DM 71. Via libera dal Consiglio di Stato ai nuovi modelli e standard per l’assistenza territoriale: “Riforma innovativa ed efficace alternativa all’ospedale”. Ma il Governo dovrà precisare cosa è “norma” e cosa è “meramente descrittivo”

DM 71. Via libera dal Consiglio di Stato ai nuovi modelli e standard per l’assistenza territoriale: “Riforma innovativa ed efficace alternativa all’ospedale”. Ma il Governo dovrà precisare cosa è “norma” e cosa è “meramente descrittivo”

DM 71. Via libera dal Consiglio di Stato ai nuovi modelli e standard per l’assistenza territoriale: “Riforma innovativa ed efficace alternativa all’ospedale”. Ma il Governo dovrà precisare cosa è “norma” e cosa è “meramente descrittivo”
Nel suo parere  il Consiglio di Stato ha definito il disegno di riforma “un innovativo modello dell’assistenza sanitaria territoriale” in grado di “fornire risposte efficaci alternative all’ospedale e accessibili a tutti”. Il Cds ha però chiesto un “cronoprogramma” per le Regioni e la predisposizione da parte del Governo di “un intervento di complessivo riordino e semplificazione delle fonti disciplinatrici della materia per abrogare espressamente le disposizioni superate e di inserire i rinvii alle nuove funzioni, con indubbi vantaggi in termini di chiarezza e di riduzione dello stock normativo”. IL PARERE.

La Sezione normativa del Consiglio di Stato ha dato il  via libera con osservazioni allo Schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (il cosiddetto DM 71), relativo ai “Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale”, necessario per l’attuazione della misura PNRR M6 – C1- Riforma Reti di prossimità strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale.

Secondo il Consiglio di Stato il disegno di riforma delinea “un innovativo modello organizzativo dell’assistenza sanitaria territoriale, condivisibilmente imperniato su un archetipo antropocentrico, che prevede la rimodulazione dei servizi e delle prestazioni offerte affinché siano il più possibile prossimi all’utente raggiungendolo fino al suo domicilio” funzionale a “fornire risposte operativamente efficaci alla necessità, sempre più avvertita, di costruire una rete assistenziale territoriale che sia alternativa all’ospedale e che sia accessibile a tutti, contrastando le disparità “di salute” determinate dai livelli di reddito ovvero dall’area geografica di appartenenza e promuovendo un sistema sanitario sostenibile in grado di erogare cure di qualità”.

Nel dare il parere favorevole, la Sezione ha posto l’accento sulla necessità, per il successo della riforma, di distinguere più chiaramente – nell’allegato che dispone gli standard e che costituisce il corpus della riforma – tra le “disposizioni aventi natura squisitamente prescrittiva” e quelle con “funzione evidentemente descrittiva”.

Tutto ciò – si legge nel parere – anche nella piena consapevolezza che l’intervento in esame si colloca organicamente nel cuore di una materia di legislazione concorrente, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, spettando alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs. n. 502/1992, la determinazione dei principi sull’organizzazione dei servizi e sull’attività destinata alla tutela della salute, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali. In considerazione dunque della competenza delle Regioni e delle Province autonome quanto alla cosiddetta “messa a terra” degli standard e dei modelli organizzativi previsti dal presente regolamento, risulta fondamentale la chiara intellegibilità tra
parti dispositive e parti meramente descrittive, esplicative, esortative, esemplificative”.

Da qui la proposta del Cds che il Ministero predisponga “un nuovo allegato ad hoc…nel quale far confluire un elenco degli standard, degli organi e degli uffici, delle competenze, dei procedimenti e degli indicatori aventi natura normativa e, pertanto, cogente, attribuendo, conseguentemente, a quanto non riportato nel detto ulteriore Allegato, natura meramente descrittiva, esemplificativa, esortativa”.

Il tutto, si legge ancora ancora nel parere, “al fine di assicurare la certezza, l’effettività, la concreta attuabilità in sede amministrativa, oltre che l’eventuale enforcement in sede contenziosa, della importante riforma prospettata” e questo pur nella consapevolezza dello stesso Cds “dei tempi ristretti connessi all’approvazione del regolamento – stante la imprescindibile necessità di rispettare la milestone del prossimo 30 giugno imposta dal PNRR

Parimenti necessario per il Cds appare indicare alle Regioni un cronoprogramma per l’adozione degli standard, almeno riguardo ad alcuni step essenziali, visto che si tratta di materia a legislazione concorrente; a tal fine si formula “una forte raccomandazione e un auspicio per il concorde, costante e leale impegno di tutti gli attori istituzionali coinvolti in direzione della compiuta attuazione di una riforma che, mirando ad assicurare uguaglianza nel diritto alla salute sull’intero territorio nazionale, riveste la più grande importanza”.

Essenziale, infine, sarà un costante ed effettivo monitoraggio del processo di attuazione della riforma.

Suggerito, da ultimo, al Governo, l’avvio di un intervento di complessivo riordino e semplificazione delle fonti disciplinatrici della materia, da attivare o attraverso lo strumento della delega legislativa, o, in alternativa, attraverso testi unici cd. “compilativi”, come previsto a dall’articolo 17-bis della legge n. 400/88.

Il ricorso a tale ultimo strumento – per il quale il Governo ha un potere permanente, che non richiede ulteriori previsioni – consentirebbe, secondo il Consiglio di Stato, almeno di abrogare espressamente le disposizioni superate e di inserire i rinvii alle nuove funzioni, con indubbi vantaggi in termini di chiarezza e di riduzione dello stock normativo.

La prossima tappa prima dell’emanazione del decreto da parte del Governo sarà il passaggio alla Corte dei conti.

 

20 Maggio 2022

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