Il medico e la responsabilità extracontrattuale. Quali rischi?

Il medico e la responsabilità extracontrattuale. Quali rischi?

Il medico e la responsabilità extracontrattuale. Quali rischi?
Per lo stesso sinistro, il medico e l’Azienda verranno citati in giudizio in maniera separata. Con il rischio che il medico dipendente sia condannato personalmente per la sua responsabilità di natura extracontrattuale ma anche di doversi difendere dalla inevitabile rivalsa dell’Azienda

La questione della responsabilità professionale del medico sembra complicarsi ogni volta che qualcuno ci mette mano. Da quando è entrata in vigore della “Legge Balduzzi” (189/2012) gli avvocati immancabilmente citano il medico insieme all’Azienda sanitaria, personalizzando l’obbligo a risarcire il danno, previsto dall’art. 2043 del Codice civile richiamato da detta legge. La conseguenza è stata che molti medici hanno dovuto acquistare una polizza per le spese legali e i prezzi di questo tipo di polizze sono lievitati.
 
Adesso la “Commissione consultiva per le problematiche in materia di medicina difensiva e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, istituita dal Ministro della salute, propone di distinguere tra medico dipendente di una struttura sanitaria e medico libero professionista.
 
Per il medico dipendente di una struttura sanitaria (ospedale o casa di cura, pubblica o privata) e per quello convenzionato, la Commissione propone che la responsabilità professionale sia di natura extracontrattuale (art. 2043 c.c.), mentre per il medico libero professionista rimarrebbe di natura contrattuale. Di conseguenza, per i medici dipendenti e convenzionati l’azione risarcitoria si prescriverebbe in 5 anni (non in 10) e l’onere della prova della colpa graverebbe sul paziente.
 
A questo punto si deve ipotizzare che la responsabilità a carico delle Aziende sanitarie resterebbe di natura contrattuale, alla pari di quella che continuerebbe gravare sui medici libero professionisti. In tal caso si verrebbe a determinare una responsabilità del medico dipendente di natura diversa rispetto a quella dell’Azienda sanitaria. In questa situazione c’è da attendersi che, per lo stesso sinistro, il medico e l’Azienda verranno citati in giudizio in maniera separata, con il rischio per il medico dipendente di essere condannato personalmente per la sua responsabilità di natura extracontrattuale ed anche di doversi difendere dalla inevitabile rivalsa dell’Azienda per la responsabilità contrattuale di quest’ultima, come ipotizzato anche dall’avv. Giovanni Pasceri di Milano.
 
Grazie a questa innovazione il medico dipendente e quello convenzionato dovrebbero stipulare oltre alla polizza per la colpa grave, che li tutela attualmente, anche una polizza molto più costosa per la responsabilità professionale di tipo extracontrattuale. A tale proposito suona come un avvertimento la frase contenuta nella relazione della Commissione: “Si rafforzerà il sistema che prevede l’obbligatorietà dell’assicurazione delle strutture ospedaliere pubbliche, delle strutture sanitarie private e degli operatori sanitari”.
 
Ho il timore che una simile innovazione possa produrre ulteriori vantaggi per le Compagnie assicurative e accrescere i costi della “medicina difensiva”.
 
Carmine Gigli
Presidente FESMED

Carmine Gigli

16 Settembre 2015

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