Fisioterapista non può operare senza prescrizione del medico. La sentenza del Consiglio di Stato

Fisioterapista non può operare senza prescrizione del medico. La sentenza del Consiglio di Stato

Fisioterapista non può operare senza prescrizione del medico. La sentenza del Consiglio di Stato
I giudici hanno respinto il ricorso dell’Aifi che si era opposta alla delibera della Regione Basilicata con la quale si stabilisce che il fisioterapista possa erogare prestazioni al singolo paziente solo su prescrizione del fisiatra o di medico specialista. LA SENTENZA.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell’Associazione italiana fisioterapisti della Basilicata confermando così il giudizio già espresso dal Tar con il quale si dava invece ragione alla Regione Basilicata che, con una delibera del 2012, ha stabilito che il fisioterapista può erogare prestazioni al singolo paziente solo su prescrizione del fisiatra o di medico specialista e che può utilizzare solo alcune apparecchiature elettromedicinali.
 
Per il Consiglio di Stato infatti sono da condividere le argomentazioni del giudizio del Tar, che vengono definite come “puntuale e argomentata ricostruzione della normativa” e che “pone in evidenza la centralità e la responsabilità del ruolo del medico nel percorso/progetto/programma terapeutico nell’area della riabilitazione e quindi la previsione del controllo di un medico fisiatra, con la diagnosi, l’individuazione e la prescrizione della terapia, ai fini dell’accesso alle prestazioni riabilitative a carico del S.S.N.”.
 
“Ne consegue – scrive ancora il Consiglio di Stato – che le disposizioni regionali in contestazione non si appalesano lesive delle competenze professionali del fisioterapista, come peraltro sostenuto anche nella giurisprudenza di altri T.A.R. (Sicilia – Catania, sez. II, n. 238/2003; T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, n. 1792/2012), posto che l’autonomia delle diverse competenze degli operatori sanitari si inserisce necessariamente e si armonizza nel ridetto sistema normativo, volto ad assicurare la omogenea tutela della salute e l’uniformità dei livelli assistenziali su tutto il territorio nazionale”.
 
“Secondo l’interpretazione del giudice di primo grado quindi – si legge ancora nella sentenza – l’autonomia del fisioterapista può svolgersi, in coerenza col sistema normativo nazionale, solo nel presupposto delle prescrizioni indicate dal fisiatra, quale coordinatore dell’equipe riabilitativa, così come legittimamente disposto dalla Regione Basilicata proprio a ciò abilitata dai richiamati artt. 2 e 4 L.R. n. 28/2000 che per l’appunto prevedono l’emanazione di specifiche direttive”.
 
Pertanto, prosegue il Consiglio di Stato, “Come già sostenuto (…) i requisiti posti per le professioni sanitarie e che legittimano il loro esercizio rispondono all’interesse di ordine generale di tutelare la collettività contro il rischio di un non appropriato trattamento sanitario, per cui l’opzione interpretativa fatta propria dal T.A.R. si appalesa nel caso di specie coerente con tale interesse ed è confortata da una serie di elementi interpretativi sistematici”.
 
“Emergono così concrete indicazioni – scrivono ancora i giudici – circa l’ambito delle competenze del fisioterapista e la delimitazione delle stesse rispetto a quelle proprie del medico specialista che, si rammenta, è responsabile della predisposizione delle attività terapeutiche e del progetto riabilitativo anche se la sua elaborazione è frutto di un lavoro di equipe”.
 
“I programmi riabilitativi – proseguono – costituiscono ulteriori specificazioni del progetto, chiaramente elaborati anch’essi dall’equipe, sotto la guida del medico e con l’ausilio degli altri operatori sanitari, tra cui il fisioterapista, la cui attività “valutativa e diagnostica” si svolge, dunque, sempre sotto la guida e le prescrizioni mediche del medico specialista e per l’appunto concorre ad elaborare, in termini esecutivi, il programma di riabilitazione che fa parte dell’intervento terapeutico già “a monte” definito dal progetto”.
 
Coerente, infine, anche l’organizzazione dei servizi della riabilitazione e la metodologia adottate dalla Regione Bassilicata con le quali, per il Consiglio di Stato, sono stati individuati “puntualmente il progetto riabilitativo individuale e i programmi riabilitativi individuali del medico specialista, quindi gli interventi del fisioterapista soggetti alle prescrizioni del medico e l’attività libero – professionale non soggetta ad autorizzazione se prevalente rispetto all’aspetto organizzativo (rapporto 1/1 fisioterapista-paziente), e ciò anche con riguardo all’utilizzo, non prevalente, di apparecchiature elettromedicali e solo complementari al proprio esercizio professionale, in sintonia con la normativa statale (D. Lgs. n. 229/1999)”.
 
(Ndr. Questa sentenza ci è stata segnalata dalla dottoressa Anna Grieco, di cui pubblichiamo a parte un breve commento).

18 Febbraio 2015

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