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Covid. Il Tar ordina al Ministero della Salute di pubblicare i documenti delle riunioni della Task force istituita a gennaio 2020


Accolto il ricorso del deputato di FdI Galeazzo Bignami cui era stato negato l’accesso agli atti. Il Ministero si è giustificato col fatto che non esistono i "verbali e/o documenti inerenti le riunioni della task force" indicati dal ricorrente (intendendosi per verbali relazioni lette, confermate e sottoscritte circa riunioni svoltesi), bensì solo resoconti informali. Ma per il Tar tutto ciò è irrilevante e ha intimato al Dicastero di pubblicare i documenti richiesti entro 30 giorni. LA SENTENZA

07 MAG - Il Ministero della Salute deve pubblicare tutti i documenti inerenti le riunioni della Task force ministeriale istituita a gennaio 2020. A stabilirlo è il Tar del Lazio con una sentenza in cui ha accolto il ricorso del deputato di FdI Galeazzo Bignami cui era stato negato l’accesso agli atti.
 
Nella sua difesa il Ministero aveva eccepito che “non esistono i "verbali e/o documenti inerenti le riunioni della task force" indicati dal ricorrente (intendendosi per verbali relazioni lette, confermate e sottoscritte circa riunioni svoltesi), bensì solo resoconti informali, con allegato l’elenco dei presenti acquisito nel corso della riunione, e che il contenuto dei resoconti delle riunioni della task force ministeriale dimostra già di per sé che l’attività della task force Coronavirus si è caratterizzata nel consistere in un tavolo di consultazione informale del Ministro”.
 
In sostanza, secondo il Ministero, “la task force ha fornito al Ministro aggiornamenti e considerazioni al fine delle determinazioni da assumere, non ponendo comunque in essere atti/documenti/provvedimenti comunque denominati a fronte dell’attività di consulenza svolta. Per quanto concerne gli unici scritti esistenti, cioè i resoconti, va osservato che la natura informale di tali resoconti è, in particolare, provata dal fatto che i documenti conservati agli atti come "verbali" sono in effetti dei resoconti redatti da un funzionario, di volta in volta presente alla specifica riunione, che annota sinteticamente i diversi interventi, ma non trascrive testualmente gli interventi stessi”.
 
Ma per il Tar la circostanza che si tratti di “resoconti informali”, come pure che in questi resoconti il funzionario che li crea “annota sinteticamente i diversi interventi, ma non trascrive testualmente gli interventi stessi”, è del tutto irrilevante, perché il diritto di accesso possa essere ritenuto sussistente non è necessario che si ci trovi di fronte a veri e propri provvedimenti, essendo sufficiente che si tratti di semplici “atti” di qualsiasi tipo, cioè “anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento”
 
Per questo motivo Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha ordinato al Ministero di consegnare al ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, i documenti da esso chiesti.

07 maggio 2021
© Riproduzione riservata
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