Sì alla responsabilità medica per la morte del neonato a poche ore dalla nascita, ma no a un risarcimento da perdita della vita

Sì alla responsabilità medica per la morte del neonato a poche ore dalla nascita, ma no a un risarcimento da perdita della vita

Sì alla responsabilità medica per la morte del neonato a poche ore dalla nascita, ma no a un risarcimento da perdita della vita
La Corte d'Appello di Ancona (sentenza 101/2019), confermando la decisione del Tribunale, afferma la responsabilità dei medici nel post operatorio ma anche che ai genitori che abbiano perso il figlio a distanza di poche ore dal parto non può essere risarcito iure hereditatis il danno da perdita della vita. LA SENTENZA.

La morte di un neonato a poche ore dalla nascita non può far ottenere ai genitori il risarcimento del danno da perdita della vita (iure hereditatis)   perché per determinarlo si considerano l'intensità del rapporto affettivo tra vittima e superstite, l'età della vittima, l'età del superstite, la convivenza o meno con la vittima, la composizione del nucleo familiare.

E in questo senso si era già espresso il Tribunale prima e la Corte di Appello (sentenza 101/2019) ha deciso di confermare la posizione già assunta dal giudice di primo grado, collegandosi alla sentenza 15350/2015 della Cassazione e ribadendo che non è possibile ottenere il risarcimento del danno iure hereditatis quando la morte sia immediata o segua entro un brevissimo lasso di tempo le lesioni, per l'assenza di un soggetto legittimato a far valere il credito risarcitorio.

Il fatto
La morte del piccolo era avvenuta circa  29  ore  dopo  il parto ed è stata  causata secondo la CTU medico legale,  oltre che  da  eventi naturali,  dalla  inadeguata   condotta   tenuta dai sanitari dell'ospedale a  partire  da  circa  18/19  ore dopo  il  parto.

Il decesso  si è verificato a causa di una "insufficienza respiratoria da malattia delle membrane ialine diffusa, severa"; il comportamento dei sanitari tenuto nella prima fase dell'intervento prestato per fronteggiare il "distress respiratorio", consistito nella sola somministrazione dell'ossigeno-terapia nei modi e nei tempi con cui è stata effettuata e la tipologia del monitoraggio adottata risultano giustificati, in relazione allo standard diagnostico-terapeutico che, all'epoca dei fatti, i reparti di pediatria di ospedali periferici possedevano.

La condotta dei medici è stata invece inadeguata a partire dalla rivalutazione clinica effettuata al mattino del giorno successivo alla nascita (a distanza di 18-19 ore circa dall'inizio della ossigeno-terapia), quando un corretto indirizzo diagnostico e terapeutico o l'eventuale tempestivo trasferimento presso una struttura sanitaria adeguata avrebbero potuto, in termini probabilistici, ridurre il rischio del decesso del 90 per cento.

Il Tribunale, escludendo il riconoscimento sia della voce di danno da sofferenza soggettiva subita dalla vittima (non ricollegabile alla accertata responsabilità dei sanitari), sia del  danno biologico iure proprio, ha invece riconosciuto a ciascuno dei genitori il risarcimento del danno da sofferenza  soggettiva che ha liquidato, in base alle tabelle di  Miliano del  2011 con 190.000 euro  a favore  della madre a e 175.000 euroa favore  del padre oltre agli interessi per il ritardo sulle somme rivalutate.

I genitori però hanno chiesto il pagamento della ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno sia iure proprio sia iure hereditatis.

La sentenza
La Corte d'appello ha deciso di confermare la posizione del giudice di primo grado, collegandosi a quanto stabilito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza numero 15350/2015 e alla irrisarcibilità del danno da perdita della vita che deriva non tanto dalla natura personalissima del diritto leso, quanto piuttosto "dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo".

Secondo la Corte di Appello il primo giudice, ha quindi determinato l'importo del risarcimento tenendo presente, da un lato, la brevità della vita del piccolo, la mancanza obiettiva del tempo per la consolidazione di un rapporto affettivo e la giovane età dei genitori e, dall'altro, l'infrequenza di complicanze del parto e la mancanza all'epoca di altri figli, così compensando, sebbene in piccola parte, gli altri indici orientativi.

Valutando questi principi la Corte di Appello “ritiene che nel caso di specie – in cui il neonato è deceduto dopo appena 29 ore dal parto – la domanda degli attori,  odierni  appellanti, diretta a ottenere il risarcimento del danno da perdita della vita del neonato non possa trovare accoglimento”.

La Corte d’appello ha respinto anche le contestazioni sull’ entità della somma liquidata a titolo di risarcimento del  danno  iure proprio per la morte del figlio, basate sul fatto che il Tribunale si è avvicinato ai valori più bassi della forbice prevista dalle tabelle milanesi del 2011 (che, per la perdita di un figlio, prevedono un importo da un minimo di 154.350 euro a un massimo di 308.700 euro).

Questo perché “il Tribunale nel liquidare gli importi spettanti ai due genitori ha innanzitutto precisato che ‘il danno da sofferenza soggettiva dei congiunti più prossimi (genitori, figli, fratelli) va presunto e liquidato  in  via  equitativa all'interno della forbice degli importi minimi e massimi previsti dalla Tabella 2011 del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale nella parte riguardante la perdita del rapporto parentale’ e che ‘per determinare l'importo dovuto tra il minimo e il massimo si deve tenere conto soprattutto dei seguenti criteri: intensità  del  rapporto affettivo tra vittima e superstite; età della vittima; età del superstite; convivenza o meno con la vittima; composizione del nucleo fam iliare’" .

La Corte d’Appello osserva poi che “la liquidazione del danno va effettuata  in via equitativa e che la caratteristica principale delle tabelle milanesi per il risarcimento del danno da perdita parentale è quella di  prevedere  un minimo e un massimo della somma attribuibile ai congiunti, che varia in considerazione della relazione parentale del soggetto richiedente il risarcimento con quello deceduto sulla base di parametri di riferimento (quali, per esempio, la sopravvivenza o meno, l’intensità della relazione affettiva familiare residua e di  quella  che caratterizzava il rapporto parentale con la persona deceduta) che, come si è visto, il Tribunale ha tenuto in considerazione e  correttamente valutato ai fini della quantificazione del danno, avendo il primo giudice liquidato somme superiori all'importo più basso della forbice, evidenziando in modo esauriente le ragioni della decisione che, per la completezza della motivazione, la Corte condivide, in mancanza di ulteriori elementi tali da evidenziare aspetti peculiari della fattispecie concreta e del rapporto intercorso tra la vittima ed i superstiti e da giustificare un importo maggiore rispetto a quello liquidato”.

04 Febbraio 2019

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