Autonomia differenziata. Corte dei Conti: “Sui Lep registrato solo qualche progresso”. Dubbi anche sul sistema di perequazione

Autonomia differenziata. Corte dei Conti: “Sui Lep registrato solo qualche progresso”. Dubbi anche sul sistema di perequazione

Autonomia differenziata. Corte dei Conti: “Sui Lep registrato solo qualche progresso”. Dubbi anche sul sistema di perequazione
"I fabbisogni determinati dal completamento della riforma potrebbero richiedere risorse superiori a quelle necessarie per coprire la spesa storica; pertanto, potrebbe rendersi necessario un apporto ulteriore di risorse e un maggiore coordinamento fra gli aspetti fiscali e quelli connessi alle esigenze autonomistiche", spiega la Corte dei Conti nel corso di un'audizione sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale. IL DOCUMENTO

“Uno dei temi cruciali per l’attuazione del federalismo fiscale riguarda la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, in quanto una più ampia autonomia richiede a monte la garanzia di accesso a prestazioni uniformi. Da questo punto di vista si registra qualche progresso, ma non un risultato completo. Infatti, anche sotto la spinta della riforma dell’autonomia differenziata, è stato dato nuovo impulso alla definizione dei Lep attraverso il lavoro di un’apposita commissione i cui esiti non hanno ancora portato effetti concreti”.

Così la Corte dei Conti, nel corso di un’audizione sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale.

“La definizione dei fabbisogni standard, che richiede a monte la fissazione dei Lep, non ha fatto passi in avanti e le assegnazioni delle risorse per la copertura dei servizi si basano ancora sostanzialmente sui livelli storici – si è spiegato nel corso dell’audizione -. Questi ultimi non assicurano la coerenza con la tutela dei diritti essenziali, in quanto riflettono, in linea di conseguenzialità, i preesistenti squilibri tra le diverse regioni. Tale sistema si mostra limitato e non sempre caratterizzato da parametri efficaci di equità, non potendo garantire in modo uniforme l’effettività dei diritti civili e sociali”.

Le modalità e l’entità del finanziamento incidono però “sull’esercizio dei diritti fondamentali e in particolare sui livelli essenziali delle prestazioni (Lep), i quali devono essere determinati dal legislatore statale e garantiti su tutto il territorio nazionale”. Dal punto di vista finanziario, “il sistema dei Lep non può prescindere da flessibilità e da una valida capacità programmatoria da parte dello Stato. Si tratterà, infatti, di un approccio differente dall’attuale copertura dei Lea – ossia i livelli essenziali di assistenza, operativi da tempo nel settore sanitario – che vengono finanziati in coerenza con i limiti di finanza pubblica e non costituiscono un parametro di definizione della spesa sanitaria”.

Per un efficace funzionamento di un sistema autonomistico sarà inoltre determinante il modello di perequazione, che “dovrà essere integrale per i fabbisogni valutati a costi standard per i livelli essenziali delle prestazioni e le funzioni fondamentali, da finanziare attraverso l’autonomia tributaria per le restanti funzioni”.

Allo stato, però, “la perequazione finanziaria per i Comuni è stata affidata al fondo di solidarietà, strumento che presenta, però, alcuni limiti: la sua alimentazione, nel tempo, è stata quasi esclusivamente orizzontale e la componente strettamente perequativa ha un peso complessivo non elevato sul totale della dotazione. Accanto a ciò, è presente anche un’esigenza di perequazione infrastrutturale per la quale è stato introdotto solo di recente apposito fondo (legge di bilancio per il 2021), la cui dotazione è stata notevolmente ridotta dall’ultima legge di bilancio”.

“I fabbisogni determinati dal completamento della riforma potrebbero richiedere risorse superiori a quelle necessarie per coprire la spesa storica; pertanto, potrebbe rendersi necessario un apporto ulteriore di risorse e un maggiore coordinamento fra gli aspetti fiscali e quelli connessi alle esigenze autonomistiche”, conclude la Corte dei Conti.

22 Maggio 2024

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