Trasfusione indifferibile salvavita. Medici e strutture sanitarie assolte anche se il sangue era infetto

Trasfusione indifferibile salvavita. Medici e strutture sanitarie assolte anche se il sangue era infetto

Trasfusione indifferibile salvavita. Medici e strutture sanitarie assolte anche se il sangue era infetto
Secondo la Cassazione (ordinanza 15867/2019), che ha confermato la sentenza della Corte d'Appello, il nesso di causalità tra i due eventi non è sufficiente a determinare la responsabilità di chi ha disposto il trattamento. L'ORDINANZA.

Trasfusione indifferibile e salvavita: il medico non ha colpa se causa un contagio di virus su un paziente. Il nesso di causalità tra i due eventi non è sufficiente a determinare la responsabilità di chi ha disposto il trattamento. Lo ha deciso la Cassazione (III Sezione civile) con l’ordinanza 15867/2019 con cui ha confermato la sentenza della Corte di Appello.
 
Il fatto
Un ragazzo quattordicenne, a seguito di un’operazione chirurgica a un ginocchio presso il reparto Ortopedia di un ospedale, si trovò in pericolo di vita e per scongiurarlo i medici decisero di sottoporlo alla trasfusione di quattro sacche di sangue, senza preventivamente acquisire né il consenso del paziente né quello dei suoi genitori. Dalle trasfusioni derivò il contagio di virus manifestato dopo molti anni, e la degenerazione di una patologia epatica in cirrosi.

I genitori hanno allora chiesto il risarcimento dei danni, facendo valere la responsabilità contrattuale della Asl e del Comune e quella aquiliana del ministero della Salute. Il Comune e gli altri convenuti si sono costituiti sollevando una eccezione di prescrizione e chiedendo e ottenendo l'ammissione di una CTU, all'esito della quale il Tribunale ha rigettato la domanda e compensate le spese.

La Corte d'Appello, chiamata a valutare gli esiti della CTU sulle conoscenze diffuse all'epoca delle trasfusioni, ha rilevato che valeva una CTU percipiente e cioè una consulenza tecnica idonea non solo alla valutazione dei fatti ma, preliminarmente al loro accertamento e che la consulenza fosse fonte oggettiva di prova in base alle conoscenze specialistiche richieste. Secondo i risultati della CTU la Corte d’Appello ha ritenuto che la decisione di trasfondere quattro flaconi di sangue doveva ritenersi corretta dal punto di vista diagnostico e terapeutico per le conoscenze mediche del tempo e che, viceversa, sempre in base alle conoscenze mediche, il contagio da HVC subìto non sarebbe stato evitabile neppure con l'ordinaria diligenza.

Ritenuto necessario un intervento immediato sul paziente, in sostanza la Corte d'Appello ha stimato che il contagio non fosse in alcun modo evitabile e che costituisse, al momento in cui fu praticata la trasfusione, il male minore rispetto a un imminente pericolo di vita.

Anche per quanto riguarda la violazione del diritto al consenso informato, il giudice ha ritenuto che non potesse formularsi l'ipotesi che il paziente o chi per lui, una volta informato dei rischi costi/benefici legati alla trasfusione, avrebbe negato il proprio consenso all'intervento.

L'ordinanza
Secondo la Cassazione, la Corte di Appello ha dato conto delle condizioni molto gravi del paziente e della valida indicazione per la somministrazione delle trasfusioni ritenendo, per quanto riguarda il consenso informato, che se pure fossero stati informati dei possibili rischi delle trasfusioni, i genitori avrebbero certamente dato il loro consenso.

La pronuncia secondo la Cassazione ha dato continuità alla giurisprudenza della Cassazione stessa secondo la quale per poter configurare la lesione del diritto a essere informato, “occorre raggiungere la prova, anche tramite presunzioni che, ove compiutamente informato, il paziente avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute”.

E per questo la Cassazione ha ritenuto di rigettare il ricorso, compensando tra le parti le spese del giudizio di Cassazione, ma obbligando i ricorrenti a “pagare il cd. "raddoppio" del contributo unificato. Bisogna infatti verificare se tali trasfusioni potessero essere evitate o se, invece, fossero assolutamente indifferibili per scongiurare il rischio di vita del paziente. In questo secondo caso il comportamento dei sanitari che le hanno disposte, anche se in tal modo è stato cagionato un fatto dannoso, deve essere scriminato”.

19 Giugno 2019

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