Oblio oncologico, Ivass emana il Provvedimento per l’adeguamento delle assicurazioni

Oblio oncologico, Ivass emana il Provvedimento per l’adeguamento delle assicurazioni

Oblio oncologico, Ivass emana il Provvedimento per l’adeguamento delle assicurazioni

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass) ha emanato il Provvedimento 169 che dà attuazione alla Legge sull’oblio oncologico, con obbligo di adeguamento entro 15 giorni per imprese e distributori. Soddisfazione da parte delle Associazioni di pazienti. Provvedimento Ivass.

Emanato, lo scorso 15 gennaio 2026, il Provvedimento n. 169 dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) che stabilisce le modalità di attuazione del diritto all’oblio oncologico, secondo quanto previsto dalla legge n.193 del 7/12/2023. All’interno si procede ad un adeguamento dei regolamenti Ivass sugli obblighi informativi per i distributori e le imprese di assicurazione, in merito al diritto all’oblio oncologico, e ad un raccordo con la legge e i decreti ministeriali.

Cosa prevede la Legge sull’oblio oncologico

La legge 193/2023 (in G.U. n.294/2023) introduce il divieto per imprese e distributori di assicurazioni, in sede di stipula o rinnovo di contratto, a chiedere informazioni sullo stato di salute del cliente già affetto da patologie oncologiche, quando sia trascorso un periodo (10 anni, riducibili a 5 per i minori di 21 anni) dal trattamento attivo e in assenza di recidive o ricadute. Nel testo si specifica, inoltre, che del diritto deve essere fatta menzione in tutti i moduli e formulari predisposti in sede contrattuale. Infine, le informazioni su patologie oncologiche – se acquisite precedentemente all’entrata in vigore della legge – non possono essere utilizzate ai fini di valutazione del rischio o solvibilità del contraente, se nel frattempo ha maturato i requisiti per il diritto all’oblio oncologico.

Cosa prevede il Provvedimento Ivass

Il Provvedimento che provvede all’attuazione della legge sull’oblio oncologico si compone di quattro articoli:

Articolo 1. All’interno si provvede a modifiche e integrazioni del Regolamento Ivass (n.20 del 2/8/18), aggiungendo all’elenco delle definizioni: “conclusione del trattamento attivo della patologia” e “diritto all’oblio oncologico”. Inoltre, rispetto all’esercizio del diritto all’oblio, si introducono l’articolo 56-bis e l’articolo 56-ter nel Reg. n. 40/2018. I quali, rispettivamente, prevedono che:

  • In caso di stipula di contratto, i distributori di assicurazione forniscano ai clienti l’informativa sul diritto oncologico con indicazione nei Mup (Moduli unici precontrattuali);
  • In caso di rinnovo, l’obbligo sia il medesimo nel caso l’informativa non fosse stata fornita in precedenza.
  • Le informazioni su pregresse patologie oncologiche non possono essere acquisite né dal cliente né altrove, compreso il rischio di patologia oncologica del contraente o lo stato di salute dei familiari.
  • Se le informazioni sanitarie sono già state acquisite non possono essere utilizzate in nessun caso.
  • Ci sia obbligo per i distributori a procedere a cancellazione delle informazioni già in possesso sulla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento di certificazione di avvenuto oblio oncologico.

Inoltre, si prevede l’applicazione delle nuove previsioni regolamentari in materia di oblio oncologico alla distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi da parte di agenti, broker e loro collaboratori (con esclusione degli intermediari finanziari, iscritti nella sezione D del Registro degli intermediari, che ricadano nel perimetro di competenza della Consob).

Articolo 2. All’interno si dispone l’inserimento nei DIP (Documenti informativi precontrattuali) aggiuntivi dell’informativa sull’oblio oncologico. Interviene, inoltre, sul dettato dell’articolo 11 (Proposta di assicurazione e altri documenti relativi all’emissione del contratto), a fini di raccordo tra la disciplina dell’oblio oncologico e quella civilistica in materia di dichiarazioni reticenti e per fornire indicazioni con riguardo alla richiesta di visite mediche di controllo e accertamenti sanitari.

Articolo 3 e 4. Gli ultimi due articolo contengono la disciplina transitoria e l’obbligo per imprese e distributori di adeguarsi alle nuove disposizioni entro 15 giorni dalla pubblicazione del Provvedimento in Gazzetta Ufficiale.

Cosa ne pensano i rappresentanti dei pazienti

“Accogliamo con grande soddisfazione il Provvedimento IVASS n. 169 del 15 gennaio 2026, che recepisce in modo puntuale e sostanziale molte delle osservazioni che FAVO e FIAGOP avevano presentato congiuntamente, durante la consultazione pubblica del gennaio 2025, nell’interesse delle persone guarite da tumore” scrivono i rappresentanti di FAVO (Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia) e FIAGOP (Federazione Italiana delle Associazioni di Genitori e Guariti in Oncoematologia Pediatrica).

“Si tratta di un passo decisivo per garantire un’applicazione corretta – proseguono – coerente e non discriminatoria della Legge n. 193/2023 sul diritto all’oblio oncologico. In particolare, riteniamo di fondamentale importanza il chiarimento inserito all’articolo 1, secondo cui il certificato di guarigione può essere richiesto esclusivamente ai fini della cancellazione delle informazioni sanitarie pregresse già fornite dall’assicurato quando non era ancora maturato l’oblio oncologico. Questo principio tutela la dignità delle persone guarite e impedisce che vengano costrette a rivelare dati che la legge considera ormai soggetti a oblio, in pieno rispetto del GDPR e del principio di minimizzazione dei dati”.

“L’IVASS ha chiarito in modo definitivo che le persone guarite non devono più essere costrette a rivelare informazioni sulla loro precedente malattia quando stipulano o rinnovano una polizza. Il certificato di guarigione serve solo per cancellare dati già forniti in passato, e non può diventare una nuova barriera. In accoglimento delle osservazioni FAVO la documentazione precontrattuale è stata modificata per chiarire che il certificato di guarigione è richiesto solo per contratti già in essere. ?Il testo è stato riformulato per specificare che il cliente non è tenuto a fornire informazioni relative alla propria pregressa condizione patologica al momento della stipula o del rinnovo del contratto. ?Queste modifiche rafforzano la trasparenza e garantiscono un allineamento più rigoroso con la norma primaria e con i decreti attuativi”.

“Il lavoro svolto dall’Ivass– concludono le Federazioni – dimostra attenzione e sensibilità verso una platea di milioni di cittadini che, dopo aver superato una malattia oncologica, hanno diritto a non subire ulteriori discriminazioni nell’accesso ai servizi assicurativi e finanziari. Continueremo a vigilare affinché tutte le compagnie si adeguino rapidamente, perché nessuno debba più pagare il prezzo di una malattia che ha già superato”.

Provvedimento Ivass

G.F.

19 Gennaio 2026

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