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Decreto Ucraina in Gazzetta. Alle regioni 152 milioni per l’assistenza sanitaria ai profughi e deroga ai sanitari ucraini fuggiti dalla guerra per poter esercitare in Italia


Pubblicato in Gazzetta il decreto approvato dal Governo il 18 marzo scorso per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina. Il decreto modifica e integra le norme attuali sui poteri speciali finalizzati a salvaguardare gli asset strategici italiani da acquisizioni estere inserendo anche le imprese della salute tra i “sorvegliati speciali. IL DECRETO.

22 MAR - Con la pubblicazione in Gazzetta ieri sera il decreto legge varato il 18 marzo dal Consiglio dei ministri per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina diventa operativo da oggi.
 
Tra le misure del decreto tre riguardano espressamente la sanità: una sui poteri speciali per la salvaguardia degli assetti strategici del Paese, un’altra per garantire un finanziamento aggiuntivo straordinario alle regioni per l’assistenza sanitaria i profughi dall’Ucraina e una terza con la deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per i sanitari ucraini giunti in Italia durante questa crisi.


Sui poteri speciali, previsti dal decreto 21 del 2012, finalizzati a salvaguardare gli asset strategici del Paese da acquisizioni estere, la novità introdotta dal nuovo decreto è che anche il settore della salute entra tra quelli oggetto dell’obbligo di notifica nel caso di acquisti di partecipazioni societarie da parte di soggetti appartenenti alla UE, compresi quelli residenti in Italia, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società.
 
Per quanto riguarda invece il sostegno per l’assistenza sanitaria ai profughi il decreto prevede di riconoscere alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfetario di 152 milioni di euro per l’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi d’intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di 100.000 unità.
 
E infine per i sanitari ucraini, si prevede che, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto e fino al 4 marzo 2023, in deroga alle disposizioni vigenti, sarà consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.
 
Il decreto stabilisce che le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
 
(Foto: Unicef)

22 marzo 2022
© Riproduzione riservata
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