Cosmetici. La nuova circolare della Salute sui prodotti “dopo puntura” 

Cosmetici. La nuova circolare della Salute sui prodotti “dopo puntura” 

Cosmetici. La nuova circolare della Salute sui prodotti “dopo puntura” 
A seguito dell’entrata in vigore del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici, il Ministero ha emanato un testo aggiornato sui prodotti cosiddetti “dopo puntura”. La circolare è diretta agli operatori interessati in modo da porre in commercio prodotti cosmetici conformi alla normativa vigente. 

Con una circolare del 16 febbraio 2011, il ministero della Salute aveva fornito indicazioni agli operatori ed all’utenza in materia di prodotti dopo puntura, ai fini di un corretto inquadramento normativo dei medesimi. A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici e di ulteriori aggiornamenti normativi, quali ad esempio la nuova disciplina in materia di prodotti biocidi (Regolamento UE 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio), il Ministero lo scorso 14 ottobre ha emanato una circolare che adegua e sostituisce integralmente il testo risalente a due anni fa con riferimenti normativi più aggiornati.
 
I prodotti identificati "dopo puntura" sono presentati come aventi funzione lenitiva per la pelle o di attenuazione del prurito derivante dalle punture di insetti o da contatto con vari agenti urticanti. Questa tipologia di prodotto è presente sul mercato italiano ed europeo ormai da molti anni. Al fine di consentire agli operatori interessati di porre in commercio prodotti cosmetici conformi alla normativa vigente il Ministero fornisce delle indicazioni esplicative volte a chiarire le problematiche comunemente riscontrate nei prodotti in commercio sul territorio italiano.
 
 
Le indicazioni esplicative riguarderanno l’etichetta, il foglio illustrativo e il materiale che accompagna la commercializzazione del prodotto.
Le indicazioni dovranno conseguentemente essere di natura prettamente cosmetica (ad esempio: lenitivo, emolliente, rinfrescante, di sollievo alla sensazione di prurito, che dona sensazione di benessere sulla pelle, che mitiga la sensazione di fastidio, e via dicendo.
 
Per quanto riguarda invece le indicazioni che richiamano condizioni di natura patologica (ad esempio: dolore/allevia il dolore, infiammazione, gonfiore, edema, ustioni, irritazioni, ecc.) non saranno ammessi perché in contrasto con la normativa cosmetici e ricadenti nel campo di applicazione della normativa dei medicinali.
 
Si invece all’impiego di pittogrammi con l'immagine degli insetti ed in generale degli urticanti (zanzare, mosche, vespe, tafani, ortiche, meduse, ecc.) da cui si è stati punti o con cui si è venuto in contatto, purché il prodotto non acquisisca in questo modo caratteristiche estranee ai cosmetici, tipo di prodotto insettorepellente, o di prodotto barriera/repellente.
 
Infine la circolare prevede che i responsabili della commercializzazione dei prodotti “dopo puntura” sono tenuti a verificare la conformità delle etichette alla normativa vigente e ad adeguare il testo delle etichette e di tutto il materiale informativo che accompagna la commercializzazione del prodotto sulla base delle indicazioni esplicative fornite dal Ministero. 

20 Ottobre 2013

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