Prezzi delle preparazioni in farmacia. Arriva la nuova tariffa nazionale stabilita dopo quasi 25 anni da un decreto della Salute firmato oggi dal ministro Lorenzin 

Prezzi delle preparazioni in farmacia. Arriva la nuova tariffa nazionale stabilita dopo quasi 25 anni da un decreto della Salute firmato oggi dal ministro Lorenzin 

Prezzi delle preparazioni in farmacia. Arriva la nuova tariffa nazionale stabilita dopo quasi 25 anni da un decreto della Salute firmato oggi dal ministro Lorenzin 
Un decreto della Salute appena firmato dal ministro Lorenzin dopo quasi 25 anni stabilisce la nuova tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei farmaci preparati in farmacia in modo estemporaneo e integrale, sia per uso umano che veterinari. Il decreto, in attuazione dell’articolo 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ha adeguato le tariffe attuali alle fluttuazioni dei costi di produzione.

I farmaci preparati in farmacia in modo estemporaneo e integrale, sia per uso umano che veterinari, hanno un nuovo metodo di determinazione del prezzo  che tiene conto sia del costo delle sostanze, dei costi di preparazione e soprattutto della professionalità dei farmacisti.

A stabilirlo è un decreto della Salute appena firmato dal ministro Lorenzin che dopo quasi 25 anni stabilisce la nuova tariffa nazionale per la vendita al pubblico. Il decreto, in attuazione dell’articolo 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ha adeguato le tariffe attuali alle fluttuazioni dei costi di produzione.

La novità è stata resa possibile grazie al lavoro svolto da un Tavolo tecnico istituito presso il ministero, al quale hanno partecipato rappresentanti di Fofi, Ferderfarma, Asfi, Assofarm, Farmacie unite, Sifap e Utifar.

Il decreto stabilisce che non è consentito quotare una sostanza a un prezzo diverso da quello indicato nella “Tabella dei prezzi delle sostanze”, anche quando sia stata impiegata una sostanza contraddistinta da marchio registrato. Inoltre, per le sostanze non comprese in Tabella l’attuale criterio del raddoppio del prezzo viene sostituito dal prezzo di acquisto, determinando un contenimento del prezzo finale del farmaco, con conseguente risparmio di spesa per il paziente. 

Sono inoltre aggiornati gli importi dei diritti addizionali: in particolare, è stato soppresso il diritto addizionale diurno per le farmacie urbane e rurali e previsto solo per quelle rurali sussidiate. Per quanto riguarda invece i diritti addizionali notturni, è stato aggiornato il relativo importo per le farmacie urbane e rurali e per le rurali sussidiate.

Infine il decreto stabilisce che i prezzi così determinati non possano essere incrementati in alcun caso e conferma lo scontodel 16% in favore degli enti pubblici o privati che hanno finalità di assistenza e beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla dispensazione dei medicinali agli aventi diritto, escluso comunque il Servizio sanitario nazionale.
 
La nuova Tariffa  prevede che il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali sarà formato:
a)
dall’importo delle sostanze impiegate di cui all’Allegato A del decreto (“Tabella dei prezzi delle sostanze”) aggiornato sulla base degli attuali prezzi di listino, o per le sostanze non comprese in detto allegato, dall’applicazione del prezzo di acquisto, mantenendo traccia della relativa documentazione di acquisto (pertanto, non si dovrà più procedere a raddoppiare il prezzo della sostanza);

b) dall’importo indicato nell’Allegato B (“Tabella dei costi di preparazione) attualizzato sulla base delle forme farmaceutiche presenti nella Farmacopea Ufficiale, che tiene conto altresì dei tempi necessari per l’allestimento delle stesse;

c) dall’incremento del 40% sui costi di preparazione previsti dal suddetto allegato B al fine di compensare gli oneri connessi alle attività generali, preliminari e successive all’allestimento della preparazione,

d) dall’eventuale supplemento di 2,50 euro previsto per l’allestimento di specifiche preparazioni (sostanze pericolose per la salute umana, stupefacenti, dopanti), in considerazione delle specifiche normative e adempimenti da rispettare per l’allestimento delle stesse;

e) dal costo del recipiente.

Sono stati inoltre modificati i diritti addizionali di chiamata notturna, prevedendo per le farmacie urbane e rurali non sussidiate un importo di 7,50 euro e per le farmacie rurali sussidiate un importo di 10,00 euro. Il diritto addizionale di chiamata diurna è stato mantenuto esclusivamente per le farmacie rurali sussidiate e quantificato in 4, 00 euro. Tali diritti addizionali sono dovuti soltanto quando la farmacia effettua servizio a “battenti chiusi” o “a chiamata”.

E’ stata confermata la percentuale del 16% dello sconto agli enti pubblici o privati aventi finalità di assistenza e beneficenza tenuti alla dispensazione dei medicinali agli aventi diritto, escluso comunque il Servizio Sanitario Nazionale. Da tale sconto sono esclusi i supplementi previsti per l’allestimento di specifiche preparazioni, i diritti addizionali ed il costo del recipiente. A tal proposito, si rammenta che, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, sui medicinali galenici allestiti in farmacia e pagati intermente dal paziente è praticabile lo sconto, purché sia applicato a tutti gli acquirenti e ne sia data adeguata informazione alla clientela.

Il decreto prevede, infine, che il titolare o il direttore della farmacia debba aver cura che nella stessa sia conservata, anche in formato elettronico, una copia della Tariffa, che deve essere resa visibile a chiunque ne faccia richiesta. Tale ultima misura, proposta dalla Federazione e accolta dal Dicastero, si inquadra nell’ambito del processo di digitalizzazione oggi in atto e rappresenta un’importante semplificazione nella gestione amministrativa della farmacia.
 

22 Settembre 2017

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