Per il Tar Veneto “illegittimo” l’acquisto di una farmacia privata da parte di un soggetto pubblico

Per il Tar Veneto “illegittimo” l’acquisto di una farmacia privata da parte di un soggetto pubblico

Per il Tar Veneto “illegittimo” l’acquisto di una farmacia privata da parte di un soggetto pubblico
Nel caso di specie l'acquisto riguardava il Comune di Verona. Sono stati così accolti i ricorsi proposti, nel 2009, dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Verona, da Federfarma Verona e da due farmacisti non ancora titolari di farmacia in possesso dei requisiti per partecipare al concorso per l’assegnazione di sede farmaceutica. LA SENTENZA

Il Tar Veneto, con sentenza n. 633/2018, pubblicata lo scorso 18 giugno, ha dichiarato illegittimo l’acquisto di una farmacia privata da parte di un soggetto pubblico (nel caso di specie il Comune di Verona).


 


Con tale pronuncia sono stati accolti i ricorsi proposti, nel 2009, dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Verona, da Federfarma Verona e da due farmacisti non ancora titolari di farmacia in possesso dei requisiti per partecipare la concorso per l’assegnazione di sede farmaceutica.


 


La questione, oggetto dei ricorsi, si incentra sulla legittimità dell’operazione con cui l’Agec (azienda speciale cui il Comune di Verona ha affidato la gestione del servizio farmaceutico comunale), a ridosso della scadenza del periodo transitorio consentito per la gestione da parte degli eredi non farmacisti, ha acquistato tutte le quote della società in nome collettivo proprietaria della farmacia in gestione provvisoria, con l’accordo che il Comune di Verona assumesse la titolarità della farmacia in questione, mentre ad Agec fosse affidata la gestione della stessa.


 


I Giudici, nel negare la legittimità della suddetta operazione, hanno richiamato la normativa in materia di titolarità e trasferimento delle farmacie ed, in particolare: l’art. 12 della legge n. 475/1968, in base al quale il trasferimento delle farmacie private può avvenire solo a favore di un privato farmacista e l’art. 9 della medesima legge che consente, qualora la farmacia resti vacante, l’esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune.


 


Come sottolineato nella pronuncia, con l’operazione in questione, invece, l’Agec ha acquistato la proprietà dell’intero pacchetto di quote della società titolare della farmacia, impedendo che, allo scadere dell’ormai prossimo termine della gestione transitoria consentita agli eredi non farmacisti, la farmacia venisse dichiarata “vacante”.


 


Con la sentenza in esame il Tar Veneto ha sancito anche un ulteriore importante principio, affermando che, ai sensi della vigente normativa, “il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è valido se insieme con il diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l’azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza”.

25 Settembre 2018

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