Quando è giusto che si dimetta il Presidente-Commissario ad acta che ha intenzione di ricandidarsi?

Quando è giusto che si dimetta il Presidente-Commissario ad acta che ha intenzione di ricandidarsi?

Quando è giusto che si dimetta il Presidente-Commissario ad acta che ha intenzione di ricandidarsi?
Una proposta di legge del PD al consiglio regionale del Molise risolleva la questione proponendo che si dimetta sei mesi prima della scadenza del mandato quinquennale. A mio avviso opportunatamente, per due ragioni: la prima è quella di prevenire la formazione di “atti inopportuni o illegittimi da parte del Commissario della sanità” se intenzionato a ricandidarsi, a governatore ovvero a consigliere. La seconda è quella di evitare anche la pericolosa produzione di provvedimenti eccessivamente promettenti e non affatto riconciliativi con l’esigenza di ripianare le condizioni di disastro dei conti della Regione

Una proposta di legge regionale, presentata il 27 ottobre scorso dal gruppo del Partito democratico dell’assemblea regionale del Molise, mi offre l’occasione di ritornare su un argomento da me sollevato all’indomani della legge statale che ha (ri)consentito ai Presidenti di Regioni, in piano di rientro e commissariate, di svolgere il compito di commissario ad acta, ai sensi dell’art. 120, comma 2, della Costituzione.

Leggendo l’accurata relazione, a firma della consigliera Micaela Fanelli, riesco a darmi ragione della mia tesi di allora.

La stessa prevede difatti una pesante e concreta implementazione della legge regionale molisana del 5 dicembre 2017 n. 20, recante le norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

In particolare viene aggiunta un’ulteriore incompatibilità per la carica di Presidente della Regione e per quella di Consigliere regionale: quella del commissario straordinario alla sanità, limitatamente ai sei mesi antecedenti la scadenza del quinquennio.

Un’attenzione particolare, quella di oggi del PD, inconcepibilmente disattesa per tutto il periodo di lunghissima durata del commissariamento della sanità del Molise, disposto a suo tempo dal Governo per acclarata sfiducia degli organi elettivi a gestirla, se non facendo gravi danni alla comunità e al bilancio regionale.

Lo spirito della legge impatta positivamente nel mio convincimento per due ordine di motivi. Il primo è quello di prevenire la formazione di “atti inopportuni o illegittimi (aggiungo io, potrebbero essere anche illeciti) da parte del Commissario della sanità” se intenzionato a ricandidarsi, a governatore ovvero a consigliere. Il secondo è quello di evitare anche la pericolosa produzione di provvedimenti eccessivamente promettenti e non affatto riconciliativi con l’esigenza di ripianare le condizioni di disastro dei conti della Regione e di assicurare ai circa trecentomila molisani il diritto alla tutela della salute negato sino ad oggi, da decenni di gestione governativa.

D’altronde le regole nazionali sono chiarissime in tema di incompatibilità, che difettano soltanto in sede enunciativa della carica ricoperta esclusivamente per la sua chiara assoluta infrequenza.

La legge statale 23 aprile 1981 n. 154 è, infatti, lampante nella sua pregiata ratio protettiva delle ragioni della collettività, della trasparenza e della buona amministrazione della res publica. Invero, prevede che chiunque rivesta in una Regione, nei mesi antecedenti alla scadenza del quinquennio, una carica influente (il commissario ad acta lo è più di ogni altra, atteso che decide da solo delle sorti della vita dei sottoposti!) sull’andamento dell’istituzione interessata debba dimettersi nel rispetto dell’anzidetto termine. Debba sottrarsi da condizioni di favore per se stesso e possibilmente perniciose per le persone, in termini di uguaglianza, uniformità e di percezione dei Lea.

Ciò a seguito della presunzione iure et de iure che impedisce all’interessato alla ricandidatura di perfezionare provvedimenti compiacenti, di assumere comportamenti promozionali sul piano elettorale, di stabilire tetti di spesa per gli erogatori privati premianti e punitivi, rispettivamente, per gli amici disponibili a tutto e per gli avversari, di stipulare contratti di favore, di rilasciare accreditamenti a gogò, di favorire carriere indebite e quant’altro nelle disponibilità monocratiche del commissario ad acta che, si precisa, offenderebbe il Governo nazionale in carica, esposto così a brutte figure gestorie.

Ciò non da intendersi specificatamente per il commissario ad acta del Molise ma per tutti coloro rivestono e rivestiranno una siffatta tipologia di importante funzione, tendente a migliorare e non certo a peggiorare le condizioni di gestione della salute delle Regioni cui gli stessi sono e saranno preposti.

Ettore Jorio
Università della Calabria

Ettore Jorio

02 Novembre 2022

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