Sentenza Tribunale di Campobasso equipara trattamento retributivo del facente funzione e del dirigente medico di II livello

Sentenza Tribunale di Campobasso equipara trattamento retributivo del facente funzione e del dirigente medico di II livello

Sentenza Tribunale di Campobasso equipara trattamento retributivo del facente funzione e del dirigente medico di II livello
Il giudice del lavoro, ha riconosciuto ai medici che svolgono le funzioni di “primario”, senza conferimento dell’incarico con apposito provvedimento del Direttore Generale o di quello sanitario, non solo il diritto all’indennità di sostituzione ex art 18 c. 4 CCNL della Dirigenza medica, ma anche il diritto alle differenze retributive tra dirigente medico di II livello e dirigente medico di I livello, relativamente alla retribuzione di posizione. LA SENTENZA

Il Tribunale di Campobasso, quale giudice unico del lavoro, ha emesso una sentenza per quel che concerne il trattamento economico-retributivo dei medici facenti funzione di dirigente medico di II livello. Il giudice del lavoro, richiamando un indirizzo giurisprudenziale della Cassazione, relativo ad altre fattispecie, ha riconosciuto ai medici che svolgono le funzioni di “primario”, senza conferimento dell’incarico con apposito provvedimento del Direttore Generale o di quello sanitario, non solo il diritto all’indennità di sostituzione ex art 18 c. 4 CCNL della Dirigenza medica, ma anche il diritto alle differenze retributive tra dirigente medico di II livello e dirigente medico di I livello, relativamente alla retribuzione di posizione (sia fissa che variabile).
 
"Si tratta – spiega l'avvocato Domenico De Angelis – di una sentenza innovativa nel panorama giurisprudenziale di merito, che può costituire il viatico per la definitiva equiparazione del trattamento retributivo del facente funzione e del dirigente medico di II livello. Un’ulteriore battaglia consisterà poi nell’ottenere il riconoscimento del trattamento retributivo 'pieno' del dirigente di II livello, ogni qual volta l’incarico risulti da atto scritto, anche se non proveniente dal Direttore generale o dal Direttore sanitario o non avente i crismi della determina di questi soggetti, ma tale da costituire comunque un atto autoritativo e non meramente ricognitivo".

13 Febbraio 2016

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