Vaccini. Il Tar annulla Ordinanza del Lazio su obbligo antinfluenzale per over 65 e operatori sanitari

Vaccini. Il Tar annulla Ordinanza del Lazio su obbligo antinfluenzale per over 65 e operatori sanitari

Vaccini. Il Tar annulla Ordinanza del Lazio su obbligo antinfluenzale per over 65 e operatori sanitari
L’ordinanza stabiliva l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale e pneumococcica per gli over65 e per il personale sanitario. Per i giudici, però, la Regione non aveva l’autorità per imporre tali obblighi. Quanto all’obiettivo di evitare il sovraffollamento negli ospedali durante l’inverno, il Tar osserva: “Esistono altre strade che ben potrebbero rientrare nell’alveo delle competenze regionali costituzionalmente accordate (es. potenziamento attività di tracciamento, c.d. tracing, intensificazione dei tamponi, concreto sviluppo della medicina di prossimità)”. LA SENTENZA n. 10047 e LA SENTENZA n. 10048

Il Tar del Lazio, con due analoghe sentenze, la 10047 e 10048 del 29 settembre 2020, pubblicata oggi, ha annullato l'ordinanza della Ragione Lazio che stabiliva l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale e pneumococcica per gli over65 e per tutto il personale sanitario, pena la temporanea inidoneità al lavoro per il personale sanitario e per le persone ultra 65 anni l’impossibilità di accedere a centri anziani o altri luoghi di aggregazione.

La sentenza arriva a un paio di settimane di distanza dal pronunciamento del Tar che aveva invece respinto la richiesta di sospensiva del provvedimento regionale affermando che, “nell’ottica di una sommaria valutazione, propria della fase cautelare”, appare “prevalente” l’interesse “della tutela della salute pubblica, di cui l’ordinanza impugnata ha voluto farsi carico.

Il 29 settembre, tuttavia, i giudici del Tar hanno ritenuto che l’ordinanza del Lazio andasse ben oltre le competenze attribuite a una Regione. Anzitutto, osservano i giudici, se è vero che la normativa emergenziale covid autorizza le regioni ad introdurre misure più restrittive rispetto a quelle statali, questa possibilità è circoscritta  ad ambiti di settori ed aree tematiche precise e comunque rientranti nella competenza costituzionalmente loro accordata (es. limitazione circolazione persone, chiusura strade, interventi su eventi e manifestazioni culturali, sportive e religiose, trasporti, servizi scolastici e presenza negli uffici pubblici, regolazione di attività commerciali, imprenditoriali e professionali). Aree e materie “tra cui, come risulta piuttosto evidente, senza dubbio non è altresì annoverabile la tematica delle vaccinazioni obbligatorie di cui in questa sede si discute”, si legge nella sentenza.

Tra le altre cose, il Tar osserva come “inibendo tra l’altro l’accesso al lavoro al personale medico che non si sottopone alla suddetta vaccinazione antinfluenzale, si violerebbe altresì la competenza statale a dettare principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Quanto all’obiettivo dell’ordinanza di alleggerire il peso sulle strutture ospedaliere durante il periodo autunnale ed invernale mediante ricorso a diagnosi differenziali, i giudici osservano: “Esistono tuttavia anche altre strade per evitare il decongestionamento delle strutture sanitarie, strade tutte che ben potrebbero rientrare nell’alveo delle competenze regionali costituzionalmente accordate (es. potenziamento attività di tracciamento, c.d. tracing, intensificazione dei tamponi, concreto sviluppo della medicina di prossimità). Appare piuttosto evidente che, con riferimento a queste ultime misure, si tratterebbe di interventi che probabilmente comporterebbero un maggiore impiego di risorse organizzative e finanziarie, ma un logica di risparmio pubblico non potrebbe giammai giustificare, ad ogni buon conto, un simile spostamento della competenza normativa dall’alto verso il basso”.

02 Ottobre 2020

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