Alcune riflessioni e domande sulla responsabilità dell’assistente infermiere

Alcune riflessioni e domande sulla responsabilità dell’assistente infermiere

Alcune riflessioni e domande sulla responsabilità dell’assistente infermiere

Gentile Direttore, con la presente esprimo profonda gratitudine per il servizio informativo che il vostro quotidiano assicura giornalmente agli operatori del mondo sanitario ma anche a tutti i cittadini...

Gentile Direttore,
con la presente esprimo profonda gratitudine per il servizio informativo che il vostro quotidiano assicura giornalmente agli operatori del mondo sanitario ma anche a tutti i cittadini. Il recente articolo “Dalla Formazione all’inserimento nei setting di cura le regioni danno via libera alle linee guida per l’introduzione dell’Assistente Infermiere[1] ne è ulteriore prova di una puntuale, in questo caso unica, fonte informativa.

Su questo rilevante argomento vorrei poter condividere delle riflessioni e soprattutto delle domande, con la speranza di stimolare un approfondimento, che possa servire a meglio chiarire la natura giuridica del neonato profilo di assistente infermiere e, soprattutto, le relative responsabilità. Il chiarimento proposto ritengo sia una preliminare necessità per meglio declinarne le sue potenzialità ma anche i limiti operativi, per quantificarne i fabbisogni, la formazione, nonché le migliori modalità per il suo inserimento nelle unità operative. In buona sostanza per il successo stesso del progetto a cui molte organizzazioni sanitarie e socio sanitarie guardano con molto interesse.

Nel nostro SSN i “sanitari” sono operatori abilitati e riconosciuti con differenti livelli di responsabilità che agiscono ponendo in essere “atti sanitari”.

L’assistente infermiere viene definito con il DPCM 28 febbraio 2025[2]operatore di interesse sanitario”, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 della Legge 43/200[3]. Ancora, il provvedimento citato precisa che trattasi di una figura riconducibile ai profili socio sanitari di cui l’art. 5 comma 2 della L. 3/18[4].

Con quanto in sintesi argomentato è chiaro che trattasi di un operatore non sanitario con le conseguenze – anche pratiche – che ne derivano sul piano della responsabilità professionale.

Infatti, merita ricordare come, in ambito sanitario, la norma cadine del sistema della responsabilità professionale appunto in ambito sanitario è rappresentata dalla legge 24 del 2017. E occorre anche evidenziare come la legge in questione si applichi alla responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, dunque escludendo, nel bene e nel male, chi esercente una professione sanitaria non è.

Detto ciò, gli allegati al DPCM già citato, indicano che potenzialmente, e in modo condizionato, a questo operatore potranno essere affidati, a cura del responsabile dell’assistenza infermieristica generale, compiti indiscutibilmente di tipo sanitario:

-Somministrare la nutrizione enterale

-Effettuare la medicazione della gastrostomia stabilizzata

-Aspirare le secrezioni oro-faringee, nasofaringee

-Effettuare, in assistiti con tracheostomia stabilizzata e clinicamente stabili, l’aspirazione delle secrezioni, la medicazione, la pulizia della cannula tracheostomica

-Effettuare la pulizia e la cura della cute di stomie stabilizzate e la sostituzione dello specifico sistema di raccolta

-Applicare cannule nasali, maschere facciali per la somministrazione di ossigeno

– In situazione di stabilità clinica e trattamenti cronici, preparare e far assumere farmaci per via naturale o tramite accessi enterali stabilizzati; previa valutazione dell’infermiere delle condizioni clinico-assistenziali e con la sua supervisione, somministra farmaci per via intramuscolare, sottocutanea

Sono inoltre attribuibili, sempre da parte dell’infermiere, le seguenti attività:

-Rilevare e registrare i segni vitali (FC, FR, TC, PA, SpO2, dolore applicando scale di valutazione)

-Riconoscere segni di allerta da comunicare tempestivamente

-Eseguire ECG

-Rilevare parametri mediante puntura capillare e utilizzare dispositivi POCT

-Rilevare e segnalare la comparsa di alterazioni su cute, mucose e aree peristomali.

Si evidenzia come il “riconoscere segni di allerta” sia un’operazione complessa, che implica conoscenze specifiche oltre che un’importante esperienza, quanto critica se non correttamente espletata per le conseguenze sul paziente.

Oltre a quanto già indicato, anche le altre attività sanitarie necessitano di conoscenze ed abilità specifiche che l’infermiere acquisisce non solo nel corso di laurea ma anche attraverso la formazione post base e un’esperienza specifica. Le attività in parola non possono essere banalizzate come semplici atti meccanici: è sempre necessario partire dalla peculiarità del paziente su cui il gesto terapeutico e di cura potrà avere effetti diversi. Da qui l’esigenza di una valutazione, a tutela del paziente, del responsabile dell’assistenza infermieristica che dovrà decidere se quell’atto (proprio del profilo infermieristico) potrà o meno essere eseguito da questi operatori. Da queste considerazioni emergerà anche la possibilità di inserire, nei differenti luoghi di cura, questa figura e quindi quantificarne il fabbisogno.

 I rischi connessi alle attività sanitarie elencate possono essere molteplici in primo luogo dalla non conoscenza appropriata dei farmaci somministrati, dei loro principi, degli effetti attesi e quelli indesiderati. Ma non solo, anche gli altri interventi prima elencati possono avere, per differenti motivi, degli esiti inattesi. A solo titolo esemplificativo: operazioni  come l’aspirazione delle secrezioni orofaringee o la gestione della cannula tracheoscopica, possono portare a situazioni di broncospasmo e laringospasmo con possibilità che si manifesti un’insufficienza respiratoria acuta, lesioni della mucosa, bradicardia vagale, ipertensione transitoria… Ancora, vi possono essere situazioni in cui sia necessario comprendere con immediatezza cosa sta’ succedendo al pazienze con conseguenti necessari tempestivi interventi medici.

Nelle circostanze sommariamente descritte e nell’ipotesi del concretizzarsi di esiti non desiderati, più o meno gravi, sul paziente, si porrà con immediatezza il bisogno di identificare eventuali responsabilità professionali, e per questo ipotizzo i seguenti passaggi.

Preliminarmente immagino ci sarà la necessità di accertare se l’attribuzione, formalmente effettuata dall’infermiere, sia stata correttamente formulata. Ricordiamo quanto definito dal profilo dell’infermiere in merito al “garantisce le prescrizioni diagnostico terapeutiche[5] . Le attività che l’infermiere dovrà dimostrare di aver posto in essere riguarderanno:

l’accertamento dello stato del paziente, anche attraverso idonei strumenti e scale valutative;

l’accertamento della capacità dell’assistente infermiere di garantire la corretta esecuzione del compito, non è infatti sufficiente che questi abbiano acquisito un attestato. Ricordo che il DPCM più volte citato contiene equipollenze tra attesati conseguiti con percorsi formativi completamente diversi[6];

la verifica di un idoneo contesto organizzativo, ovvero la possibilità concreta di effettuare, come previsto dal più volte citato DPCM, efficaci e puntuali controlli e verifiche sull’attività sanitaria attribuita[7]. A questo proposito ricordo anche il parere, sul profilo, del Consiglio Superiore di Sanità formulato con la seguente raccomandazione (condizioni operative):
“…alle regioni e province autonome di vigilare, tenuto conto della variabilità dei modelli organizzativi soprattutto a livello territoriale, affinché il nuovo operatore di interesse sanitario, denominato “assistente infermiere”, come previsto all’art. 4, comma 1, dello schema di accordo di istituzione del profilo, svolga la propria attività collaborando e attenendosi alle indicazioni e programmi dell’infermiere, nell’ottica dell’integrazione multi-professionale secondo l’organizzazione del contesto in cui è inserito”[8];

Oltre a quanto sopra sarà quindi necessario indagare sulla realizzazione di idonei modelli organizzativi all’inserimento dell’assistente infermiere, ovvero modelli dove è possibile una presa incarico personalizzata del paziente da parte dell’infermiere. La responsabilità per questo non potrà che ricadere sui professionisti con funzioni organizzativo -gestionali.

Verificato il corretto agire dell’infermiere e dei responsabili organizzativi rispetto a quanto in sintesi sopra schematizzato, immagino si dovrà controllare la corretta esecuzione del compito. Per questo la responsabilità potrebbe ricadere direttamente sull’assistente infermiere poiché, come indica il profilo: “risponde per l’esecuzione delle prestazioni affidategli” (cfr nota 7), ove correttamente affidate.

 A questo punto nasce spontanea la domanda che penso dovrebbero porsi tutti gli attori di questo progetto, ovvero: ma a questi operatori possiamo applicare le tutele che la legge sulla responsabilità professionale riserva agli esercenti le professioni sanitarie?

Mi riferisco alla legge 08/03/2017, n. 24 Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Tra le finalità della norma che riforma la responsabilità dei sanitari, ricordo:
– la tutela dei pazienti dai rischi delle attività sanitarie, ma anche con la certezza risarcitoria in casi di danno ingiusto;
– la tutelare dei professionisti da azioni legali spesso finalizzate ad assicurarsi un vantaggio economico;
– l’attenuazione della responsabilità professionale e in caso di colpa per imperizia.

Considerate le finalità della norma, prima accennate, il fatto che la stesa possa essere applicata o meno agli assistenti infermieri, che causano un danno ingiusto, risulta particolarmente importante: per i pazienti, per loro stessi e per tutta l’organizzazione sanitaria o socio sanitaria.

Se gli studiosi della materia confermassero quanto la legge 24/17 sembra esplicitamente affermare, ovvero che riguarda solo gli “esercenti delle professioni sanitarie”, cosa dovrebbero fare gli assistenti infermieri per godere della tutela degli altri operatori sanitari in caso di colpa grave? Le organizzazioni che obbligatoriamente si assicurano dai danni provocati dai loro sanitari, come dovrebbero tutelarsi dall’inapplicabilità di questa garanzia per esiti negativi di attività sanitaria non effettuata da sanitari? E prima ancora i pazienti che oggi sono garantiti da eventuali risarcimenti per danni ingiusti? Insomma, non troverebbe applicazione l’art. 7, comma 3 della legge 24/2017 laddove riconosce che la responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria rientra nell’alveo della responsabilità extracontrattuale? E come verrebbe inquadrata la responsabilità penale, alla luce dell’art. 6 della stessa legge, che esclude la responsabilità (penale) per imperizia qualora si siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida? E da ultimo, troverà o non troverà applicazione (pare di no) la norma in tema di azione di rivalsa o di responsabilità ammnistrativa, con i limiti riconosciuti dalla legge Gelli?

Non ho letto il documento con cui ho aperto questo articolo perché non ancora disponibile, spero contenga indicazioni utili per superare la problematica posta, anche per dichiarare che semplicemente non esiste. Se così non fosse ritengo però che da qui si dovrebbe partire, prima della declinazione di progetti che mancherebbero della necessaria e preliminare chiarezza sul sistema delle responsabilità professionali.

Con le scorciatoie non si risolvono problemi complessi e si può correre anche il rischio di compromettere delle ipotetiche opportunità.

Franco Vallicella
Presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche di Verona

NOTE

[1] https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/dalla-formazione-allinserimento-nei-setting-di-cura-le-regioni-danno-via-libera-alle-linee-guida-per-lintroduzione-dellassistente-infermiere/

[2] Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 28/02/2025. Recepimento dell’Accordo stipulato il 3 ottobre 2024 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 176/CSR), concernente l’istituzione del profilo professionale di assistente infermiere, come modificato dall’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 18 dicembre 2024 (Rep. atti n. 262/CSR). Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2025, n. 142.

[3] Legge 01/02/2006, n. 43  Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali.

Art. 1 comma 2: 2. Resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1.

[4] Legge 11/01/2018, n. 3 Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

[5] Articolo 1, Decreto ministeriale 14/09/1994, n. 739:  Regolamento concernente  l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale  dell’infermiere.1. È individuata la figura professionale dell’infermiere con il seguente profilo: l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza generale infermieristica.3. L’infermiere:

…..

d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;…

[6] DPCM 28 febbraio 2025. Art. 20. Equipollenza della qualifica

1.    L’attestato di operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria, acquisito ai sensi del previgente Accordo stipulato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 16 gennaio 2003, è equipollente alla qualifica acquisita ai sensi del presente accordo.

2.    Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definiscono gli indirizzi formativi e organizzativi per garantire l’aggiornamento delle competenze degli operatori di cui al comma 1 con corsi di almeno trenta ore da erogare entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo art. 22.

[7] Articolo 4 del DPCM 28/02/2025

2.    L’assistente infermiere svolge le attività dirette alla persona, direttamente attribuite dall’infermiere o secondo la pianificazione assistenziale, riferendone allo stesso in quanto responsabile dell’assistenza infermieristica generale; adotta comportamenti di sicurezza per sé e per la persona assistita e risponde per l’esecuzione delle prestazioni affidategli e previste nel presente atto.

Allegato 1 DPCM  28/02/2025

L’assistente infermiere svolge le attività dirette alla persona attenendosi alla pianificazione o alle indicazioni infermieristiche, con la supervisione o collaborando con l’infermiere; fornisce elementi utili alla pianificazione assistenziale e può essere coinvolto dalle unità di valutazione multidimensionali per l’individuazione dei bisogni assistenziali adotta comportamenti di sicurezza per sé e per la persona assistita e risponde per l’esecuzione delle prestazioni affidategli.

Le attività attribuite dall’infermiere responsabile dell’assistenza o definite attraverso la pianificazione assistenziale, vengono svolte nell’ambito di situazioni ai bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione, al fine di assicurare adeguati livelli di risposta ai bisogni assistenziali di tipo sanitario.

[8] Parere della Sezione II del Consiglio Superiore di Sanità, reso in data 11 giugno 2024, con le seguenti raccomandazioni:

«nell’attivazione dei corsi di formazione, una particolare attenzione diretta a garantire lo svolgimento delle attività formative al fine di assicurare l’acquisizione delle competenze, delle abilità minime e delle conoscenze essenziali. Rientra nelle prerogative delle regioni e delle province autonome garantire lo svolgimento delle suddette attività formative presso soggetti accreditati per la formazione;

alle regioni e province autonome di vigilare, tenuto conto della variabilità dei modelli organizzativi soprattutto a livello territoriale, affinché il nuovo operatore di interesse sanitario, denominato “assistente infermiere”, come previsto all’art. 4, comma 1, dello schema di accordo di istituzione del profilo, svolga la propria attività collaborando e attenendosi alle indicazioni e programmi dell’infermiere, nell’ottica dell’integrazione multi-professionale secondo l’organizzazione del contesto in cui è inserito»;

Franco Vallicella

16 Dicembre 2025

© Riproduzione riservata

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