L’insostenibile leggerezza della deontologia

L’insostenibile leggerezza della deontologia

L’insostenibile leggerezza della deontologia

Gentile direttore,
in questi giorni si assiste ad una contrapposizione, anche con iniziative destinate forse ad accenderla ancor più, sia nei toni che nelle azioni, tra la Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Fmo Tsrm Pstrp) e Ministero della Salute, per l’emanazione del decreto 10 agosto 2018 – Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica.

La fattispecie mi rimanda ad un incontro-dibattito, all’interno dei lavori del 1° congresso InFos a Milano (febbraio 2017), nel quale fu fatto notare alla platea degli astanti (presenti vari dirigenti professionali nazionali) che il Decreto Ministeriale 26 settembre 1994, n. 746 fornisce agli art. 1 e 2 , due differenti definizioni della figura del professionista Tecnico di Radiologia Medica, che in una inutile replica e successivi rimandi normativi forniva le basi più di confusione che di definizione della figura di TSRM, ove non potevano essere – inequivocabilmente – ad esso attribuite alcune dirette ed esclusive competenze, tra cui quelle di RMN (erano infatti accaduti, nel 2014/15, spiacevoli e mai poi risolti “avvicendamenti” di professionisti sanitari diversi dai TSRM alle consolle di RMN in ambito di sanità privata Romagnola, inutilmente denunciati dai coinvolti TSRM oggetto di “defenestrazione”).

Inoltre la riflessione si estendeva al codice deontologico dei TSRM, ove avveniva una inadempienza probabilmente ancor più grave, ossia non veniva affatto presentata la figura del medesimo professionista (errore peraltro sistematico della maggioranza dei codici deontologici delle 22 professioni sanitarie – dato relativo da uno studio precedentemente condotto).

Infine si indicava che, tale analisi incrociata suggeriva che non è stato ancora, sempre in generale, ben recepito uno dei contenuti trasversali alle leggi 42/99, 251/00 e 43/2006; ossia che all’interno del processo normativo di identificazione e caratterizzazione dei professionisti della sanità, è stato valorizzato al più alto grado il documento codicistico dell’organismo rappresentativo professionale, ove pertanto è opportuno trovi spazio una puntuale presentazione del professionista, con campo proprio di attività e di responsabilità; situazione questa che, laddove intrapresa, nel caso specifico dei TSRM avrebbe agevolato ad una più cogente richiesta presso il Ministero della Salute per una correzione degli indicati articoli 1 e 2 del documento ministeriale istitutivo della professione.

Ebbene, la semplice convinta riflessione di allora – ma ancor più – di oggi, è che se forse quel suggerimento fosse stato ben inteso e fossero state prese le dovute azioni a rimedio, forse oggi i TSRM avrebbero avuto un Decreto sulla RM differente, ove sarebbe stato più difficile escluderli.

Dr. Calogero Spada
Dottore Magistrale
Specialista TSRM in Neuroradiologia
Abilitato alle Funzioni Direttive
Abilitato Direzione & Management AASS

12 Novembre 2018

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