Sangue e centri trasfusionali. Ecco la convenzione-tipo e il riparto 1,5 mln di finanziamenti per obiettivi. Via libera in Stato-Regioni

Sangue e centri trasfusionali. Ecco la convenzione-tipo e il riparto 1,5 mln di finanziamenti per obiettivi. Via libera in Stato-Regioni

Sangue e centri trasfusionali. Ecco la convenzione-tipo e il riparto 1,5 mln di finanziamenti per obiettivi. Via libera in Stato-Regioni
In Stato-Regioni lo schema di convenzione per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale e il riparto di circa 1,5 milioni per tre obiettivi regionali. I PROVVEDIMENTI.

Provvedimenti approvati in Stato Regioni che riguardano il sangue: una schema tipo di convenzione tra strutture pubbliche con mezzi e servizi trasfusionali e pubbliche e private accreditate che invece non li hanno; obiettivi e criteri di riparto per il funzionamento delle strutture regionali di coordinamento del Centro nazionale sangue per 860.930 euro; un analogo provvedimento sul funzionamento delle strutture e la rintracciabilità degli eventi avversi per oltre 628mila euro.

Lo schema di convenzione è per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale, definite nell'allegato  all’accordo. Al sangue e suoi prodotti si applicano le tariffe, uniche sul territorio nazionale prevsite dalla normativa e in nessun caso avviene addebito di qualunque tipo al paziente. Stesso discorso per le prestazioni di medicina trasfusionale.
Le Regioni possono stabilire modalità attraverso cui il sangue e i suoi  prodotti forniti in base alla convenzione siano addebitati all'Azienda sanitaria di residenza del paziente e nel caso di rapporti tra strutture pubbliche si utilizzano strumenti di mobilita sanitaria o altre modalità di compensazione intraregionale.

Lo schema tipo di convenzione si applica anche per la stipula di convenzioni tra I' Azienda sanitaria/Ente sede del Servizio trasfusionale  e  le  strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate e non accreditate, per la produzione, al di fuori dei servizi trasfusionali, di emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale. E' oggetto della convenzione  la  produzione e l'utilizzo di tali emocomponenti  autologhi per uso non trasfusionale esclusivamente per le indicazioni terapeutiche appropriate e aggiomate.

Le Regioni e stabiliscono per la convenzione specifiche indicazioni e modalità di remunerazione delle attività di controllo sulla preparazione e applicazione degli emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale a favore delle strutture sanitarie pubbliche e  private, accreditate o non accreditate, prive di servizio trasfusionale.
Entro 6 mesi dall'entrata in vigore dell’ Accordo tutte le Regioni dovranno recepire lo schema tipo di convenzione ed entro tre mesi dovranno determinare i criteri per l’approvvigionamento di prodotti e servizi (diretto, con frigoemoteca per l'emergenza, con frigoemoteca automatizzata) e individuano le aziende sanitarie/Enti sedi di servizio trasfusionale  di  riferimento per  la stipula  delle convenzioni con le strutture sanitarie  prive di servizio trasfusionale.

Le convenzioni sono stipulate entro e non oltre ii  31 dicembre 2017. Il monitoraggio delle attività è effettuato attraverso ii Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.
 
I provvedimenti di finanziamenti previsti, invece, indicano tre obiettivi: rispetto degli impegni regionali per l’autosufficienza regionale e nazional di emocomponenti e plasma derivati; funzionamento dei sistemi regionali di emovigilanza; miglioramento dei sistemi in conformità alla normativa nazionale ed europea.

25 Maggio 2017

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