Stabilizzazioni precari a Latina. Il Tar dà torto alla Asl che voleva far rifare il concorso

Stabilizzazioni precari a Latina. Il Tar dà torto alla Asl che voleva far rifare il concorso

Stabilizzazioni precari a Latina. Il Tar dà torto alla Asl che voleva far rifare il concorso

Gentile Direttore,
il TAR Latina, con le sentenze nn. 396 e 397 del 24 maggio 2019, mette la parola fine all’annosa questione della stabilizzazione del personale precario dell’ASL di Latina, che ormai si trascinava, tra dibattiti sindacali ed aule di tribunale, da oltre tre anni. L’Azienda, dopo aver intrapreso, non senza contestazioni, l’iter di stabilizzazione dei precari previsto nella legge di bilancio per il 2016 (l. n. 208/2015), era stata chiamata a ricondurre a normalità la situazione del restante personale precario secondo quanto previsto dall’art. 20 del c.d. Decreto Madia (d.lgs. n. 75/2017); personale – si ricorda – inizialmente assunto a tempo determinato e prorogato oltre i limiti di legge per aggirare il blocco delle assunzioni.
 
Il decreto ha previsto la possibilità di assumere a tempo indeterminato il personale precario che abbia maturato, al 31 dicembre 2017, almeno 36 mesi di servizio (anche non continuativo) negli ultimi otto anni, con una sostanziale differenza: solo per il personale originariamente reclutato con “procedure concorsuali”, sottoposte alle necessarie forme di pubblicità, il decreto stabilisce il diritto ad essere stabilizzato in via diretta (art. 20, comma 1), mentre, per chi sia stato reclutato con altre modalità, l’assunzione a tempo indeterminato è possibile solo dopo aver superato una procedura concorsuale parzialmente riservata (art. 20, comma 2). La Regione Lazio aveva avuto modo di chiarire che per procedura concorsuale debba intendersi una procedura selettiva pubblica che si sia conclusa con una graduatoria di merito e, quindi, con una comparazione, così facendo eco alle interpretazioni ministeriali.
 
In questo scenario, 19 precari dell’Azienda pontina, appartenenti ai profili di Educatore Professionale e di Operatore Socio Sanitario, hanno proposto ricorso al TAR Lazio contro il provvedimento dell’Amministrazione che negava loro la possibilità di essere assunti direttamente in base al comma 1 dell’art. 20: la ASL, infatti, nonostante tutti e 19 fossero stati reclutati nel lontano 2009-2010 con una procedura selettiva per titoli pubblicata sul sito aziendale e su vari quotidiani a tiratura nazionale (Repubblica, Messaggero e il Mattino), aveva negato il loro diritto, in quanto il concorso del 2009-2010 non era stato pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale e sul BURL.
 
In buona sostanza, secondo l’Azienda sanitaria questo difetto formale di pubblicazione del concorso di originaria assunzione – addebitabile, peraltro, alla stessa ASL, sulla quale tali adempimenti incombono – avrebbe reso la procedura selettiva “non pubblica” o comunque “non concorsuale”, comportando il venir meno del diritto alla stabilizzazione diretta del personale interessato e la necessità, per lo stesso, di superare un nuovo concorso.
 
Il TAR Latina, sulla scia di quanto già deciso dal giudice abruzzese in un precedente simile (TAR L’Aquila, n. 391/2018), ha censurato il comportamento dell’ASL e ha stabilito il diritto dei ricorrenti ad essere assunti a tempo indeterminato senza doversi sottoporre nuovamente ad una prova selettiva, dovendo essere esclusa “la possibilità di qualificare una procedura selettiva come concorsuale sulla base della forma di pubblicazione del bando, altri essendo gli elementi – la cui sussistenza nel caso concreto non è in contestazione – che distinguono i concorsi pubblici dalle altre procedure selettive”.
 
Una doccia fredda per l’ASL Latina che, sebbene fosse già stata messa al corrente dell’errore marchiano, era ormai in procinto di svolgere le prove.
 
Una vittoria, in esito ad una difficile battaglia legale, che ribadisce un concetto fondamentale, ossia che le irregolarità commesse dall’Amministrazione nella gestione delle procedure di originaria assunzione non possono risolversi in un danno per il personale precario in sede di stabilizzazione. Il legittimo affidamento ha prevalso sulla logica dello scarica-barile.
 
Avv. Davide De Lungo
Professore a contratto di Diritto Pubblico – Università San Raffaele

29 Maggio 2019

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