Tribunale di Milano: “Spetta al paziente provare l’errore del medico”

Tribunale di Milano: “Spetta al paziente provare l’errore del medico”

Tribunale di Milano: “Spetta al paziente provare l’errore del medico”
Così una sentenza dello scorso luglio riguardante il Policlinico di Milano per un caso di paralisi di corde vocali. Nel dispositivo, richiamando la legge Balduzzi, viene qualificata la responsabilità del medico ospedaliero come 'extracontrattuale da fatto illecito' e non 'contrattuale'. Per fare causa al sanitario ci saranno cinque anni di tempo e non più dieci. LA SENTENZA

Cambia la giurisprudenza in materia di malpractice sanitaria. Una sentenza dello scorso luglio del Tribunale di Milano, riguardante un caso di paralisi di corde vocali avvenuto nel 2008 al Policlinico di Milano e risarcito con 44mila euro, ha stabilito che ricade sul paziente l’onere di provare la colpa del medico, e che per agire in giudizio ci sono cinque anni di tempo e non più dieci. E' questa per i giudici la conseguenza della legge Balduzzi che qualifica la responsabilità del medico ospedaliero come 'extracontrattuale' da fatto illecito (ex art. 2043 c.c.) sancendo, dunque, che l’obbligazione risarcitoria del medico possa scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano (che il danneggiato ha l’onere di provare). Viene quindi meno sia la responsabilità contrattuale (articolo 1.128) del camice bianco, che si basava sulla teoria del 'contatto sociale', che quella dell’ospedale basata sull’idea di contratto obbligatorio atipico di 'assistenza sanitaria' perfezionabile già con la sola accettazione del malato in ospedale.

"Tale inquadramento della responsabilità medica e il conseguente regime applicabile, unito all’evoluzione che nel corso degli anni si è avuta in tema di danni non patrimoniali risarcibili e all’accresciuta entità dei risarcimenti liquidati – si legge nella sentenza – ha indubitabilmente comportato un aumento dei casi in cui è stato possibile ravvisare una responsabilità civile del medico ospedaliero (chiamato direttamente a risarcire il danno sulla base del solo 'contatto' con il paziente se non riesce a provare di essere esente da responsabilità ex art. 1218 c.c.), una maggiore esposizione di tale categoria professionale al rischio di dover risarcire danni anche ingenti (con proporzionale aumento dei premi assicurativi) ed ha involontariamente finito per contribuire all’esplosione del fenomeno della 'medicina difensiva' come reazione al proliferare delle azioni di responsabilità promosse contro i medici".

Esattamente quei problemi che l'ex ministro della Salute, Renato Balduzzi, aveva provato a risolvere con il suo decreto legge. "Compito dell’interprete – si legge infatti nella sentenza – non è quello di svuotare di significato la previsione normativa, bensì di attribuire alla norma il senso che può avere in base al suo tenore letterale e all’intenzione del legislatore. Nell’art.3 comma 1 della legge Balduzzi il Parlamento Italiano, in sede di conversione del decreto e per perseguire le suddette finalità, ha voluto indubbiamente limitare la responsabilità degli esercenti una professione sanitaria ed alleggerire la loro posizione processuale anche attraverso il richiamo all’art. 2043 c.c.".

"Sembra dunque corretto – conclude il dispositivo – interpretare la norma nel senso che il legislatore ha inteso fornire all’interprete una precisa indicazione nel senso che, al di fuori dei casi in cui il paziente sia legato al professionista da un rapporto contrattuale, il criterio attributivo della responsabilità civile al medico (e agli altri esercenti una professione sanitaria) va individuato in quello della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., con tutto ciò che ne consegue sia in tema di riparto dell’onere della prova, sia di termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno". 

13 Ottobre 2014

© Riproduzione riservata

Medici di famiglia, pediatri e specialisti ambulatoriali: prosegue l’emorragia di deleghe sindacali. Fimmg, Fimp e Sumai i più rappresentativi
Medici di famiglia, pediatri e specialisti ambulatoriali: prosegue l’emorragia di deleghe sindacali. Fimmg, Fimp e Sumai i più rappresentativi

Pubblicate dalla Sisac le ultime rilevazioni (al 1° gennaio 2026) sulle deleghe sindacali per il comparto della medicina convenzionata che comprende: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e...

47° Congresso Sifo. Terapie avanzate in oncologia e oncoematologia, la nuova sfida dei farmacisti ospedalieri tra innovazione, sicurezza e sostenibilità
47° Congresso Sifo. Terapie avanzate in oncologia e oncoematologia, la nuova sfida dei farmacisti ospedalieri tra innovazione, sicurezza e sostenibilità

Governare l’innovazione terapeutica, garantirne la sicurezza e l’appropriatezza e assicurare ai pazienti un accesso rapido e sostenibile alle nuove cure. È una sfida sempre più complessa per i farmacisti ospedalieri,...

47° Congresso nazionale Sifo. La farmacia del futuro parte dalle competenze: al via i Laboratori Life Long Learning
47° Congresso nazionale Sifo. La farmacia del futuro parte dalle competenze: al via i Laboratori Life Long Learning

Promuovere la crescita dei professionisti, valorizzare il capitale umano e sviluppare competenze capaci di accompagnare l’evoluzione del sistema sanitario. È l’obiettivo dei Laboratori LLL – Life Long Learning (già Laboratori...

47° Congresso Sifo. I libri escono dagli scaffali e incontrano i farmacisti: apre le porte la Biblioteca Sifo
47° Congresso Sifo. I libri escono dagli scaffali e incontrano i farmacisti: apre le porte la Biblioteca Sifo

Non soltanto libri da consultare, ma idee da condividere, esperienze da raccontare e nuove prospettive per la professione. Al 47° Congresso dei farmacisti ospedalieri, “Sifo in cloud. Nuovi assetti per...