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Osteopatia, ora individuare percorsi formativi e definire titoli equipollenti

di Francesco Manti

14 DIC - Gentile direttore,
l’ A.N.P.O. aveva ritenuto, in un primo momento, di rappresentare la propria opinione in merito al decreto istitutivo del corso di laurea per la formazione degli osteopati dopo che lo stesso sarebbe stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in seguito al benestare dell’organo di controllo, ma dopo le diverse pubblicazioni sui vari organi di stampa, pur comprendendo le diverse perplessità mosse dagli stessi editori e dagli intervistati, la presa di posizione della scrivente associazione è d’obbligo.

Le polemiche che hanno accompagnato la pubblicazione del decreto dello scorso 4 dicembre 2023, a parere nostro fuor di luogo ed inutili visto che parliamo di disposizione di legge dello Stato, hanno fatto ricadere sotto la nostra lente d’ingrandimento inesattezze trasversali che vanno dal profilo professionale degli osteopati alla formazione degli stessi, considerando che ormai , da un numero notevole di anni, gli stessi esercitano la professione grazie alla formazione acquisita proprio nelle criticate realtà formative presenti sul territorio Nazionale.

Ora che il Ministero, finalmente, ha istituito il corso di laurea e che pertanto la formazione professionale sarà data dai vari Atenei che rilasceranno un titolo di laurea abilitante , apprendiamo che medici in genere, fisiatri e ortopedici parlano di sfacelo definendo l’Osteopatia pseudoscienza senza base scientifica né efficacia. Questo lascia trapelare riserve e perplessità con un tono quasi di accusa ad organi ministeriali, di essere tacciati fautori di un corso di laurea in “pseudo scienza senza base scientifica né efficacia”!

Inoltre, solo per dovere di cronica, gli stessi propongono - addirittura - di considerare l’Osteopatia un’ulteriore specializzazione per i fisioterapisti i quali, a sua volta, si sono autoproclamati paladini per vigilare nell’applicazione del decreto che ha limitato l’Osteopatia al solo ambito della prevenzione e non a quello della riabilitazione; insomma, una sorta di task-force per vigilare sugli Osteopati.

A questo proposito è opportuno ricordarsi che la medicina osteopatica si pratica, in Italia, da oltre trent’anni; gli Osteopati che l’hanno praticato e che continuano a praticarla hanno costantemente applicato i principi e le tecniche osteopatiche sempre nell’ambito della prevenzione. Nello stesso contempo, non dimentichiamo che vi è stato una fase in cui diversi studi professionali di Osteopati sono stati passati al setaccio dai NAS, i quali non hanno riscontrato esercizio abusivo della professione medica; nonché quando, su espressa denuncia di qualche associazione di fisioterapisti, che hanno contestato il reato previsto e punito dall’art. 348 Codice penale, con puntuale, assoluzione con formula piena da parte dei Tribunali; ma questa è storia passata.

In un momento, definito da più parti, di gioia sull’ istituzione della laurea abilitante, l’ A.N.P.O. per un verso si trova ad analizzare prese di posizioni abnormi che dimostrano (ancora una volta) un’ imperfetta conoscenza di tutto l’iter formativo della legge n. 3 del 2018, nonché sui passaggi istituzionali, sulle disposizioni di legge emesse che comunque hanno posto dei paletti ben precisi sulla professione osteopatica e non più rimovibili; per altro verso, vuole mettere in evidenza le concrete criticità che ancora, nonostante il decreto (che prenderà efficacia con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), persistono.

Infatti, che un passo avanti nel percorso della piena attuazione dell’art. 7 della legge n. 3 del 2018 è stato fatto è senza ombra di dubbio (anche con la definizione dei relativi SSD nelle attività caratterizzanti e l’inquadramento nella classe delle laurea in professioni sanitarie della prevenzione, specificando che i laureati nella detta classe devono essere dotati di una adeguata preparazione nelle discipline di base e che le strutture didattiche hanno il compito d’individuare e costruire i percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati al fine, mediante l’opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività caratterizzanti con particolare riguardo scientifico-disciplinari professionalizzanti, di definire gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe - in sintesi gli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea L/SNT/4 ), ma non è il punto di arrivo dell’iter attuativo e quindi non risolutivo in quanto non affiancato dall’ attuazione dell’ultima fase rappresentata dall’istituzione dell’albo professionale e dalla definizione dei titoli equipollenti pregressi alla laurea in osteopatia.



L’ istituzione del corso di laurea in osteopatia con il decreto interministeriale , che nel richiamarsi alla legge 1 febbraio 2006 , n. 43 ha introdotto anche per la professione dell’osteopata il titolo abilitante rilasciato dallo Stato , non è sufficiente per dare piena attuazione alla norma di legge sopra richiamata ; il titolo abilitante una volta acquisito dà il diritto al titolare di potersi iscrivere nell’apposito albo professionale e l’albo professionale, in ottemperanza all’art. 4 della legge 1 febbraio 2006 n. 43, deve essere istituito in concomitanza con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale: i due istituti sono interconnessi e non può esistere una laurea abilitante se non viene istituito il relativo albo professionale.

Infatti, la stessa istituzione del corso di laurea obbliga la conferenza Stato – Regioni, per espressa disposizione dell’art. 4 dell’accordo Stato -Regioni ratificata dal DPR 131/2021, ad individuare i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia stante che l’ordinamento didattico è stato definito con il decreto.

È intenzione dell’A.N.P.O. , coinvolgendo le scuole di osteopatia che operano sul territorio nazionale, farsi promotrice presso l’organo istituzionale affinché si passi alla fase ultima attuativa del richiamato artico 4 del DPR 131/2021, che non può limitarsi soltanto all’ individuazione dei criteri per l’ equipollenza dei titoli pregressi, ma anche alla previsione di regolamentazione della transitorietà con riguardo ai corsi in itinere che le scuole stanno svolgendo anche con attenzione al periodo che intercorrerà tra pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’istituzione dei primi corsi di laurea secondo le direttive del decreto interministeriale .

L’Associazione Nazionale Professionisti Osteopati, in quanto associazione di categoria che deve tutelare prima di tutto i propri iscritti e comunque tutta la categoria degli osteopati , come sempre è avvenuto nel passato , vuole porre l’attenzione affinché negli Atenei vengano istituiti corsi di formazione in osteopatia soprattutto con riferimento alle attività formative caratterizzanti le tecniche e le manovre osteopatiche e quindi anche l’attività formativa attraverso le cliniche osteopatiche , vigilando sempre perché venga rispettata la legge n.3 del 2018 laddove a chiare lettere è stato stabilito che l’Osteopatia non deve essere una sovrapposizione o una specializzazione di altre professioni sanitarie.

Francesco Manti
Presidente dell’Associazione Nazionale Professionisti Osteopati

14 dicembre 2023
© Riproduzione riservata

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