Farmacie. Per il Consiglio di Stato legittimo l’addebito del costo integrale delle confezioni di medicinale che superano la prescrizione

Farmacie. Per il Consiglio di Stato legittimo l’addebito del costo integrale delle confezioni di medicinale che superano la prescrizione

Farmacie. Per il Consiglio di Stato legittimo l’addebito del costo integrale delle confezioni di medicinale che superano la prescrizione

I giudici: "Nessun contraddittorio dovuto nel procedimento di annullamento delle ricette irregolari. Il farmacista è responsabile della verifica, anche sui propri collaboratori". Respinto il ricorso per l'addebito di 203.906 euro per Pecfent dispensato in eccesso. LA SENTENZA

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4552 pubblicata il 5 giugno 2026, ha chiarito che in caso di annullamento delle ricette è legittimo l’addebito alla farmacia del costo integrale delle confezioni di medicinale che superano la grammatura prescritta. I giudici della Terza Sezione hanno respinto il ricorso presentato dal titolare di una farmacia del Latina contro l’addebito di 203.906,17 euro per confezioni di Pecfent 100 mcg/dose dispensate in eccesso rispetto a quanto previsto dalla scheda tecnica.

La vicenda trae origine da una ispezione dei Nas di Latina presso la farmacia, durante la quale sono state rinvenute sette ricette del Ssn timbrate e firmate dal dottor P.N. ma mancanti di prescrizione e tredici bollini a lettura ottica relativi al medicinale Pecfent 100 mcg spray – 4 fl.

Nella stessa occasione, un farmacista collaboratore è stato sorpreso a compilare una delle ricette a nome della paziente a cui erano destinati i medicinali, presente in farmacia, che ha confermato la circostanza. A seguito dell’accaduto, i Nas hanno notificato al titolare della farmacia il verbale di contestazione amministrativa con applicazione della sanzione di euro 1.000 a fustello (13.000 euro totali), contestando la recidiva della violazione.

All’atto della notifica, il farmacista collaboratore ha dichiarato che la consegna dei farmaci era avvenuta “in urgenza e per continuità terapeutica alla paziente che ne aveva fatto richiesta”. Il verbale è stato notificato al Comune, alla Asl e agli Ordini dei Medici e dei Farmacisti.

Il Comune ha emanato l’ordinanza sindacale di chiusura della farmacia, impugnata dal titolare dinanzi al Tar di Latina, che è stata dichiarata perenta. La Uoc Farmaceutica Territoriale e Integrativa, invece, ha avviato due procedimenti distinti: il primo per il deferimento della farmacia alla Commissione Farmaceutica Aziendale, il secondo per l’addebito del farmaco dispensato in eccesso.

Il ricorso giudiziale e l’istanza cautelare presentati dal titolare dinanzi al Tar sono stati respinti, con sentenza 27 marzo 2025, n. 241. Il Consiglio di Stato ha ora confermato integralmente la decisione di primo grado.

I giudici hanno respinto il motivo relativo alla violazione dell’onere di comunicazione di avvio del procedimento e del contraddittorio con la ricorrente. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’attività della Commissione farmaceutica è disciplinata dall’articolo 10 del d.P.R., che non contempla la partecipazione dell’interessato. Una volta accertata la violazione, infatti, la Commissione ha solo due possibilità: annullare o convalidare la ricetta ritenuta illegittimamente rilasciata. All’annullamento consegue l’addebito alla farmacia del relativo costo.

“I provvedimenti adottati dalla Commissione sono definitivi e sono comunicati alla Asl competente nel termine di trenta giorni affinché essa proceda ai relativi addebiti – hanno scritto i giudici – non essendo previsto alcun contraddittorio con il farmacista, trattandosi di procedimento di carattere strettamente vincolato, motivo per cui alcuna violazione delle regole della partecipazione procedimentale può essere riscontrata in danno della ricorrente”.

I giudici hanno inoltre respinto il motivo relativo all’estraneità della titolare ai fatti, riconducibili a soggetti terzi. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il farmacista è “l’unico tenuto, anche attraverso la scelta e il controllo dei suoi collaboratori”, a verificare l’esistenza di precedenti prescrizioni del medesimo medico alla stessa paziente, segnalare eventuali situazioni incoerenti o sospette e contattare il medico prescrittore in caso di dubbi.

“Il professionista prescrittore – si legge nella sentenza – non era il medico di Medicina Generale della paziente, essendo in servizio presso la Asl Latina – Pronto Soccorso Ospedale Formia”. Il farmacista avrebbe quindi dovuto “contattare il medico prescrittore in caso di dubbi sulla legittimità o appropriatezza della prescrizione e verificare la congruità del quantitativo prescritto in base alla posologia, segnalando eventualmente alla ASL tale eccessiva e non giustificata prescrizione a tutela della salute, trattandosi di farmaco con alto contenuto di oppio e perciò prescrivibile solo a determinate condizioni e sotto stretto controllo medico”.

La sentenza del Consiglio di Stato chiarisce due principi fondamentali:

  1. Nel procedimento di annullamento delle ricette irregolari, che comporta l’addebito del prezzo del farmaco alla farmacia, non è previsto il contraddittorio con l’interessato, trattandosi di procedimento di carattere strettamente vincolato.
  2. Il farmacista è il soggetto responsabile della verifica della regolarità e appropriatezza delle prescrizioni, indipendentemente dalla responsabilità penale del medico prescrittore, e deve vigilare affinché non vengano dispensati farmaci in quantità non giustificate dalle esigenze terapeutiche.

01 Luglio 2026

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