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Decreto dignità. Arriva il via libera anche dal Senato. Il provvedimento ora è legge. Confermate tutte le novità sul contrasto alla ludopatia


L'Aula del Senato ha approvato il provvedimento, con 155 pareri favorevoli e 125 contrari, nel testo già licenziato nei giorni scorsi dalla Camera. Confermate tutte le misure all'articolo 9 in tema di contrasto alla ludopatia: Dal divieto di pubblicità esteso anche ai social al logo "No Slot", fino alle avvertenze sui rischi per i "gratta & vinci", videopoker e slot machine. IL TESTO

07 AGO - Il Decreto dignità è legge. Nel pomeriggio è arrivato il via libera definitivo anche dall'Aula del Senato, con 155 pareri favorevoli e 125 contrari, nel testo già licenziato dalla Camera nei giorni scorsi. Diverse le misure introdotte all'articolo 9 in materia di contrasto alla ludopatia: dal divieto di pubblicità esteso anche ai social al logo "No Slot", fino alle avvertenze sui rischi per i "gratta & vinci", videopoker e slot machine.
 
Ecco tutte le misure previste dall'articolo 9.
 
Al comma 1 resta il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e, come aggiunto durante l'esame nelle commissioni, anche i canali informatici digitale e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata.
 
Vengono escluse dal divieto di pubblicità le lotterie nazionali a estrazione differita e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
 
Al comma 1-bis viene specificato che nelle leggi e negli altri atti normativi nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti "disturbi da gioco d'azzardo (DGA)".
 
Al comma 1-ter,  viene aggiunto all'articolo 7, comma 4-bis, della legge Balduzzi il seguente periodo: "Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita".
 
Quanto alle sanzioni, al comma 2 viene prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000 a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività.  Viene tuttavia fatto salvo quanto già previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Legge Balduzzi), che in materia di divieto di pubblicità del gioco d’azzardo nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.
 
Il commi 34 e 5, rimasti inalterati, spiegano che l'autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. I proventi delle sanzioni saranno devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico. E, infine, che ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.
 
Al comma 6 viene innalzata la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi, che è fissata, rispettivamente, nel 19,25% e nel 6,25%dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, nel 19,6% e nel 6,65% a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68% e nel 6,68%a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75% e nel 6,75% a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6% e nel 6,6% a decorrere dal 1° gennaio 2023.
 
Il comma 6-bis introduce poi un'ulteriore novità: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate.
 
Infine, al comma 7 si spiega che agli oneri derivanti dal divieto di pubblicità, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvederà mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi.
 
Vi sono poi 3 nuovi articoli aggiunti con emendamenti approvati in sede di esame presso le Commissioni riunite Finanze e Lavoro.
 
L'articolo 9-bis (Formule di avvertimento) al comma 1 spiega che i tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20% della loro superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo. 
 
Al comma 2, con decreto del Ministro della salute da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, vengono stabiliti il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche di queste avvertenze. I tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l'immediata visibilità, la dicitura: "Questo gioco nuoce alla salute".
 
Il comma 3 aggiunge poi che i tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di dodici mesi.
 
Il comma 4 estende queste formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro anche sugli apparecchi da intrattenimento comprese le aree ed i locali dove questi vengono installati.
 
Il comma 5 infine spiega che resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo, dalla legge Balduzzi.
 
L'articolo 9-ter (Monitoraggio dell'offerta di gioco), spiega che il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della salute, dovrà svolgere il monitoraggio dell'offerta dei giochi, anche attraverso una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale. Il monitoraggio dovrà considerare in particolare le aree più soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d'azzardo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, presenterà annualmente alle Camere una relazione sui risultati del monitoraggio.
 
L'articolo 9-quater (Misure a tutela dei minori), che consente l'accesso agli apparecchi di intrattenimento esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l'accesso al gioco dovranno essere rimossi dagli esercizi. La violazione verrà punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio.
 
Infine, l'articolo 9-quinquies (Logo No Slot). Viene istituito il logo identificativo "No Slot". Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo "No Slot". I comuni possono rilasciare il logo identificativo "No Slot" ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento.
 
Giovanni Rodriquez

07 agosto 2018
© Riproduzione riservata

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