Covid. In ferie forzate 10 sanitari per aver rifiutato il vaccino. Il Tribunale di Belluno dà ragione a due Rsa

Covid. In ferie forzate 10 sanitari per aver rifiutato il vaccino. Il Tribunale di Belluno dà ragione a due Rsa

Covid. In ferie forzate 10 sanitari per aver rifiutato il vaccino. Il Tribunale di Belluno dà ragione a due Rsa
Il giudice, intervenuto sul ricorso presentato dai 10 operatori sanitari messi a riposo, ha confermato l’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro e quindi la legittimità della scelta di imporre le ferie retribuite al personale sanitario che aveva rifiutato il vaccino anti Covid. Un pronunciamento che tiene conto della “insussistenza del periculum in mora quanto alla sospensione dal lavoro senza retribuzione ed al licenziamento, paventati da parte ricorrente”. L’ORDINANZA

Il datore di lavoro può disporre l’allontanamento di un dipendente che rifiuta la vaccinazione anti Covid e che opera a contatto con altre persone. È quanto stabilisce il Tribunale di Belluno che, chiamato ad intervenire sulle ferie forzate retribuite imposte a 10 operatori sanitari di due Rsa che avevano detto no alla vaccinazione Covid, ha dato ragione ai vertici delle strutture.
 
Un pronunciamento, quello del giudice Anna Travìa, che arriva anche in considerazione della “insussistenza del periculum in mora quanto alla sospensione dal lavoro senza retribuzione ed al licenziamento, paventati dalla parte ricorrente, non essendo stato allegato dalla parte ricorrente alcun elemento da cui poter desumere l’intenzione del datore di lavoro di procedere alla sospensione dal lavoro senza retribuzione e al licenziamento”.


 


Questo un passaggio particolarmente importante dell’ordinanza, perché se è vero che il giudice offre una prima interpretazione su cosa rischiano gli operatori sanitari che rifiutano di vaccinarsi contro il Covid è altrettanto vero che non permette di chiarire se al datore di lavoro siano concesse decisioni anche più dure contro i suoi dipendenti non vaccinati, come la sospensione senza retribuzione o addirittura il licenziamento.

Alla luce del mancato rischio evidente di provvedimenti più gravi, il giudice si limita a confermare che l'imprenditore è tenuto ad adottare “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Cioè dei ricorrenti ma, spiega in un ulteriore passaggio, anche delle altre persone che, in ambito lavorativo, entrano in contatto con loro.

Dunque, si legge nell’ordinanza, “rilevato che è incontestato che i ricorrenti sono impiegati in mansioni a contatto con persone che accedono al loro luogo di lavoro” e che il dipendente “ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce”, per il giudice è legittima la decisione del datore di lavoro di imporre le ferie retribuite agli operatori sanitari non vaccinati, ponendo l’esigenza di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro davanti all’interesse dei dipendenti di usufruire di un diverso periodo di ferie.

23 Marzo 2021

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