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Covid. Ecco le nuove regole per la formazione Ecm durante l’emergenza. Recupero debito formativo prorogato a fine 2021


Il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016, è prorogato al 31 dicembre 2021. A stabilirlo, la delibera approvata dalla Commissione nazionale Ecm lo scorso 10 giugno, contenente diverse informazioni operative sulla formazione nel periodo legato all'emergenza Covid. LA DELIBERA

18 GIU - Il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016, è stato prorogato al 31 dicembre 2021. A stabilirlo, la delibera approvata dalla Commissione nazionale Ecm lo scorso 10 giugno.
 
Nel testo sono conenute anche diverse indicazioni operative su come svolgere l'attività formativa. I provider, ad esempio, possono procedere allo spostamento o alla cancellazione degli eventi Ecm secondo le seguenti modalità:
a) per gli eventi in cui non sono decorsi i termini per le modifiche previsti dal Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi Ecm, il provider può individuare una nuova data, anche presumibile, e posticipare l'evento autonomamente (funzione "Modifica");
 
b) per gli eventi in cui sono decorsi i termini per le modifiche previsti dalla norma di alla lettera a) il provider può individuare una nuova data di svolgimento dell'evento, anche presumibile, e richiedere la modifica mediante la funzione "comunicazioni" del sistema Ecm;
 
c) in alternativa, il provider può procedere autonomamente, ove ritenuto opportuno, alla cancellazione dell'evento e al successivo reinserimento con conseguente attribuzione di un nuovo ID evento.
 
Inoltre, viste le disposizioni governative riguardanti la sospensione degli eventi residenziali, "è possibile richiedere la conversione della tipologia formativa da Res a Fad oppure da Res a Res-videoconferenza, al fine di consentire la conclusione di quelli già iniziati e lo svolgimento di quelli programmati e già inseriti nel sistema informatico".
 
La possibilità di conversione si applicherà agli eventi già inseriti nel sistema informatico alla data del 15 aprile 2020 e programmati entro il 31 luglio 2020 e comunque sino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria. Per questi eventi è inoltre consentito lo spostamento della data di svolgimento anche a data successiva al 31 luglio 2020. Il numero dei crediti assegnato all'evento, laddove non vi siano riduzioni di orario, rimane quello originariamente previsto.
 
Fino al termine dello stato di emergenza, o comunque in presenza di specifiche disposizioni, anche regionali, che vietino lo svolgimento di eventi residenziali o ne limitino numericamente la partecipazione, si consente l'utilizzo di modalità di collegamento in videoconferenza.
 
Si dispone poi che negli eventi svolti con modalità di formazione da remoto, a distanza o in videoconferenza, il provider potrà pubblicizzare il logo delle aziende sponsor prima e dopo la fruizione dei contenuti e lo sponsor potrà prevedere uno spazio espositivo virtuale, estraneo all'ambiente di erogazione dei contenuti dell'evento. 
 
l termini per l'inserimento del piano formativo 2020 e della relazione annuale 2019 sono prorogati fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.
 
Sempre in considerazione dei problemi di adempimento degli obblighi previsti per i provider in questo contesto emergenziale, si spiega che il termine per l'avvio del procedimento sanzionatorio decorre dalla data del 16 settembre 2020. Per i provider per i quali si rileva un inadempimento inerente la mancata presentazione delle relazioni annuali o dei report degli eventi si procederà all'invio di una comunicazione bonaria volta a sollecitare gli adempimenti in questione; qualora il provider dovesse risultare inadempiente anche su altri obblighi, gli stessi saranno oggetto di successiva contestazione.
 
Giovanni Rodriquez

18 giugno 2020
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