Tar Lazio dà ragione alla Fnomceo, respinto ricorso contro la deliberazione che disciplina degli organi interni  

Tar Lazio dà ragione alla Fnomceo, respinto ricorso contro la deliberazione che disciplina degli organi interni  

Tar Lazio dà ragione alla Fnomceo, respinto ricorso contro la deliberazione che disciplina degli organi interni  
Il ricorso era stato presentato dal presidente CAO che contestava il potere del Consiglio Nazionale di poter regolamentare le modalità di funzionamento degli organi interni. Ma per i giudici amministrativi la Federazione che ha esercitato correttamente i suoi poteri previsti dalla legge. Anelli: “Il dialogo e non la contrapposizione è la via maestra, evitando situazioni che portino ad una instabilità dell’attività istituzionale”. LA SENTENZA

È stata pubblicata in data 23 maggio 2024 la sentenza del Tar Lazio N. 10415/24 che ha radicalmente respinto il ricorso proposto dal dottor Raffaele Iandolo, Presidente della Commissione Albo Odontoiatri nazionale, contro la deliberazione n. 1 del 20/02/2023 approvata dal Consiglio Nazionale con la quale è stato integrato il Regolamento interno della FNOMCeO sulla disciplina degli organi interni della Federazione. A darne notizia il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli.

In particolare, il Presidente Cao aveva contestato il potere del Consiglio Nazionale di poter regolamentare le modalità di funzionamento degli organi interni. Invece il Giudice amministrativo ha confermato la totale legittimità dell’operato della Federazione che ha esercitato correttamente i suoi poteri, previsti dalla legge. Non ha quindi leso e prevaricato nessuno, anzi l’operato della FNOMCeO è stato riconosciuto pienamente legittimo e rispettoso dei diritti di tutti i soggetti coinvolti.

Si chiude così, per Anelli, “una fase di instabilità determinata da una serie di ricorsi con i quali il Presidente Iandolo ha voluto demandare alla magistratura soluzioni che erano disponibili attraverso il dialogo e il confronto, che nessuno ha mai rifiutato. Una disponibilità concreta con la quale il Comitato Centrale ha sempre messo il Presidente Iandolo e la CAO nazionale nella condizione di poter esercitare compiutamente il suo ruolo, senza alcuna rinunzia o limitazione”.

“Il dialogo e non la contrapposizione è la via maestra per raggiungere gli obiettivi comuni nell’interesse generale dell’Ente, evitando situazioni che portino ad una instabilità dell’attività istituzionale, come la sentenza dimostra”, conclude Anelli.

24 Maggio 2024

© Riproduzione riservata

Morbillo in Italia. Casi triplicati nei primi mesi del 2026. Gli Assistenti sanitari: “La copertura vaccinale è sotto soglia”
Morbillo in Italia. Casi triplicati nei primi mesi del 2026. Gli Assistenti sanitari: “La copertura vaccinale è sotto soglia”

Nei primi mesi del 2026, i casi di morbillo in Italia si sono triplicati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A lanciare l'allarme è la Commissione di albo nazionale degli...

Filler iniettabili. Il Ministero della Salute: “Vendita solo a professionisti abilitati”
Filler iniettabili. Il Ministero della Salute: “Vendita solo a professionisti abilitati”

Il Ministero della Salute ha pubblicato la nota informativa prot. 0041297 12/05/2026-DGDMF-MDS-P, inerente alla vendita di sostanze e associazioni di sostanze - riassorbibili e non riassorbibili - destinate ad essere...

Giornata mondiale della Medicina di famiglia. Fimmg: “Con la riforma vogliono indebolirla”
Giornata mondiale della Medicina di famiglia. Fimmg: “Con la riforma vogliono indebolirla”

In occasione della Giornata mondiale della Medicina di famiglia, la Fimmg rilancia con forza il proprio no a una riforma della medicina generale che giudica “inaccettabile” sia nel metodo che...

Sedi farmaceutiche. Tar Sicilia: “Riperimetrazione è atto di pianificazione generale, non serve notifica individuale alle farmacie”
Sedi farmaceutiche. Tar Sicilia: “Riperimetrazione è atto di pianificazione generale, non serve notifica individuale alle farmacie”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), con sentenza n. 01008/2026 pubblicata il 30 marzo 2026, ha stabilito che la rideterminazione delle sedi farmaceutiche...