna al datore di lavoro. La norma pone tre condizioni perché l’azienda possa rilasciare l’autorizzazione: a) l’attività deve garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale; b) deve essere verificato il rispetto della normativa sull’orario di lavoro; c) l’organo di vertice dell’amministrazione di appartenenza deve attestare che non sia pregiudicato l’obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all’emergenza pandemica.

12 Luglio 2023

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