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Caso Marlia. Da preoccupazione a sollievo?

di Paolo Mazzacurati

06 NOV - Gentile Direttore,
la conclusione del cosiddetto “Caso Marlia” è oramai nota a tutti coloro che ne sono professionalmente interessati; assoluzione per tutti gli imputati perché “il fatto non sussiste”. Di questo giudizio dobbiamo esserne certamente lieti perché in tal modo è stato possibile restituire serenità ai nostri colleghi Tsrm e rimarcare alcuni aspetti positivi della nostra professione. In primo luogo la puntualizzazione del D.M 746/1994 che identifica il Tsrm come unico operatore abilitato a svolgere su prescrizione medica interventi che richiedono l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, in secondo luogo il richiamo, contenuto nella Legge 25/1983, riferito alla autorizzazione ad effettuare direttamente, su prescrizione medica anche in assenza del medico radiologo i radiogrammi relativi agli esami radiologici dell'apparato scheletrico, del torace e dell'addome ecc.. ed infine l’affermazione che il processo ha consentito di accertare come da parte dei suddetti tecnici di radiologia non vi è stato alcun esercizio di compiti propri del medico specialista in radiologia.
All'interno di un articolo che rappresenta un breve commento alla sentenza pubblicato sul numero di Ottobre della Rivista Professional Radiographer Journal(http://www.prorad.it/journal) a firma di Paolo Mazzacurati (Presidente Associazione Prorad) e Rosa Maria Gaudio (Specialista in Anatomia Patologica, Medicina Legale e delle Assicurazioni Università degli Studi di Ferrara), vengono evidenziati alcuni aspetti che, diversamente, necessitano di una attenta riflessione. Ci si riferisce al ricorrente richiamo all'esecuzione di prestazioni così definite come “semplici” o come “di radiologia di base” quasi come ad affermare che la loro semplicità le possa far sembrare come attività di “second’ordine” all'interno di un panorama di prestazioni diagnostiche ben più ampio delle quali il Tsrm è sicuramente competente.

Un ulteriore, per così dire, delimitazione dell’autonomia operativa sembrerebbe ritrovarsi nella indicazione, sempre correlata all'esercizio di “radiologia di base”, della bassissima dose erogata e stimata “inferiore al millisievert (mSv)”. Questo parametro potrebbe risultare vincolante nella definizione di quale possa essere l’operatività esercitabile dal Tsrm in assenza del Medico radiologo? A proposito del D.Lgs 26 maggio 2000, n. 187 “Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche” richiamato della sentenza, penso sia ancora necessaria una reale e concreta contestualizzazione nell'agire professionale quotidiano al fine di definire chiare responsabilità e precisi spazi operativi.

Il Caso Marlia se da un lato ha chiuso un capitolo dall'altro richiede però un sereno approfondimento ed una adesione alla realtà senza falsi entusiasmi, in una ottica positiva che serva innanzitutto a creare un ambiente proficuo in primis all'utente/paziente che utilizza le nostre strutture e che possa rappresentare la realizzazione ed affermazione professionale di tutti gli operatori ed in particolare del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica che è quotidianamente e seriamente impegnato ad esprimere al meglio le proprie competenze. A questo proposito l’associazione Prorad ha avviato un Blog destinato ad una pacata e serena riflessione sull'argomento al quale vi invitiamo a partecipare.
Nella professione del Tsrm sono stati fatti molti passi avanti, proviamo a ricercare l’affermazione dell’autonomia e della responsabilità che già possediamo al di fuori della Aule di Giudizio.

Paolo Mazzacurati
Presidente Associazione Professional Radiographer Prorad 

06 novembre 2014
© Riproduzione riservata

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