Bene estensione termini temporali per stabilizzazione precari sanità

Bene estensione termini temporali per stabilizzazione precari sanità

Bene estensione termini temporali per stabilizzazione precari sanità

Gentile Direttore,
dalle pagine del suo quotidiano apprendo, con mio enorme entusiasmo, dell’approvazione del sub emendamento55.0.2000/4 a quello dei Relatori , 55.0.2000 che ha esteso il termine temporale per la stabilizzazione del personale precario, al 31.12.2019, rispetto al termine fissato dal Dlg. 75/17 (Madia) che fissava al 31.12.2017 il requisito dei tre anni di servizio per accedere alla conseguente stabilizzazione.
 
La scrivente, in linea con altre OO.SS., si era adoperata, con azioni interlocutorie rivolte a diversi onorevoli, di estendere il termine al 31.12.2020, al fine di ampliare la platea anche a coloro che, in atto, svolgono l’attività lavorativa attraverso contratti flessibili, ma impossibilitati a poter maturare il requisito dei tre anni di servizio a tale data. Penso che i motivi di tale scelta siano molteplici, uno tra tanti il rispetto di norme gerarchicamente superiori, ovvero la percentuale stabilita dal Dlg.165/01 per l’accesso dall’esterno, principio assolutamente condiviso.
 
Ci giunge notizia di svariate realtà locali, che molti lavoratori non raggiungerebbero tale requisito per soli 15 giorni essendo stati immessi in servizio il 16.01.2017 e che pertanto le Amministrazioni non riconoscerebbero la maturazione dei tre anni alla data del 31.12.2019. Molti, tra questi lavoratori, appartengono all’Area Riabilitativa, di cui la scrivente li rappresenta, rappresentando che, a parere di Spif Ar, per norme vigenti, la frazione superiore ai 15 giorni è considerata mese intero e pertanto si raggiungerebbero i 36 mesi di servizio.
 
Rappresento altresì che insiste sempre la possibilità di ricorrere in giudizio per far valere il diritto che, per prassi consolidata, la competenza rimane in capo al Giudice del Lavoro competente per territorio e non del TAR Regionale (Sentenza TAR Sicilia n. 02763 del 07.12.2019 ) stante il fatto che, pur trattandosi di procedure selettive, il rapporto di lavoro era già stato instaurato. Rimangono ancora in campo molte azioni da dover alimentare e sostenere, dall’approvazione dei DDL Sileri ( Senato) DDL De Vito ( Camera) nel merito della Libera Professione delle Professioni Sanitarie di cui alla L.251/00, dalla realizzazione dell’istituzione del Fisioterapista di Famiglia, dalla valorizzazione delle Professioni Sanitarie, declinate nel CCNL del Comparto 2016/2018, con l’attivazione delle relative U.O. in tutte le Aziende Sanitarie, distinte per Area Professionale, nel pieno rispetto, non solo della L.251/00, del DPCM 25 gennaio 2008 ( Regolamento concorsuale), del CCNL STPA vigente, ma del DPR 4 dicembre 2016 avente forza di legge, che ha superato le libere interpretazioni da parte delle Regioni in primis la Lombardia con l’istituzione dei SITRA, contravvenendo illegittimamente alle norme nazionali.
 
Non in ultimo, la grande battaglia per il riconoscimento dell’indennità di esclusività , al pari dell’Area Dirigenziale, superando la palese disparità di trattamento, costituzionalmente tutelata.
 
Dott. Roberto Ferrara
Il Segretario Nazionale Spif Ar

13 Dicembre 2019

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