Si immagini di lavorare per venti giorni consecutivi, senza un giorno di riposo, in un pronto soccorso o in un altro reparto ospedaliero.
Come tristemente noto a chi lavora nei nostri presidi nazionali, non si tratta di casi eccezionali, magari per tamponare emergenze straordinarie o per ovviare a temporanee esigenze di servizio, ma il frutto di carenze strutturali, ormai notoriamente croniche, che hanno trasformato l’eccezionale in normalità, con un surplus lavorativo che si riversa, immancabilmente, sulle spalle di coloro che si trovano ad operare in quell’area.
Questa è la situazione che, con la sentenza n. 523/2026 del 9 giugno scorso, il Tribunale del Lavoro di Marsala ha dovuto esaminare giungendo alla conclusione che, nel pubblico impiego sanitario dirigenziale, la sistematica compressione del riposo e il reiterato superamento dei limiti organizzativi fissati dalla contrattazione collettiva, integrano un inadempimento contrattuale dell’Azienda produttivo di danno non patrimoniale da usura psico-fisica, anche senza prova di una specifica patologia, quando la compromissione del riposo e della vita personale del medico risulti grave e reiterata.
Il concetto di riposo – come peraltro riconosciuto nella stessa sentenza – nel suo significato più pieno e completo, implica pure allontanamento mentale dalla necessità di mantenersi a disposizione del datore di lavoro che, soprattutto con l’istituto della pronta disponibilità, viene posto seriamente a rischio.
La controversia nasce dal ricorso proposto da quattro dirigenti medici in servizio presso un presidio ospedaliero dell’ASP di Trapani, i quali hanno dedotto una cronica carenza di personale e una conseguente organizzazione dei turni incompatibile con la normativa su orario di lavoro, riposi, ferie e pronta disponibilità.
Nello specifico, il primo sanitario riferiva che, nel mese di aprile 2025, aveva lavorato senza interruzione per un periodo di 14 gg. consecutivi e, nel mese di settembre 2025, per un periodo di 15 gg. consecutivi.
il secondo affermava invece che, nel mese di agosto 2025, aveva lavorato senza interruzione per un periodo di 16 gg. consecutivi, poi seguito da un ulteriore periodo di gg. 15 consecutivi ed, infine, nel mese di ottobre 2025 per ulteriore periodo di 13 gg. consecutivi.
Il terzo asseriva, poi, che nel mese di marzo 2025 aveva ha lavorato senza interruzione per un periodo di gg. 16 consecutivi, nel mese di agosto 2025 altresì per un periodo di 15 gg. consecutivi ed, infine, nel mese di ottobre 2025 per ulteriore periodo di 20 gg. consecutivi.
L’ultimo contestava che, a luglio 2025, aveva lavorato senza interruzione per un periodo di 14 gg. consecutivi mentre, nel mese successivo, era rimasto in servizio per periodo di 20 gg. consecutivi.
Richieste dei medici
I sanitari ricorrenti richiedevano, previo accertamento della violazione dell’Azienda delle tutele materia di orario, riposi, ferie e sicurezza del lavoro, che venisse ordinata la cessazione di tali condotte, con l’adozione delle misure organizzative necessarie al ripristino di condizioni lavorative adeguate, con conseguente risarcimento del danno non patrimoniale da usura psico-fisica, da liquidarsi equitativamente.
L’ASP, dal canto suo, eccepiva l’inammissibilità delle pretese, siccome dirette ad imporre un facere alla P.A., nonché l’infondatezza nel merito, sostenendo che riposi e ferie andassero contemperati con le superiori esigenze di servizio.
Il cuore della decisione: l’abuso organizzativo come fonte di responsabilità contrattuale
Il punto centrale della motivazione è nel passaggio in cui il Tribunale afferma che non si è in presenza di deroghe occasionali, ma di una reiterata e costante adibizione dei medici a prestazioni, ben oltre i limiti regolamentari previsti dalla contrattazione collettiva.
La sentenza richiama la giurisprudenza della Cassazione sulla pronta disponibilità dei dirigenti medici, secondo cui il limite contrattuale ha natura programmatica e può essere superato, ma lo sforamento diviene illecito quando, per entità e stabilità, si traduca in abuso e in pregiudizio al recupero delle energie psicofisiche (Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 261 del 04/01/2024).
In linea con tale impostazione, il Tribunale osserva che:
- l’eccezione dà deroga temporanea è divenuta regola nell’ordinario;
- l’Azienda non ha provato situazioni eccezionali idonee a giustificare il sistematico superamento dei limiti;
- l’organizzazione imposta ha fortemente inciso sulla libertà dei ricorrenti di gestire il proprio tempo di riposo e la propria vita personale.
Determinante l’affermazione con cui, a chiusura dell’apprezzamento, la sentenza enuncia testualmente che la sistematicità dello sforamento del limite contrattuale “ha impedito ai ricorrenti di poter liberamente organizzare la propria giornata di riposo, limitandone, di fatto, il godimento e ciò anche se al termine del servizio non siano presentate reali necessità di intervento“.
Sul piano risarcitorio, la sentenza aderisce all’orientamento per cui, quando venga lesa in modo apprezzabile la dimensione del riposo costituzionalmente protetta, il danno non patrimoniale da usura psico-fisica può ritenersi in re ipsa, distinto dal danno biologico e non subordinato alla prova di una malattia.
Quanto vale il danno da usura psico-fisica?
Uno degli aspetti più concreti della decisione in commento concerne il calcolo dell’ammontare del risarcimento che, seppur in via equitativa, viene parametrato al 30% della retribuzione giornaliera del dirigente medico moltiplicato per il numero di turni eccedentari rispetto ai limiti contrattuali, per il periodo aprile-ottobre 2025.
Questo approccio si allinea a quello adottato da altri tribunali italiani, nonché confermato dalla Corte di Cassazione (Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 7332 del 19/03/2024): quando la violazione del diritto al riposo è sistematica e documentata, il danno è presunto — non serve dimostrare di essere finiti in ospedale o di aver sviluppato una malattia.
Come ha chiarito, la Suprema Corte nella recente ordinanza n. 21186/2026: “Il diritto al risarcimento del danno nei confronti degli odierni controricorrenti è stato riconosciuto come determinato da inadempimento contrattuale, ancorato, in concreto, al dato contrattuale, alla sua interpretazione, alla possibilità di limitata deroga (proprio per ragioni di continuità del servizio), al superamento dei limiti della deroga per l’interferenza, rispetto alla vita privata del lavoratore, tale da comprometterne in maniera intollerabile il diritto al riposo”.
Il Tribunale ha quindi condannato la ASP siciliana al pagamento, in favore dei ricorrenti, del risarcimento del danno da usura psico-fisica, quantificato nel 30% della retribuzione giornaliera del dirigente medico per ogni turno di reperibilità eccedentario rispetto ai limiti contrattuali, per il periodo aprile-ottobre 2025.
Cosa significa questa sentenza per i medici italiani
Questa pronuncia manda un messaggio importante a tutta la dirigenza medica ed a tutti gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale:
- Il sotto-organico non costituisce una valida giustificazione per comprimere il riposo in modo sistematico.
- Chi lavora oltre i limiti in modo continuativo ha diritto a un risarcimento, anche senza dover dimostrare una malattia o un danno fisico specifico.
- La documentazione è fondamentale: la sentenza si è basata su prove documentali precise (cartellini, prospetti turni, comunicazioni scritte della direzione). Senza documentazione, il risarcimento è più difficile da ottenere.
Ti trovi in una situazione simile?
Se sei un dirigente medico, un infermiere od altra figura professionale del settore sanitario che si riconosce in questa situazione — turni impossibili, riposi negati, ferie accumulate per anni — potresti avere diritto a un risarcimento.
Ogni caso ha le proprie specificità e richiede un’analisi attenta della documentazione disponibile, del contratto applicato e del periodo di riferimento.
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