Farmaci con regime di fornitura limitativo. Aifa: “Prescrivibili da qualunque medico che operi in un centro individuato dalla Regione”

Farmaci con regime di fornitura limitativo. Aifa: “Prescrivibili da qualunque medico che operi in un centro individuato dalla Regione”

Farmaci con regime di fornitura limitativo. Aifa: “Prescrivibili da qualunque medico che operi in un centro individuato dalla Regione”
Questi farmaci sono, invece, prescrivibili al di fuori dei centri ospedalieri solo da parte di specialisti individuati dalla Commissione Tecnico Scientifica dell'Aifa. La rimborsabilità da parte del Ssn non è prevista solo se la loro prescrizione avviene dal di fuori del centro ospedaliero, da parte di specialisti individuati dall'Aifa operanti in regime di attività libero professionale.

I medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa sono i medicinali la cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata a taluni medici specialisti o a taluni contesti assistenziali. In una nota l’Agenzia italiana del farmaco fa il punto su questi farmaci. Innanzitutto, le norme di riferimento sono gli artt. 92,93 e 94 del D.Lgs. 219/2006, così rispettivamente rubricati:

1. Medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture a esso assimilabili. Sono i medicinali che, per le caratteristiche farmacologiche, o per innovatività, per modalità di somministrazione o per altri motivi di tutela della salute pubblica, non possono essere utilizzati in condizioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere.

2. Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Sono i medicinali che, sebbene utilizzabili anche in trattamenti domiciliari, richiedono che la diagnosi sia effettuata in ambienti ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati, o che la diagnosi stessa e, eventualmente, il controllo in corso di trattamento sono riservati allo specialista.

3. Medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista. Sono i medicinali che, per loro caratteristiche farmacologiche e modalità di impiego, sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente da un medico specialista.

"Il dubbio interpretativo emerso a livello regionale ha riguardato, nello specifico – spiega l’Aifa – la nozione di Centro ospedaliero, la legittimità della prescrizione effettuata dagli specialisti (qualora non indicati dalla Commissione Tecnico Scientifica dell’Aifa) afferenti al centro ospedaliero o esterni allo stesso, nonchè la legittimità di prescrizione di specialisti diversi da quelli eventualmente individuati dalla Commissione Tecnico Scientifica dell’Aifa”.
 
A tal proposito l’Ente regolatorio osserva che “in tale contesto si rilevano due fondamentali e distinti concetti, ovvero quello relativo alla diagnosi e quello relativo alla prescrizione. A questi due profili deve essere ricollegato anche il tema della rimborsabilità dei medicinali prescritti in ambito ospedaliero e/o specialistico territoriale”.

Visto il regime di fornitura di tali medicinali (OSP e OSPL, RRL, RNRL, USPL), la prescrizione in regime di convenzione con il Ssn e la diagnosi dovranno, dunque, avvenire in ambienti ospedalieri ovvero in centri che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati, comprendendo quindi sia centri all’interno dell’ospedale, sia specialisti o centri specialistici all’esterno dell’ospedale identificati dalle Regioni. "Ad eccezione delle prescrizioni limitative di medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP e OSPL, art. 92 del D.Lgs. 219/2006) e di quelle esclusive dello specialista (USPL, art.94 del citato decreto), le altre ricette limitative di cui al punto 2 dell'elencazione (medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti) costituiscono l'oggetto del presente comunicato", sottolinea l'Aifa.

Pertanto, al fine di uniformare il comportamento prescrittivo su tutto il territorio nazionale e chiarire dubbi interpretativi emersi a vari livelli (regionali e di strutture sanitarie locali), l'Agenzia del farmaco ha precisato che, qualora nella Determina autorizzativa del medicinale, il regime di fornitura individuato sia quello di “prodotto vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti“ ( e questi vengono eventualmente individuati dalla CTS), si deve intendere che il medicinale è:
1. Prescrivibile da qualunque medico operi all’interno del centro ospedaliero, individuato dalla Regione, a prescindere dalla specializzazione, ivi compresi gli specialisti individuati dalla Commissione Tecnico Scientifica Aifa;
2. Prescrivibile al di fuori del centro ospedaliero solo dagli specialisti individuati dalla Commissione Tecnico Scientifica Aifa.
 
In merito alla rimborsabilità, in accordo con quanto espresso relativamente alla prescrivibilità, si deve intendere che il medicinale è:
Rimborsabile dal Ssn qualora prescritto da qualunque medico operi all’interno del centro ospedaliero di riferimento, a prescindere dalla specializzazione, ivi compresi gli specialisti individuati dalla Commissione Tecnico Scientifica Aifa;
Rimborsabile dal Ssn qualora prescritto al di fuori del centro ospedaliero solo dagli specialisti individuati dalla Commissione Tecnico Scientifica Aifa, operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale (per esempio: specialisti ambulatoriali che operano in aziende sanitarie territoriali, etc.);
Non rimborsabile ed a carico del cittadino qualora prescritto al di fuori del centro ospedaliero solo dagli specialisti individuati dalla Commissione Tecnico Scientifica Aifa, operanti in regime di attività libero professionale.
 
"Infine – conclude l'Ente regolatorio – preme precisare che con il termine Centro ospedaliero non si fa riferimento all’ospedale in toto, ma ci si riferisce in senso lato alla singola unità operativa semplice o complessa in ambito ospedaliero o anche sanitario territoriale, all'interno della quale opera il medico prescrittore".

10 Settembre 2015

© Riproduzione riservata

Aifa: dal nuovo prontuario all’accesso ai farmaci: ecco gli obiettivi per il 2026
Aifa: dal nuovo prontuario all’accesso ai farmaci: ecco gli obiettivi per il 2026

Arriva il Programma di attività 2026 dell’Agenzia italiana del farmaco che mette nero su bianco le priorità che guideranno l’azione dell’ente nel corso dell’anno: sicurezza dei medicinali, accesso uniforme alle...

Fogli illustrativi cartacei e digitali dei medicinali: perché l’approccio dell’Italia è importante per la sicurezza dei pazienti
Fogli illustrativi cartacei e digitali dei medicinali: perché l’approccio dell’Italia è importante per la sicurezza dei pazienti

INFORMATIVA PUBBLICITARIA La digitalizzazione delle informazioni sui medicinali sta entrando in una fase decisiva in tutta Europa, imponendo alle autorità regolatorie una scelta tutt’altro che banale: innovare senza compromettere l’accesso...

One Health. L’approccio sempre più parte delle strategie dei Paesi europei e del Mediterraneo, ma ancora ostacoli alla piena applicazione
One Health. L’approccio sempre più parte delle strategie dei Paesi europei e del Mediterraneo, ma ancora ostacoli alla piena applicazione

In Europa e nei Paesi del Mediterraneo l’approccio “One Health” sta diventando parte delle strategie per garantire la salute pubblica, ma rimangono difficoltà e limiti da superare. A fare il...

Psoriasi, terapie efficaci ma accesso e aderenza restano una sfida: i dati dell’Open Day di Fondazione Onda ETS
Psoriasi, terapie efficaci ma accesso e aderenza restano una sfida: i dati dell’Open Day di Fondazione Onda ETS

97 strutture sanitarie coinvolte su tutto il territorio nazionale, oltre 750 visite e consulenze dermatologiche, momenti informativi rivolti alla cittadinanza, dirette social e info point presidiati da personale specializzato. Sono...