Danni da trasfusione. Cassazione: in caso di contenzioso, in giudizio il Ministero, non le Regioni

Danni da trasfusione. Cassazione: in caso di contenzioso, in giudizio il Ministero, non le Regioni

Danni da trasfusione. Cassazione: in caso di contenzioso, in giudizio il Ministero, non le Regioni
La riforma del Titolo V e il passaggio di competenze e poteri dallo Stato alle Regioni non hanno variato le norme processuali in materia di contenzioso per danni da trasfusione, che devono continuare ad essere presentate contro il ministero della Salute. È quanto conferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12538 del 9 giugno 2011.

Nelle controversie aventi ad oggetto l’indennizzo per danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, è al ministero della Salute che compete la legittimazione passiva, nonostante nel corso degli ultimi due decenni la competenza in metria sia stata trasferita alle Regioni.
È quanto afferma la Corte di Cassazione con sentenza n. 12538 del 9 giugno 2011, in cui si sottolinea che questo avviene a prescindere dal fatto che la domanda di indennizzo sia stata depositata prima del 21 febbraio 2001, data a partire dalla quale gli oneri del contenzioso sono passati a carico delle Regioni.

Dopo un’articolata disamina della normativa che regola la materia (si va dalla legge n. 210 del 1992 ai Dpcm. 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003) e delle passate sentenze della Cassazione su casi simili, la Corte ha rilevato infatti che non c’è stata alcuna variazione delle regole processuali sulla legittimazione in materia, che resta quindi in capo al ministero della Salute.
Le disposizioni sul contenzioso contenute nei due Dpcm, infatti, riservano alle regioni solo l'onere del contenzioso, confermando quindi quanto all'art. 5 della legge n. 210/1992 che assegna al ministro della Salute la competenza a decidere il ricorso amministrativo avverso la valutazione della commissione medico-ospedaliera. Competenza fatta salva dall'art. 123 dlgs. 112/1998 e non cambiata dai due Dpcm. “Può allora concludersi – afferma la Cassazione – che, come il ministro della Salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale in esame, analogamente è nei suoi confronti che va proposta l’azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l’indennizzo”.
 
Il caso riguardava, in particolare, il ricorso depositato il 6 marzo 2006 da una cittadina contro il Ministero della Salute al fine di ottenere l'indennizzo per un danno irreversibile a seguito di emotrasfusione. Il ministero si è costituito in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito le domande della parte avversa. Il Tribunale di Bologna ha condannato il ministero a corrispondere l'indennizzo previsto. Ma contro la condanna, l'8 gennaio 2007, il ministero è ricorso in appello. In questa fase processuale a costituirsi sono stati gli eredi della paziente, che nel frattempo era deceduta. Gli appellati hanno resistito all'appello ed hanno proposto appello incidentale condizionato. Con sentenza del 6 maggio – 24 settembre 2008 la Corte d'appello di Bologna rigettava l'appello proposto dal Ministero della Salute, dichiarando assorbito l'appello incidentale, e condannava il Ministero al pagamento delle spese processuali. Contro questa pronuncia il ministero ha tuttavia presentato ricorso in Cassazione, sostenendo il contrasto di giurisprudenza in ordine alla legittimazione passiva del ministero. Ricorso  rigettato dalla Cassazione lo scorso 9 giugno.
 

27 Giugno 2011

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