Farmaci. Da Aifa chiarimenti sull’applicazione della maggiorazione della quota spettante ai grossisti

Farmaci. Da Aifa chiarimenti sull’applicazione della maggiorazione della quota spettante ai grossisti

Farmaci. Da Aifa chiarimenti sull’applicazione della maggiorazione della quota spettante ai grossisti
Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio, l'Agenzia ricorda che il valore della quota pari allo 0,65% del prezzo al pubblico del medicinale si intende trasferito dal titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) al grossista esclusivamente per i farmaci di fascia A rimborsati dal Ssn ed erogati nel canale della convenzinonata.

Con riferimento all’applicazione delle disposizioni normative di cui all’articolo 1, comma 324 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) comunica che il valore della quota pari allo 0,65% del prezzo al pubblico del medicinale si intende trasferito dal titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) al grossista esclusivamente per i medicinali rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), di cui alla fascia A, che vengono erogati nell’ambito del canale distributivo relativo all’assistenza farmaceutica convenzionata.

Ne consegue che le determinazioni AIFA di classificazione di specialità medicinali ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 a carico del SSN, saranno implementate recando in premessa: “Vista la legge 30 dicembre 2024 (legge bilancio 2025) che all’articolo 1, comma 324 prevede che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alla quota minima spettante ai farmacisti, a decorrere dall’anno 2025 le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali appartenenti alla classe di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche e per i grossisti, rispettivamente, nella percentuale del 66 per cento e del 3,65 per cento”.

Inoltre, nella medesima determinazione all’articolo 1 (classificazione ai fini della rimborsabilità) verrà inserita la seguente dicitura: “Fermo restando il prezzo ex-factory di cui al presente articolo, pari al 66,65 % del prezzo al pubblico [in alternativa ove previsto: 58,65% nel caso di medicinali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39], in caso di erogazione nell’ambito del canale convenzionale, il titolare di AIC cede il valore, corrispondente alla quota di spettanza dello 0,65%, al grossista la cui quota, pertanto, passa dal 3% al 3,65% del prezzo di vendita al pubblico della specialità medicinale oggetto della presente determinazione”.

08 Aprile 2025

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