Doppia assegnazione sedi farmaceutiche: furbetti o discriminati?

Doppia assegnazione sedi farmaceutiche: furbetti o discriminati?

Doppia assegnazione sedi farmaceutiche: furbetti o discriminati?
Per le assegnazioni di sedi farmaceutiche a compagini che abbiano partecipato in Emilia Romagna od in una Regione seguace di quest’ultima, si sta consolidando l’iter di adozione di provvedimenti di revoca di assegnazione di sedi farmaceutiche laddove i farmacisti vincitori avessero già attivato le farmacie vinte in altre Regioni. Coloro che hanno provato a fare i “furbi” vengono “discriminati” rispetto coloro che, solo per avere scelto due Regioni anziché altre due, si trovano ad aver vinto due farmacie anziché una sola.

Sono ormai quasi tre anni che si discute, fuori e dentro le Aule dei Tribunali Giurisdizionali Amministrativi, sul concetto di “associazione pro indiviso” e/o di “contitolarità di farmacisti” in occasione delle varie assegnazioni delle sedi farmaceutiche ai vincitori dei Concorsi Straordinari banditi ai sensi del D.L. 1/2012 convertito con modifiche nella L. 27/12.

Ebbene, pian piano, in materia qualche concetto va consolidandosi in giurisprudenza. In primo luogo si può ormai affermare che l’assegnazione della sede farmaceutica alla c.d. titolarità pro indiviso è legittima in quanto all’esito del concorso straordinario la Regione deve assegnare anche formalmente la titolarità della farmacia a quegli stessi farmacisti persone fisiche, che hanno a tale titolo partecipato al concorso straordinario (seppure nella forma della “gestione associata”) (CdS, III Sez., n. 2569/2018).

Detta decisione, peraltro, è stata confermata nei giorni scorsi proprio dal massimo Consesso Amministrativo che, nell’ordinanza cautelare n. 5654/2018 della medesima III Sezione, richiamando proprio la citata sentenza n. 2569/18, ha confermato l’orientamento indicato.

Tuttavia, proprio nella sentenza in parola il Consiglio di Stato ha precisato che quegli stessi farmacisti risultati vincitori del concorso hanno il diritto/dovere…di gestire l’attività imprenditoriale farmaceutica in forma collettiva secondo le sole modalità consentite dall’ordinamento e, comunque e nello specifico, dall’art. 7, comma 1, della L. n.- 362 del 1991, novellato dalla L. n. 124 del 2017, come questo Consiglio di Stato ha ampiamente chiarito nel citato parere n. 69 del 3 gennaio 2018, alle cui tutte argomentazioni qui ben fornita si rimanda.

Ciò vuole dire che, per il Consiglio di Stato, bene hanno fatto le Regioni che si sono discostate dalle modalità dettate dalle Regioni Toscana e Lombardia ed hanno seguito i dettami della “pioniera” Emilia Romagna ma allo stesso tempo bene hanno fatto e/o farebbero quei Comuni, o comunque gli uffici, competenti al rilascio del provvedimento di autorizzazione all’esercizio farmaceutico connesso alla sede farmaceutica vinta a concorso, ad autorizzare l’apertura della farmacia vinta a concorso in capo a società costituite tra i farmacisti vincitori ai sensi dell’art. 7, co. 1, L. 362/1991 e successive modifiche.

Come volevasi dimostrare, quindi, (ma come si era dal principio compreso) l’unico motivo che ha determinato le scelte regionali emiliane e poi laziali e poi di altre Regioni di assegnare le sedi farmaceutiche invitando i Comuni ad autorizzare l’apertura delle farmacie a favore delle titolarità pro indiviso, piuttosto che delle società speziali tradizionali, era quello di evitare le doppie assegnazioni.

Ma cosa sta accadendo? Ebbene, per le assegnazioni di sedi farmaceutiche a compagini che abbiano partecipato in Emilia Romagna od in una Regione seguace di quest’ultima, si sta consolidando l’iter di adozione di provvedimenti di revoca di assegnazione di sedi farmaceutiche laddove i farmacisti vincitori avessero già attivato le farmacie vinte in altre Regioni.

Certo ciò non può accadere laddove le Regioni interessate avessero adottato un criterio diverso ovvero le Regioni che, sin dall’inizio, hanno assegnato le farmacie a Società costituite ai sensi della L. 362/1991 facendo si che una stessa compagine associativa potesse aprire esercizi farmaceutici nelle due Regioni ove avesse partecipato.

Ma era logico accadesse, lo abbiamo detto sin dal 2012 quando, l’allora Governo Monti, tra le tante norme aveva promulgato l’art. 11 del D.L. 1/20012 dettando in modo superficiale e confuso le nuove regole dei concorsi per l’apertura di nuove farmacie.

Quindi, coloro che hanno provato a fare i “furbi”…(proprio loro)…vengono “discriminati” rispetto coloro che, solo per avere scelto due Regioni anziché altre due, si trovano ad aver vinto due farmacie anziché una sola.
 
Avv. Paolo Leopardi

Paolo Leopardi

12 Dicembre 2018

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