Casse previdenza. Tar Lazio ribadisce loro autonomia

Casse previdenza. Tar Lazio ribadisce loro autonomia

Casse previdenza. Tar Lazio ribadisce loro autonomia
Una sentenza del Tribunale amministrativo laziale accoglie gran parte dei ricorsi delle casse previdenziali, comprese quelle di medici e farmacisti, che chiedevano di non essere considerate soggette a controllo pubblico. Respinta invece la richiesta di essere cancellate dall’elenco Istat.

Proprio mentre si annuncia una raffica di scioperi e azioni di protesta dei medici contro le norme del decreto Monti in materia di enti previdenziali autonomi, arriva una sentenza del Tar Lazio che, seppur partendo da una fattispecie normativa diversa, riconferma la sostanziale autonomia delle Casse previdenziali.

Con la sentenza, la n. 224/2012 depositata lo scorso 11 gennaio, la terza sezione quater del Tribunale Amministrativo per il Lazio ha infatti annullato parzialmente l’elenco ISTAT 2011 recante, appunto, l’elenco delle amministrazioni pubbliche nonché quello delle Casse private di previdenza.
Il Tar, ha ritenuto fondata la censura con la quale le ricorrenti hanno contestato di essere soggette a “controllo pubblico” secondo il significato comunitario di detto controllo.
La nozioni comunitaria di “controllo”  non s’identifica con quello recepita dal nostro ordinamento.
Difatti il regolamento SEC95 prevede che il controllo si attui non solo con un controllo sugli atti da parte di un soggetto sopra ordinato bensì con il potere di “determinare la politica gestionale ed i programmi delle varie amministrazioni.”
“E’ indubbio”, sottolinea la sentenza, che detta condizione non ricorre “essendo incompatibile con la completa autonomia contabile, organizzativa, gestionale e finanziaria che l’articolo 1, co.1, D.Lgs 30 giugno 1994 n. 509 riconosce gli enti privatizzati vigilati dai vari ministeri competenti.”
La sentenza ha accolto anche la censura con la quale le Casse ricorrenti hanno manifestato l’autonomia finanziaria che permette loro di fronteggiare con entrate proprie tutte le spese necessarie per l’attività svolta, venendo così a mancare il presupposto che giustificherebbe il “controllo” richiesto per l’inserimento nell’elenco Istat.

Il Tar non ha però accolto uno dei motivi dell’impugnativa da parte delle Casse di previdenza, tra le quali quelle di Medici e Farmacisti, che chiedevano anche di essere escluse tout court dall’elenco Istat in quanto soggetti di diritto privato. Tale doglianza non è stata ritenuta fondata in quanto secondo l’Autorità Giudicante è corretto il modus procedendi dell’Istat nell’aggiornamento dell’elenco, nella misura in cui l’Istituto ha applicato la norma richiesta dal richiamato regolamento UE n. 2223/96 – SEC95.
Detto modus  è stato recepito, a livello nazionale, dall’articolo 1, comma 2, Legge 31 dicembre 2009 n. 196.
La richiamata normativa, in sintesi, richiede quale requisito per l’iscrizione nell’elenco de quo che le Amministrazioni, dovendo svolgere attività che consistono nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita e non riuscendo a coprire una quota superiore al 50% dei costi di produzione, devono necessariamente richiedere contributi non solo statali per assicurare il pareggio di bilancio.
Alla luce di quanto esposto, quindi, il TAR Lazio ha ritenuto fondamentale il rapporto tra costi complessivi ed entrate proprie, risultando invece irrilevante la natura giuridica pubblica o privata del soggetto interessato.
Ora la decisone del TAR per il Lazio che alimenta l’autonomia delle Casse di previdenza potrebbe essere sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato.
        
Avv. Paolo Leopardi
         
 
 

16 Gennaio 2012

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