Trecentoquarantatré giorni di ferie maturate e mai godute e un’indennità da oltre 109 mila euro. È il caso arrivato davanti alla Corte d’Appello di Milano, che con la sentenza n. 180/2026 ha confermato la condanna nei confronti di una ASST a favore di un dirigente medico di chirurgia generale, ormai in pensione.
Una vicenda che riporta al centro un problema particolarmente sentito nel Servizio sanitario nazionale: quello dei professionisti che, a causa della carenza di personale e delle esigenze organizzative dei reparti, accumulano per anni periodi di ferie che non riescono concretamente a utilizzare.
«Questa sentenza rappresenta un esempio paradigmatico per la corretta gestione di queste situazioni», ci spiega Francesco Del Rio, avvocato del network legale Consulcesi & Partners, che da anni si occupa del tema. «Le strutture sanitarie non possono più celarsi dietro formule burocratiche o presunte autonomie dirigenziali quando l’organizzazione del reparto impedisce materialmente il godimento delle ferie».
Il caso: 343 giorni di ferie e fino a 20 reperibilità al mese
La vicenda riguarda un dirigente medico di chirurgia generale collocato a riposo con un saldo residuo di 343 giorni di ferie. Nel corso del giudizio è emerso come il reparto avesse sofferto per anni di una carenza strutturale di personale: a fronte dei sei medici previsti, erano generalmente in servizio non più di quattro o cinque professionisti.
A questo si aggiungeva il carico di reperibilità. Al chirurgo, impiegato come “secondo reperibile”, venivano assegnate tra le 15 e le 20 reperibilità mensili. Allo stesso tempo, non risultavano comunicazioni individuali con cui l’Azienda gli avesse chiesto di smaltire le ferie arretrate, ma soltanto alcune circolari generiche indirizzate ai direttori di struttura.
Il Tribunale di Sondrio aveva già riconosciuto al medico 109.256,52 euro, oltre agli accessori e alla regolarizzazione previdenziale. La ASST aveva però impugnato la decisione sostenendo, tra le altre cose, che dal conteggio dovessero essere sottratte 215 giornate di assenza infrasettimanale prive di una formale giustificazione.
Una tesi che la Corte d’Appello non ha accolto.
«Esiste secondo la sentenza una differenza sostanziale tra singole giornate di mancata prestazione e il godimento delle ferie annuali», sottolinea Del Rio. «Le ferie sono finalizzate al recupero psicofisico del lavoratore e presuppongono un periodo di effettivo riposo e distacco dall’ambiente lavorativo. Assenze sporadiche e frammentate non possono svolgere la stessa funzione».
C’è poi un altro elemento: quelle giornate non erano mai state contabilizzate dall’Azienda come ferie. I registri delle presenze continuavano infatti a indicare ufficialmente un residuo di 343 giorni.
«Non è possibile attribuire retroattivamente a quelle assenze una diversa qualificazione soltanto in sede processuale, con l’obiettivo di ridurre il debito nei confronti del lavoratore», osserva l’avvocato.
Ferie non godute, cosa deve dimostrare l’Azienda
Il punto più importante della decisione riguarda però gli obblighi posti in capo al datore di lavoro. Il divieto generale di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego, spiega Del Rio, non comporta automaticamente la perdita del diritto all’indennità nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.
La giurisprudenza nazionale ed europea richiede infatti che sia il datore di lavoro a dimostrare di aver messo concretamente il dipendente nelle condizioni di utilizzare le ferie maturate.
«La prova richiesta all’Azienda si sviluppa su due livelli, entrambi necessari», chiarisce Del Rio. «Da una parte, secondo questa chiara pronuncia, deve dimostrare di aver predisposto un’organizzazione dei servizi, dei turni e delle dotazioni organiche tale da consentire concretamente al professionista di andare in ferie senza compromettere il servizio. Dall’altra deve provare di aver rivolto al lavoratore un invito formale, individuale e tempestivo a utilizzare le ferie residue, informandolo anche delle conseguenze della mancata fruizione».
Non bastano, dunque, indicazioni generiche rivolte all’intera struttura.
«La mera adozione di circolari o di obiettivi aziendali di smaltimento delle ferie non è sufficiente. Occorrono atti specifici riferiti alla posizione individuale del lavoratore e formulati in tempo utile».
Nel caso esaminato dalla Corte milanese, secondo la ricostruzione giudiziale, mancavano entrambe le condizioni. La carenza di chirurghi e l’elevato numero di reperibilità rendevano difficile la fruizione di periodi prolungati di riposo, mentre le comunicazioni aziendali erano solamente programmatiche e non indirizzate personalmente al professionista.
L’autonomia del dirigente medico non basta a escludere il diritto
Un altro passaggio significativo della sentenza riguarda l’autonomia organizzativa riconosciuta al dirigente medico. Secondo la ASST, proprio questa autonomia avrebbe consentito al professionista di programmare diversamente la propria attività e di utilizzare le ferie.
La Corte ha tuttavia respinto anche questa impostazione.
«Il potere di auto-organizzazione del dirigente sanitario non è assoluto né illimitato», spiega Del Rio. «Bisogna verificare cosa accade concretamente all’interno del reparto».
Nel caso specifico, soltanto due dirigenti erano incaricati della seconda reperibilità e l’organico risultava costantemente ridotto.
«L’assenza per ferie del ricorrente avrebbe rischiato di paralizzare l’attività chirurgica oppure di trasferire sul collega un carico difficilmente sostenibile. In una situazione del genere l’autonomia formale del dirigente viene svuotata dalla realtà operativa e non può essere utilizzata dall’Azienda per sostenere che l’accumulo delle ferie dipenda semplicemente da una scelta personale del medico».
Il tema assume particolare importanza nel Ssn, dove le carenze di personale possono trasformare quella che formalmente appare come la possibilità di programmare il proprio riposo in una possibilità difficilmente praticabile.
Non solo 109mila euro: la decisione sulle sanzioni contributive
La sentenza della Corte d’Appello interviene anche sul versante previdenziale. In primo grado il Tribunale aveva disposto la regolarizzazione della posizione contributiva del medico ma aveva escluso l’applicazione delle sanzioni civili richieste dall’Inps, ritenendo sussistente un’incertezza interpretativa.
Su questo punto la Corte di Milano ha invece accolto l’appello dell’Istituto previdenziale.
«L’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha una prevalente natura retributiva perché rappresenta il corrispettivo di un’attività lavorativa svolta in giorni che avrebbero dovuto essere destinati al riposo», evidenzia Del Rio. «Per questo è soggetta alla contribuzione previdenziale».
Secondo la Corte, inoltre, nel caso concreto non vi era un’obiettiva incertezza interpretativa sulla disciplina contributiva tale da giustificare l’esclusione delle sanzioni. L’Azienda è stata quindi condannata anche al pagamento delle somme aggiuntive previste per il ritardato o omesso versamento.
Del Rio: «La carenza di personale non può essere scaricata sul diritto alle ferie»
La sentenza n. 180/2026 conferma così la condanna al pagamento di oltre 109 mila euro per i 343 giorni di ferie non goduti, oltre alla regolarizzazione contributiva, alle relative somme aggiuntive e alle spese legali.
Ma, al di là del singolo caso, la decisione assume rilievo soprattutto per il principio che ribadisce nei confronti delle Aziende sanitarie.
«Nel Servizio sanitario la cronica carenza di personale trasforma troppo spesso il diritto al riposo in un miraggio», conclude Del Rio. «Quando però è l’organizzazione del reparto a rendere materialmente impossibile la fruizione delle ferie, il problema non può essere scaricato sul professionista. Il datore di lavoro pubblico che sottopone il personale a carichi insostenibili può essere chiamato a risponderne sia nei confronti del sanitario, attraverso l’indennità economica sostitutiva, sia sul piano previdenziale per i contributi non versati».