Cassazione. Vietato l’espatrio al medico che pratica eutanasia. L’esperienza all’estero non vale per bypassare la legge italiana

Cassazione. Vietato l’espatrio al medico che pratica eutanasia. L’esperienza all’estero non vale per bypassare la legge italiana

Cassazione. Vietato l’espatrio al medico che pratica eutanasia. L’esperienza all’estero non vale per bypassare la legge italiana
Con la sentenza numero 26899/2018  la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una dottoressa anestesista che, utilizzando la propria competenza professionale acquisita in numeorosi viaggi di lavoro all'estero, aveva praticato l'eutanasia nei confronti del fratello, non informato né consenziente, provocandone la morte con un notevole anticipo, secondo i giudici, rispetto a quello che la sua malattia faceva ipotizzare. LA SENTENZA.

Niente da fare: l’eutanasia è eutanasia e la legge italiana non la permette né può autorizzare chi la pratica, qualunque sia stata la ragione dell’atto, ad allontanarsi dall’Italia prima che sia stata comminata la pena.

Con la sentenza numero 26899/2018  la Corte di Cassazione ha respinto così il ricorso di un medico anestesista che, utilizzando la propria competenza professionale, aveva praticato l'eutanasia nei confronti del fratello, non informato né consenziente, provocandone la morte con un notevole anticipo, secondo i giudici, rispetto a quello che la sua malattia faceva ipotizzare.

Il medico, una donna alla quale era stata inflitta la misura cautelare del divieto di espatrio, si era rivolta ai giudici supremi per veder revocato tale provvedimento, ma con esito negativo.

La piena consapevolezza di provocare la morte del fratello, la sussistenza di sospetti casi di precedenti analoghi interventi, la facilità di accesso illecito ai farmaci necessari e il radicamento all'estero della ricorrente sono stati considerati elementi più che sufficienti a confermare la misura adottata dal G.I.P. e già ratificata dal Tribunale del riesame.

Il fatto
L’anestesista aveva di sua iniziativa provocato la morte del fratello e il Tribunale, facendo riferimento, da un lato, alla piena consapevolezza e chiara e specifica volontà dell'indagata di provocare con “non irrilevante anticipo” la morte del congiunto non informato né consenziente – e non, specificano i giudici semplicemente praticarne la sedazione palliativa, come prospettato nel ricorso -, ai sospetti casi di analoghi interventi effettuati in precedenza e alla facilità di accesso, anche illecito, ai farmaci necessari, e, dall'altro, al solido radicamento all'estero della ricorrente che emerge dai numerosi incarichi assunti tra il 2000 e il 2015 e dall'iscrizione all'AIRE (Anagrafe italianai residenti all’estero), che le consente di muoversi con disinvoltura in realtà diverse, svolgere l'attività lavorativa ovunque e sfruttare il suo radicamento all'estero, ha reso “una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica a sostegno della persistenza dei presupposti cautelari (pericoli di recidiva e fuga) giustificativi della contenuta misura del divieto di espatrio”.

Il Tribunale del riesame infatti ha rilevato l'esistenza di un rischio di reiterazione dei reati, anche se non esplicitamente ribadito dal Gip, alla luce delle modalità dell'azione, delle pregresse esperienze di eutanasia che risultano dalla conversazione telefonica n. 61 del 06/01/2016 ("aiuti" prestati al padre e al fratello di altra persona), della professione esercitata e della facilità di accesso ai farmaci necessari, e ha confermato la persistenza del pericolo di fuga, correlato alla variegata e lunga esperienza dell'indagata.

La sentenza

La Cassazione ricorda anzitutto le differenze tra eutanasia e sedazione profonda.

“Per eutanasia, secondo classica e condivisa definizione – si legge nella sentenza -, s'intende un'azione od omissione che ex se procura la morte, allo scopo di porre fine a un dolore”.

“La sedazione profonda, invece – spiegano i giudici -, è ricompresa nella medicina palliativa e fa ricorso alla somministrazione intenzionale di farmaci, nella dose necessaria richiesta, per ridurre, fino ad annullare, la coscienza del paziente, per alleviarlo da sintomi fisici o psichici intollerabili nelle condizioni di imminenza della morte con prognosi di ore o poco più per malattia inguaribile in stato avanzato e previo consenso informato”.

Da queste motivazioni secondo la Cassazione “emerge un atteggiamento della ricorrente tuttora incline a reiterare, con l'utilizzo della propria competenza professionale, comportamenti di "positiva" agevolazione dei decessi e, parallelamente, a sottrarsi, grazie ai molteplici contatti e alla facile mobilità in campo internazionale, al controllo e alla specifica pretesa di perseguirla penalmente per uno dei detti comportamenti da parte di uno Stato del quale, all'evidenza … essa non condivide la definizione e la valutazione delle pratiche eutanasiche”.

I giudici concludono la sentenza ritenendo “superfluo aggiungere che nessuno può invocare la propria pluriennale e ulteriormente auspicata esperienza lavorativa all'estero come uno speciale status che lo sottrae alle minimali esigenze della giustizia italiana”.
 

18 Giugno 2018

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