Celiachia. Antitrust: “Utilizzo contributo pubblico per acquisto prodotti senza glutine non sia limitato a canale farmaceutico”

Celiachia. Antitrust: “Utilizzo contributo pubblico per acquisto prodotti senza glutine non sia limitato a canale farmaceutico”

Celiachia. Antitrust: “Utilizzo contributo pubblico per acquisto prodotti senza glutine non sia limitato a canale farmaceutico”
L’Autorità fa il punto sulle modalità di erogazione gratuita, a favore dei soggetti che soffrono di celiachia, dei prodotti alimentari senza glutine. “Rendere utilizzabile il contributo pubblico, sia esso in forma cartacea o digitale, unicamente presso le farmacie, con esclusione di altri punti vendita è idonea a determinare una ingiustificata restrizione della concorrenza”. LA NOTA

“L’Autorità ritiene che la decisione assunta da talune delle Regioni Italiane (Sardegna, Campania, Valle d’Aosta e Marche) di rendere utilizzabile il contributo pubblico, sia esso in forma cartacea o digitale, unicamente presso le farmacie (e/o le parafarmacie e/o gli esercizi commerciali specializzati), con esclusione di altri punti vendita (dove è possibile reperire i medesimi prodotti dieto-terapeutici), sia idonea a determinare una ingiustificata restrizione della concorrenza”. A specificarlo è l’Antitrust che facendo seguito a una denuncia pervenuta da parte del Centro Tutela Consumatori Utenti, ha formulato alcune osservazioni in merito alle modalità di erogazione gratuita (sono nei Lea), a favore dei soggetti che soffrono di celiachia, dei prodotti alimentari senza glutine adottate dalle singole Regioni nel territorio italiano.
 
A livello regionale l’Autority sottolinea come è emerso come “le singole Regioni hanno previsto modalità differenti di accreditamento del contributo pubblico e di erogazione dei prodotti senza glutine ai soggetti cui venga diagnosticata e certificata la malattia celiaca. In alcune Regioni, per esempio, si prevede l’utilizzo di buoni cartacei mensili che vengono forniti dalla ASL di appartenenza dietro presentazione del certificato medico attestante la malattia celiaca, spendibili frazionatamente o in un’unica soluzione, nello stesso o in negozi diversi (Abruzzo, Alto Adige , Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria (città di Castello e Terni), Sardegna, Sicilia  e Veneto).
 
In altre è previsto l’utilizzo della ricetta rossa (Friuli Venezia Giulia, Marche  e Valle d’Aosta), in altre ancora è stato avviato un processo di informatizzazione con la trasformazione dei buoni da cartacei a digitali, con l’accreditamento sulla tessera sanitaria  dell’importo mensile destinato all’acquisto dei prodotti gluteen free”.
 
Ma il punto è per l’Antitrust “la possibilità di acquistare gli alimenti necessari alla propria dieta presso diversi esercizi commerciali, quali, in aggiunta al canale farmaceutico, le parafarmacie, i negozi specializzati e i punti vendita della GDO – dove sono presenti, con le rispettive linee di prodotti senza glutine, anche gli stessi operatori della GDO con i propri marchi privati (cd. private label) e le industrie alimentari -, oltre a garantire un’opportunità di scelta maggiore per i consumatori celiaci, costituisce senz’altro un importante strumento concorrenziale in grado di stimolare una riduzione dei prezzi a vantaggio di coloro che soffrono di tale patologia”.
 
In ogni caso “in molte Regioni italiane è già stato disposto, a livello normativo, che il contributo statale possa essere utilizzato non solo nel canale farmaceutico ma anche nei negozi specializzati, nelle parafarmacie e nei punti vendita della GDO (che devono stipulare apposite convenzioni con le ASL), con vantaggi in termini di stimolo alla concorrenza tra prodotti/canali di vendita, a beneficio dei consumatori. In questo senso appare di fondamentale importanza che tale possibilità venga resa effettiva, dando concreta attuazione alle previsioni normative, mediante una razionalizzazione e informatizzazione delle modalità di accredito del contributo pubblico, tale da garantire una rendicontazione trasparente e automatica nonché modalità di rimborso agevoli e tempestive da parte di qualunque tipologia di esercizio commerciale”. 

12 Settembre 2016

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