Tamponi Covid. Il Tar Lazio dice no ai prezzi “calmierati” nel privato imposti dalla Regione che annuncia ricorso: “Nostro modello ha evitato speculazioni”

Tamponi Covid. Il Tar Lazio dice no ai prezzi “calmierati” nel privato imposti dalla Regione che annuncia ricorso: “Nostro modello ha evitato speculazioni”

Tamponi Covid. Il Tar Lazio dice no ai prezzi “calmierati” nel privato imposti dalla Regione che annuncia ricorso: “Nostro modello ha evitato speculazioni”
I giudici hanno accolto il ricorso presentato da alcuni centri privati contro il prezzo massimo di 22 euro imposto dalla Regione lo scorso ottobre. “Stabilire il costo di una prestazione privata s'inserisce nell'ambito di scelte aziendali e nel contesto della libertà di concorrenza; e non può essere una norma regionale a imporre il costo”. Ma la Regione annuncia ricorso a Consiglio di Stato e sottolinea che il modello Lazio ha evitato speculazioni. LA SENTENZA

Stabilire il costo di una prestazione privata s'inserisce nell'ambito di scelte aziendali e nel contesto della libertà di concorrenza; e non può essere una norma regionale a imporre il costo. È il motivo di principio espresso dal Tar del Lazio in una sentenza con la quale ha accolto un ricorso amministrativo, proposto da una serie di centri diagnostici per contestare una nota del 21 ottobre scorso della Regione Lazio, nella parte in cui impone un prezzo di 22 euro alla prestazione privata collegata all'esecuzione dei test molecolari per la ricerca del virus SARS-CoV-2.
 
La nota regionale contestata – a quanto si evince dalla stessa decisione del Tar – partiva da un invito a manifestare interesse per l'esecuzione di test molecolari su richiesta ed a spese a carico del cittadino, fino a statuire e imporre un prezzo massimo per la singola prestazione. I giudici, innanzitutto hanno premesso che, allo stato, per l'esecuzione dei test molecolari, non sussiste né una normativa nazionale né una regionale primaria che stabilisca i requisiti e i criteri per il loro svolgimento, mentre la Legge regionale statuisce le modalità di rilascio dell’autorizzazione all'esercizio'.
 
“Ora – si legge nella sentenza – il rilascio dell'autorizzazione e la sua periodica verificazione, consente alla struttura di esercitare le attività sanitarie previste nell'autorizzazione, né la P.a., in assenza di una previsione primaria, può ritagliare da tale contesto ulteriori e specifiche attività per sottoporle a una più rigida disciplina: una volta autorizzata ed in costanza dell'autorizzazione il privato può svolgere, nel rispetto dei protocolli indicati nel Decreto del Commissario ad acta, ogni esame conseguente”.
 
Nel caso specifico, quindi, per i giudici l'amministrazione regionale “ha stabilito limiti e condizioni per l'attività autorizzativa non accreditata in violazione dunque delle previsioni generali” e “ha inteso stabilire un tetto al costo delle singole prestazioni, pur non essendo le stesse somministrate, neppure indirettamente, dal servizio pubblico”. Cosa questa, “in palese contrasto con le previsioni costituzionali”.
 
In conclusione, per il Tar “stabilire il costo di una prestazione privata riguarda e si inserisce nell'ambito di scelte aziendali e nel contesto della libertà di concorrenza, rispetto alle quali solo la norma primaria può, eventualmente, prevedere evenienze di coattiva impostazione del prezzo del servizio, sempre nel rispetto e nel bilanciamento dei contrapposti interessi anche costituzionali. Pertanto, il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento censurato deve essere annullato”.
 
Regione annuncia ricorso a Consiglio di Stato. 
“Su decisione tar prezzi calmierati dei tamponi faremo ricorso in consiglio di stato, modello Lazio ha evitato speculazioni a danno dei cittadini. Priorità è la tutela della salute”. Scrive la Regione in una nota.

03 Maggio 2021

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