Concorso straordinario farmacie. Consiglio di Stato pone fine ai contenziosi: no a punteggio maggiorato per farmacisti rurali

Concorso straordinario farmacie. Consiglio di Stato pone fine ai contenziosi: no a punteggio maggiorato per farmacisti rurali

Concorso straordinario farmacie. Consiglio di Stato pone fine ai contenziosi: no a punteggio maggiorato per farmacisti rurali
La tesi dell'invalicabilità del punteggio massimo dei 35 punti e dell'impraticabilità della somma delle attribuzioni premiali tale da realizzare l'esubero del punteggio compensativo di 6,5 ha fatto strike! Il Consiglio di Stato ha detto la parola fine ad ogni contenzioso, riconoscendo tra l'altro quanto già previsto all'art. 16 della legge Lorenzin

In sanità non si è mai registrato un argomento così difficile da trattare come la definizione dei concorsi straordinari di assegnazione di farmacie vacanti e di nuova istituzione banditi e perfezionati a mente del D.L. 1/2012. Ciò è accaduto a causa delle incertezze venute fuori sulla valutazione dei punteggi da attribuire alle associazioni di farmacisti partecipanti, cui l'anzidetto provvedimento legislativo ha consentito la frequenza concorsuale, specie in relazione al possesso del requisito dell'attività svolta dai singoli professionisti nelle farmacie rurali.

Al riguardo, la confusione è stata enorme, tant'è che a sei anni dall'introduzione del nouveau regime, riferito all'attribuzione di punteggio dei concorrenti singoli, a mente del combinato disposto di cui alla legge 362/1991 e al DPCM 298/1994, messa in relazione con quella da riconoscere in capo ai concorrenti associati, ci sono tantissime farmacie ancora da assegnare e da aprire, a discapito di chi ne avesse titolo e della collettività privata del relativo servizio.
 
Non solo. Ce ne sono state tantissime già aperte con la preoccupazione delle società speziali, costituite a tal fine e riconosciute titolari delle medesime (fatta incomprensibilmente eccezione per l'Emilia-Romagna e la Calabria che la copia pedissequamente), di perdere ogni investimento effettuato. Sino a ieri le interpretazioni giurisprudenziali si dividevano in due tronconi argomentativi. 

Il primo – basato sulla teoria della sommatoria pura dei titoli posseduti dai singoli, specie di quelli riferiti alle trascorse esperienze lavorative rurali, e sul mancato rispetto della soglia massima di punteggio attribuibile a partecipante nella competizione concorsuale, sia esso farmacista singolo che associato – era stato sancito dal Consiglio di Stato, sezione terza, con la sentenza n. 5667/2015, cui hanno fatto riferimento alcuni Tar (Campania in relazione al concorso ordinario; Trentino Alto Adige e Basilicata, tra gli altri, per quello straordinario) nel dichiarare la legittimità della somma del punteggio premiale spettante al singolo farmacista con esercizio in farmacia rurale, a mente dell'art. 9 della legge 221/1968. Ad una lettura contraria della norma sono, invece, pervenuti altri tribunali amministrativi regionali (tra i quali, è emersa per completezza argomentativa la sentenza del Tar Calabria n. 1748/2017) che, alla luce della nuova giurisprudenza superiore, hanno avuto fermamente ragione.

Il secondo è stato, di contro, fondato sulla sentenza, sempre della terza sezione, del Consiglio di Stato n. 1135 del 16 gennaio 2018 (pubblicata il 22 febbraio 2018), di autocritica al proprio dictum del 2015 (riguardante però la concorsualità ordinaria) e su quelle che ne sono seguite relativamente al concorso straordinario. Infatti, in essa e nelle altre sei successive sentenze pubblicate il 2 marzo 2018 (nn. 1317, 1319, 1320, 1321, 1322 e 1323 dell'1 febbraio successivo), tutte riferite a giudizi di appello intrapresi rispettivamente avverso le sentenze pronunciate dai Tar di Trento e della Basilicata, è stata definitivamente affermata la non condivisibilità del precedente assunto di cui alla sentenza n. 5667/2015.
 
Di conseguenza, hanno sancito l'improponibilità della sommatoria dei punteggi premiali di ruralità e dello sconfinamento del tetto massimo stabilito nella categoria di punteggio riservata all'esercizio professionale che non può in ogni modo esuberare i 35 punti. Con questo il Massimo Giudice amministrativo ha scritto la parola fine ai contenziosi in essere in tale senso, prescindendo dall'interpretazione autentica sancita, nel medesimo senso, dal legislatore con l'art. 16 della legge 3/2018 (il c.d. decreto Lorenzin), del quale il Magistrato non ne esclude la sua immediata applicazione anche ai giudizi in corso.

Dunque, la tesi dell'invalicabilità del punteggio massimo dei 35 punti e dell'impraticabilità della somma delle attribuzioni premiali tale da realizzare l'esubero del punteggio compensativo di 6,5 ha fatto strike!

Insomma, il Consiglio di Stato ha detto la parola fine ad ogni contenzioso, riconoscendo tra l'altro all'art. 16 della legge 3/2918 (il c.d. decreto Lorenzin), che sostanzialmente aveva già risolto il problema, la "fisionomia di norma di interpretazione autentica, verosimilmente orientata a superare alcune oscillazione della giurisprudenza amministrativa, indicando con chiarezza il criterio di computo del punteggio aggiuntivo per l'esercizio dell'attività nelle farmacie rurali".
 
Avv. Federico Jorio Ph.D
Studio Jorio

Cosenza – Roma  

Federico Jorio

04 Marzo 2018

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