Il Consiglio di Stato torna a pronunciarsi sulla pianificazione territoriale farmaceutica e ribadisce un principio che i Comuni non possono ignorare: modificare i confini di una zona farmaceutica non è un atto discrezionale senza vincoli. Richiede i pareri preventivi dell’Asl e dell’Ordine dei farmacisti, una delibera adeguatamente motivata e — conseguenza diretta — obbliga il farmacista assegnatario a reperire i locali esclusivamente all’interno del perimetro così definito.
Il caso di Marano di Napoli
La sentenza n. 01056/2026 della Sezione III, pubblicata il 10 febbraio 2026, nasce da una vicenda concreta: il Comune di Marano di Napoli aveva adottato la delibera n. 11/2025 con cui, pur lasciando inalterata la pianta organica delle farmacie sul territorio, aveva modificato i confini tra la zona 14 e la zona 17. L’obiettivo era consentire l’apertura di una nuova farmacia in locali collocati su un lato della strada già di pertinenza della zona 14. La Regione Campania aveva nel frattempo accolto le istanze di proroga del termine per l’apertura.
Il Tar aveva annullato la delibera in primo grado. Il Consiglio di Stato ha confermato quella sentenza, respingendo l’appello della nuova farmacia — sostenuta anche dalla difesa regionale — che aveva invocato la discrezionalità comunale e la natura “marginale” della modifica apportata ai confini.
I principi fissati dalla sentenza
Il Giudice d’appello ha articolato la propria decisione su due pilastri. Il primo riguarda la procedura: la riperimetrazione delle zone farmaceutiche richiede la preventiva acquisizione dei pareri dell’Ordine dei farmacisti e dell’Asl competente. Si tratta di un’attività consultiva che, come già affermato dalla stessa Sezione III in precedenti pronunce, non può essere considerata irrilevante ai fini della decisione comunale.
Il secondo pilastro riguarda la motivazione della delibera. Nel caso di specie, l’atto del Comune si limitava a richiamare le difficoltà dei rappresentanti della nuova farmacia nel trovare locali idonei, senza alcun riferimento alla modifica della pianta organica, alla perimetrazione, all’inutilizzabilità dei locali interni alla zona contestata, né — soprattutto — all’interesse della collettività che la modifica avrebbe dovuto servire. Una motivazione, per il Consiglio di Stato, del tutto insufficiente.
Sul piano sostanziale, la sentenza riafferma il principio già espresso con la pronuncia n. 3665/2023: il Comune ha la necessità di perimetrare le zone per garantire una distribuzione equa del servizio farmaceutico sul territorio, e da questa perimetrazione discende un obbligo preciso per il farmacista — reperire la sede esclusivamente all’interno del perimetro assegnato.
Un contrasto giurisprudenziale che preoccupa
La Fofi, nel comunicare la sentenza agli Ordini provinciali, non si limita a illustrarne il contenuto. Segnala un elemento di forte preoccupazione: la pianificazione farmaceutica territoriale è oggi attraversata da un contrasto interpretativo interno alla stessa Sezione III del Consiglio di Stato, emerso in modo clamoroso con due pronunce pubblicate a distanza di sole ventiquattr’ore.
Il giorno successivo alla sentenza in commento — l’11 febbraio 2026 — la medesima Sezione ha depositato la sentenza n. 1111/2026, che adotta un orientamento diametralmente opposto: approccio flessibile, superamento del rigore cartografico tradizionale, e sufficienza della mera indicazione della località in cui ubicare la farmacia, senza necessità di una perimetrazione vincolante.
Due sentenze, stesso giudice, stessa data sostanziale, principi opposti. Un contrasto che la Federazione definisce apertamente come un segnale di incertezza del quadro normativo, annunciando un monitoraggio costante della giurisprudenza e l’impegno a fornire aggiornamenti tempestivi alla categoria.
In attesa che la questione trovi una composizione — possibilmente attraverso un intervento dell’Adunanza Plenaria — i Comuni che intendono procedere a riperimetrazioni e i farmacisti coinvolti in assegnazioni di nuove sedi si trovano in un quadro di riferimento tutt’altro che stabile.