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La legge sull’atto medico non è un guizzo di qualche medico nostalgico

di Antonio Ciofani

13 FEB - Gentile Direttore,                                                                                                                             
nella bella e analitica pubblicazione del prof. Cavicchi "La Questione Medica", leggiamo ad un certo punto che forse l'idea di scrivere un disegno di legge sull'Atto Medico è nata perchè per i medici il comma 566 non è un luogo in cui ridefinirsi; ebbene non è andata proprio così, è nata prima.       
 
L'idea di allestire una legge che definisse la funzione medico-chirurgica, di scrivere cioè ciò che poi sarebbe diventata la Proposta di Legge n. 2988, presentata il 25 marzo 2015 dall'on. Vittoria D'Incecco e altri 11 deputati del PD (gli on.li Capone, Carloni, Casati, Dell'Aringa, Giulietti, Incerti, Iori, Magorno, Oliverio, Preziosi, Venittelli), nasce come risposta ad un bellicoso intervento ufficiale di chiamata alle armi in maggio 2013 della senatrice Silvestro (che comunque continua con gravi attacchi a testa bassa contro i medici-chirurghi  italiani): “È finita la stagione dell’autoreferenzialità basata sulla mitologia della centralità e primazia del medico ! è necessario un cambio di marcia ! cidicano in cosa consiste l’atto medico e su quali basi giuridiche, disciplinari, formative, si sostengono certe posizioni professionali”.
 
Visto che nessuno rispose, soprattutto non lo fece l'allora presidente della Fnomceo Amedeo Bianco (perchè non lo fece ? ...) ed era il periodo del singolare tentativo di alcuni di abolire il termine universale "paziente", formammo un gruppo di lavoro che per il 28 marzo 2014 organizzò a Pescara il Convegno a carattere nazionale "L'Atto Medico" al fine di trattare specificamente la professione medico-chirurgica. Ovviamente nel massimo rispetto delle 22 professioni sanitarie che semplicemente non erano oggetto del tema.
 
Si trattava di analizzare la realtà delle cose sotto le varie e complesse angolazioni per arrivare poi ad una sintesi. Le 4 relazioni, cioè le quattro angolazioni-madre da noi individuate, furono: profili storici, relatore prof. Giuseppe Armocida, presidente della Società Italiana di Storia della Medicina; profili giuridici e giurisprudenziali, dott. Pasquale Fimiani, sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione; profili etico-deontologici, dr.ssa Roberta Chersevani, allora presidente OMCeO di Gorizia e coordinatore della Commissione Deontologica Nazionale; contesto europeo, dr. Salvatore Ramuscello, vice presidente UEMS - Unione Europea Medici Specialisti, primario chirurgo a Chioggia.  
 
Anche sotto stimolo dell'on. Vittoria D'Incecco, medico pescarese, presente al convegno, "interprete" parlamentare della necessità di chiarezza normativa in questa materia, allestimmo nei mesi successivi la bozza della legge, composta da una relazione storico-giuridico-deontologica e da un articolato di legge di 3 articoli, il cui articolo 1, il principale, non è altro che la definizione ufficiale di Atto Medico deliberato il 25 aprile 2013 a Bruxelles dalla UEMS.
 
Questa è composta da Ordini dei Medici e Associazioni Mediche di 37 Paesi Europei comprese Turchia, Israele, Armenia e Georgia; il presidente è l'oncologo chirurgo polacco Krajewski, segretario generale l'anestesista inglese Borman, vice presidenti: l'intensivista svedese Hjemquist, il chirurgo italiano Ramuscello, il diabetologo di Praga Skrha, il chirurgo trapiantologo di Londra Papalois; tesoriere l'odontoiatra italiano Berchicci e delegato ai rapporti l'internista sloveno Zlatko Fras.   
 
Riporto la definizione in lingua italiana dell'UEMS, che è l'articolo 1 della Proposta di Legge : "L'atto medico ricomprende tutte le attività professionali, ad esempio di carattere scientifico, di insegnamento, di formazione, educative, organizzative, cliniche e di tecnologia medica, svolte al fine di promuovere la salute, prevenire le malattie, effettuare diagnosi e prescrivere cure terapeutiche o riabilitative nei confronti di pazienti, individui, gruppi o comunità, nel quadro delle norme etiche e deontologiche. L'atto medico è una responsabilità del medico abilitato e deve essere eseguito dal medico o sotto la sua diretta supervisione e/o prescrizione".
 
Dunque non frutto di quei cattivoni nostalgici e medievali dei medici italiani ma di un consesso che riunisce i medici di tutti i Paesi europei e alcuni Ordini del medio oriente e Asia occidentale; e ho motivo di ritenere che anche i Colleghi degli altri Continenti del pianeta si riconoscano nella citata definizione, "core" del Progetto di Legge italiano.  
 
Ma, per tornare in casa nostra, nonostante gli scomposti attacchi a ripetizione della senatrice Silvestro (sono leciti? è il caso di fare un esposto al Presidente del Senato Pietro Grasso?) e il lavorio dietro le quinte e le scartoffie del dott. Proia, anche il ministro Lorenzin è in linea con questa naturale ed universale accezione del ruolo del medico: all'ultimo Congresso della Fimmg ha dichiarato "..è il medico che decide cosa bisogna fare", sintetizzando sia quanto espresso dalla Fnomceo relativamente alla leadership funzionale del medico-chirurgo nell'équipe, sia lo spirito e l'intento di chiarezza della Proposta di Legge sull'Atto Medico, sia la definizione dell'Unione Europea Medici Specialisti.
 
D’altronde molti dimenticano anche volutamente che la legge italiana già sancisce molto chiaramente la leadership medico-chirurgica: articolo 15 comma 6 DLgs 502/92, ribadito integralmente lo scorso anno dall'articolo 11 della  legge 124/2015 (legge Madia di riforma  della P.A.) “Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell’ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l’adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell’efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione”.
 
Insomma basta attacchi alle decine di migliaia di medici-chirurghi italiani tutti i giorni in prima linea, basta utilizzo e presa in giro delle decine di migliaia di infermieri italiani della prima linea per fare carriere  di vario tipo. 
    
                                                             
Antonio Ciofani
Resp. Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi, Ospedale Spirito Santo, Pescara
Consigliere Nazionale Anaao-Assomed

13 febbraio 2016
© Riproduzione riservata

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