Sicurezza dei lavoratori italiani nei Paesi a rischio. Ecco cosa prevede la normativa

Sicurezza dei lavoratori italiani nei Paesi a rischio. Ecco cosa prevede la normativa

Sicurezza dei lavoratori italiani nei Paesi a rischio. Ecco cosa prevede la normativa
Il datore di lavoro può certamente comandare al lavoratore la trasferta in un paese a rischio criminoso o terroristico in forza dell’esercizio dei suoi poteri direttivi e organizzativi, mentre il lavoratore non può rifiutare tale trasferta, pena l’attivazione di una procedura disciplinare. Quest’ultimo, però, se è esposto a rischi sotto il profilo della salute e della sicurezza a causa di inadempienze del datore di lavoro, può rifiutare la trasferta conservando il diritto al rapporto e al reddito.

All’indomani della recente condanna dei vertici della Società Bonatti di Parma per il sequestro i Libia dei quattro tecnici italiani dipendenti dell’azienda, di cui due morirono nel conflitto a fuoco durante l’azione criminosa, non è mancato nel corso dell’evento organizzato a Roma dalla Fondazione Italiana Legalità e Sviluppo sul tema “Mediterraneo. Società e Città Sicure” il richiamo alla tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori impegnati da imprese italiane nella delicata area dei Paesi che si affacciano proprio sul Mediterraneo.
 
La protezione dei lavoratori italiani presenti nei Paesi cosiddetti a rischio è diventato il primo obiettivo cui miriamo noi manager security, ha sottolineato Andrea Chittaro Presidente dell’Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale. Occorre al più presto definire dei percorsi condivisi che prevedano anche eventuali coinvolgimenti di organizzazioni pubbliche di polizia facendo ricorso alle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari operanti in loco, ha precisato tra l’altro, Stefano Candiani, Sottosegretario di Stato dell’Interno durante il suo puntuale e articolato intervento.
 
Per il Sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo, presente anch’egli all’evento, si tratta di aspetti da non sottovalutare e che richiedono un avvio di procedura tendente ad istituzionalizzare i security manager soprattutto per le imprese che lavorano all’estero. La Valutazione dei Rischi prevista dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede infatti non soltanto l’analisi delle situazioni critiche afferenti nell’area della safety che riguarda elementi di prevenzione e protezione relativi ai processi lavorativi interni all’azienda, ma anche problematiche di security generate da circostanze esterne. Il teatro internazionale, ormai, impone sempre di più particolari precauzioni e conoscenza della situazione locale per i lavoratori che devono affrontare una trasferta al di fuori dei confini italiani. Nonostante questi fatti di cronaca tra i datori di lavoro non è ancora sufficientemente diffusa la cultura di 'proteggere' il proprio dipendente all'estero.
 
Al di là di un obbligo 'etico', infatti, esiste anche un obbligo giuridico riconosciuto dalla giurisprudenza ormai da anni che impone all'imprenditore di farsi carico dei rischi extralavorativi. Tale obbligo risulta rafforzato dall’art.18 del Decreto legislativo 151/2015, che sancisce: “Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero: Il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero prevede:… c) un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente; d) il tipo di sistemazione logistica; e) idonee misure in materia di sicurezza”.
 
Non a caso il Ministero del Lavoro nell’Interpello n.11/2016 chiarisce: l’obbligo di valutazione dei rischi da parte datoriale si estende anche “ai potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà esser svolta quali, ad esempio i rischi generici aggravati legati alla situazione geopolitica del paese (guerre civili, attentati …) ed alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta”. In una pubblicazione di maggio 2018 del Tavolo Provinciale di Coordinamento Sicurezza di Bergamo viene giustamente evidenziato che “il rischio espositivo per un lavoratore ha assunto un’estensione tale che non trova soddisfazione nelle misure usuali approntate dai datori di lavoro per soddisfare e tutelare l’integrità fisiopsichica dei dipendenti. 
 
L’impianto pensato per preservare dai rischi derivanti da attività criminosa di terzi appare insufficiente a causa anche della maggior frequenza ed estensione di aree e settori produttivi scelti come scenari (economico – ambientali) per tali episodi criminosi. Tutti i settori sono coinvolti, da quello bancario, a quello postale o dove vi sia trasporto, custodia e maneggio di denaro, a comparti quale quello aeroportuale, stazioni, trasporto urbano ed extraurbano, settori turistico alberghiero, dello spettacolo ma anche in settori quali quello edile, delle costruzioni, della fornitura idrica, della raccolta di rifiuti urbani, del trasporto di merci pericolose. Nessun settore è immune. L’eventuale scelta del datore di lavoro per un regime di sicurezza più restrittivo dovrà esser tale da garantire che le misure adottate risultino pertinenti, obiettive, non discriminatorie e proporzionate al rischio preso in considerazione e inoltre che non conducano a compressioni ingiustificate od eccessive del diritto alla privacy o dei diritti fondamentali dell’individuo.
 
Fronteggiare in modo efficace situazioni di pericolo o emergenza per la sicurezza dei lavoratori all’estero significa operare in ambito internazionale a tutti i livelli, da quello normativo a quello più strettamente operativo. In tale contesto l’impresa deve attuare tutte le regole cautelari suggerite dal rischio effettivo o potenziale cui il proprio prestatore d’opera può esser sottoposto, senza limitarsi al semplice rispetto delle disposizioni vigenti.” Del resto l’art 2, comma 1, lett. q), del D.lgs. n. 81/2008 smi è chiarissimo in quanto definisce la valutazione dei rischi richiamando “tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività …”. Anche con l’art. 28,16 comma 1, viene sancito l’obbligo di valutazione riferito a “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori” che porta ad includere nella valutazione anche i “rischi extralavorativi”.
 
In capo al datore di lavoro, ha precisato Mario Carotenuto, uno degli esperti del settore e Responsabile Consulenze e Formazione Responsible, vi è l’importantissimo ed indelegabile obbligo del datore di lavoro di informare, formare e addestrare il lavoratore anche sul rischio criminoso e terroristico, ma c’è di più. Secondo il dettame dell’art. 2104 del Codice Civile, il datore di lavoro può certamente comandare al lavoratore la trasferta in un paese a rischio criminoso o terroristico in forza dell’esercizio dei suoi poteri direttivi e organizzativi, mentre il lavoratore non può rifiutare tale trasferta, pena l’attivazione di una procedura disciplinare.
 
Quest’ultimo, però, se è esposto a rischi sotto il profilo della salute e della sicurezza a causa di inadempienze del datore di lavoro, può rifiutare la trasferta conservando il diritto al rapporto e al reddito (c.d. principio di autotutela del lavoratore, Corte di Cassazione n.18921 del 5 novembre 2012). Ciò significa, ha aggiunto Carotenuto, che, se il datore di lavoro non valuta e analizza anche il rischio criminoso e terroristico del paese in cui vuole trasferire il lavoratore e non informa, non forma e non attua le misure necessarie alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in capo al medesimo, quest’ultimo può legittimamente rifiutare la trasferta all’estero senza commettere alcuna violazione a un obbligo contrattuale.

Domenico Della Porta
Docente di Medicina del Lavoro UniversitàTelematica Internazionale Uninettuno – Roma

Domenico Della Porta

31 Gennaio 2019

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