Medici fiscali. Non siamo come ci dipingono i media

Medici fiscali. Non siamo come ci dipingono i media

Medici fiscali. Non siamo come ci dipingono i media

Gentile Direttore,
per molti media i medici fiscali sono controllori, ricercatori di assenteisti o una sorta di filibustieri alla ricerca di incentivi. Nulla di più lontano dalla realtà: il profilo del medico fiscale delineato da molti media è del tutto fuorviante, poiché il fine dell’accertamento sanitario ai lavoratori dipendenti in malattia è soltanto ed esclusivamente quello di contemperare la tutela della salute del prestatore d’opera con gli interessi legittimi del datore di lavoro e della collettività.
 
L’alba della medicina fiscale sorge con l’articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del  20 maggio 1970): Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
 
La necessità di individuare professionisti in grado di garantire la terzietà e cioè l’imparzialità nei confronti del lavoratore, del datore di lavoro e degli Istituti previdenziali competenti, ha di fatto costituito il motore di propulsione per l’istituzione delle cosiddette liste speciali dei medici di controllo nelle sedi Inps.
 
Tali liste sono composte da medici libero professionisti con   rapporto di lavoro atipico su cui gravano i doveri del rapporto di lavoro dipendente in assenza delle tutele previste da tale rapporto.
 
Esso prevede una reperibilità e disponibilità giornaliera e totalmente gratuita senza interruzioni, sette giorni su sette, compresi i festivi ed i superfestivi. Disposizioni recenti concedono, a discrezione delle singole sedi, la turnazione nei fine settimana e nei giorni festivi, purché il servizio sia sempre coperto. Se questo  permette ai medici che operano nelle sedi delle grandi città di godere di due o tre riposi mensili, lo stesso non accade nei piccoli centri, dove i due/tre professionisti presenti, di fatto devono garantire la continuità del servizio ogni singolo giorno dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19, rinunciando costantemente al riposo settimanale.
 
La disponibilità non comporta la conseguente assegnazione delle visite: ogni giorno alle ore 9 per la fascia antimeridiana e alle ore 14 per la fascia pomeridiana, il medico attraverso gli strumenti telematici in sua dotazione procede alla richiesta di visite. Il sistema informatico denominato S.A.Vi.O. dopo aver elaborato i dati, comunica al sanitario la presenza o l’assenza degli accertamenti da effettuare.
 
Qualora ci siano visite, il medico viene retribuito a notula, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore. Interessante notare che in caso di assenza del lavoratore, il compenso per l’operatore sanitario è ridotto rispetto a quando il dipendente è reperibile nella propria abitazione e viene sottoposto alla  visita di controllo domiciliare.
 
Nell’eventualità tutt’altro che remota in cui S.A.Vi.O. comunichi la mancanza di visite per il medico che ha inoltrato la richiesta, non viene riconosciuto nemmeno un minimo indennizzo per la disponibilità, che impedisce però di poter svolgere qualunque altra attività, poiché la pianificazione, come abbiamo visto, avviene quotidianamente, al mattino e al pomeriggio.
 
In conclusione, il medico fiscale non ricerca gli assenteisti, non “controlla” la presenza del lavoratore a casa, ma valuta la sua idoneità o l’incapacità alla ripresa dell’attività lavorativa, tenendo in considerazione le mansioni svolte. Parimenti, non riceve alcun incentivo sulle visite svolte, il cui numero viene peraltro rigorosamente deciso dalla sede di competenza, ma soltanto l’onorario previsto. Vale la pena di ricordare che, in quanto libero professionista egli non ha diritto all’indennità di malattia, di infortunio, né alla retribuzione delle ferie.
 
Maria Parisi
Consigliere regionale ANMEFI

16 Gennaio 2018

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